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SEZIONE III - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO E DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO
Art. 70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte 1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte. 5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito. 6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze. 7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara. 8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni. 9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione é accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione é cumulabile con quella di cui al comma 8. 10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. 11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire: a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione; b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'art. 53, comma 2, lettera c). (lettera modificata dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009. Poi modificata dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166 in vigore dal 25/11/2009) 12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n. 554/1999) GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: RIAPERTURA TERMINI PER MODIFICA BANDO - CONSIGLIO DI STATO (2009) Nel caso di specie è da escludere la possibilità di assimilare le modifiche che consentivano il subappalto in misura non superiore al 30% e la partecipazione di ATI orizzontali, a precisazioni meramente formali non incidenti sull'assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura di gara perché di solo completamento di documenti o dichiarazioni già atti oppure di chiarificazione e di incertezze o equivoci generati dalla ambiguità delle clausole del bando (Cons. Stato, V, 4 febbraio 2004 n. 364). Dall’essenzialità della disposta modifica consegue il carattere di vera e propria rinnovazione della lex specialis, dell’avviso di parziale rettifica del bando di gara e riapertura dei termini disposto dalla stazione appaltante in esercizio della potestà di parziale annullamento degli atti di gara, mantenendosi validi ed efficaci quelli nei cui confronti non sussistano ragioni d’illegittimità (Cons. Stato, IV, 13 ottobre 1986, n. 664). La riapertura del procedimento comportava l’obbligo di osservare il termine per la ricezione delle offerte, che a norma dell’art. 70, D.Lgs. n. 163/2006 non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. GIURISPRUDENZA: CONCESSIONE DI SERVIZI: NORMATIVA APPLICABILE - CONSIGLIO DI STATO (2009) La disciplina comunitaria (racchiusa nella direttiva in materia di appalti) sottrae le concessioni di servizi pubblici dal suo ambito, fatta eccezione per l'art. 3. La direttiva tuttavia per la prima volta dà una definizione di concessione di servizi, all'art. 1, recepito nell'articolo 3 del cd. Codice degli appalti. Sebbene la direttiva comunitaria abbia tendenzialmente escluso dal proprio ambito le concessioni di servizi, secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale l'affidamento delle concessioni di servizi non può essere sottratto ai principi espressi dal Trattato in tema di tutela della concorrenza, regola che viene codificata nell'articolo 30 del citato cd. Codice dei contratti. In particolare secondo Corte di giustizia 7 dicembre 2000, C 324/1998 e Corte di giustizia 13 ottobre 2005, C 458/2003, occorre un adeguato livello di pubblicità e gli Stati membri non possono mantenere in vigore norme che consentano l'attribuzione di concessioni di servizi senza gara. Ciò premesso, va osservato che il citato art. 30, comma 1, del cd. Codice dei contratti pubblici stabilisce, senza possibilità di equivoci, che «Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi». é erronea, pertanto, l'applicazione analogica della disciplina dettata all'art. 70 del Codice dei contratti pubblici in materia di gare per l'affidamento di appalti pubblici alla diversa materia delle concessioni di servizi, in palese violazione della previsione racchiusa nell'art. 30, comma 1, del medesimo Codice dei contratti pubblici. GIURISPRUDENZA: TERMINI RICEZIONE DOMANDE E OFFERTE - TAR SARDEGNA (2009) La giurisprudenza è costante nell’affermare che “qualora la normativa di gara prescriva che le offerte debbano pervenire all’ufficio destinatario entro un’ora determinata, entro tale termine le offerte debbono essere nella materiale disponibilità dell’ufficio” (da ultimo T.a.r. Lazio, Roma sez. III quater, 18 giugno 2008, n. 5693). GIURISPRUDENZA: PUBBLICITÀ - RIDUZIONE TERMINI - LIMITI - TAR LAZIO RM (2009) L’art. 70, comma 7, individua la possibilità di deroga ai termini di cui sopra, disponendo che le stazioni appaltanti che hanno pubblicato un avviso di preinformazione, si vedono ridotto, in tal caso, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l’avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall’allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara. Nel caso in cui l’avviso avente consistenza di preinformazione non è stato pubblicato almeno 52 giorni prima della trasmissione del bando di gara, ma risulta inviato per la pubblicazione sulla G.U. contestualmente allo stesso bando di gara, la deroga ai termini di invio non è utilmente invocabile. GIURISPRUDENZA: RETTIFICA BANDO - RIAPERTURA TERMINI - TAR LIGURIA GE (2008) La fissazione del termine di ricezione della domanda di partecipazione e dell’offerta conseguente alla rettifica del bando non possono essere considerati come atti a sé stanti ma devono essere collocati nel quadro degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento concorrenziale di cui costituiscono un segmento destinato poi a consentire lo sviluppo del procedimento medesimo. In questa prospettiva la relativa disciplina è preordinata ad assicurare il bilanciamento dell’interesse dell’offerente alla corretta e tempestiva formulazione dell’offerta conseguente alla modifica sostanziale della prestazione richiesta con quello proprio dell’amministrazione e dei partecipanti alla gara. Per la prima il sollecito svolgimento della procedura; per gli altri, ed anche - in ragione della natura dell’interesse - per la stessa stazione appaltante, il rigoroso rispetto della par condicio fra quanti abbiano formulato tempestivamente l’offerta e siano stati ammessi in sede di preselezione alla gara. Nel quadro di siffatto bilanciamento di interessi, l’aggettivazione “sostanziale” riferito alla rettifica sta ellitticamente ad indicare che deve necessariamente ricorrere la situazione di fatto che la giustifica: vale a dire che obbliga la stazione appaltante alla concessione di un ulteriore termine minimo per la presentazione dell’offerta. In caso contrario infatti si eluderebbe la perentorietà del termine di partecipazione alla procedura concorsuale a danno di quanti l’abbiano scrupolosamente osservato, tanto da tradursi in via immediata nella violazione del principio che informa le procedure concorrenziali di parità di trattamento fra le ditte offerenti. In definitiva il sintagma “rettifica sostanziale del bando”, che reclama l’applicazione del temine minimo di cui all’art. 70, comma 2, d.lgs. n. 163/06, è medio logico giuridico verbale della ricerca nella procedura concorsuale di un punto d’equilibrio fra garanzia, efficienza e par condicio. Da qui aggiungasi l’esigenza di chiarire analiticamente i presupposti giuridici applicativi che l’espressione condensa. Innanzitutto condizione necessaria ma non sufficiente per affermare la natura sostanziale della rettifica è che essa debba riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale come conformata dagli atti di gara (cfr., TAR Lombardia – Brescia 28 novembre 2006 n. 1526; TAR Lombardia, sez. III, 21 settembre 2005 n. 3682). Altro presupposto, integrativo del primo, è che il risultato pratico-giuridico avuto di mira con la rettifica, e la concessione del termine di legge di ricezione dell’offerta, non sia altrimenti conseguibile (cfr., in termini, Cons. St., sez.V, 4 marzo 2008 n. 912 che censura la concessione di soli dodici giorni per la presentazione dell’offerta a fronte della modifica delle caratteristiche dei prodotti oggetto di fornitura). Il primo mette capo ad un requisito oggettivo che dà luogo allo scrutinio di tipo ontologico dell’elemento su cui la rettifica incide e ch’ è corrispondente alla qualificazione di sostanziale. L’altro, aderente invece alla natura di adempimento procedurale della concessione del termine minimo di 52 giorni, governata com’è dal criterio del minimo mezzo o della strumentalità delle forme che impronta una valutazione (non formalistica ma) sostanzialistica, attinge il criterio teleologico a mente del quale l’equivalenza del risultato sia giuridico che pratico altrimenti conseguibile conduce a ritenere sufficiente anche la concessione di un termine inferiore che salvaguardi inoltre i richiamati opposti interessi. PRASSI: TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE - AVCP (2007) Il Consiglio ritiene non conforme: la previsione del bando di gara in esame che stabilisce il termine finale per l’effettuazione del sopralluogo in data difforme dal termine finale per l’accesso ai documenti di gara; la mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte, in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, secondo quanto prescritto dall’articolo 70, comma 10 del d. Lgs. n. 163/2006. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Consorzio H. – gara pubblica europea relativa al servizio di pulizia e disinfestazione. S.A.: L. s.p.a. GIURISPRUDENZA: TRATTATIVA PRIVATA E TERMINI RICEZIONE DOMANDE ED OFFERTE - TAR LAZIO (2007) La procedura di cui all’art. 57, comma 2, lett. c, del d.lg. 163.06 consente di far luogo a trattativa privata solo in caso di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili e (soprattutto) non imputabili alle stazioni appaltanti. Ai sensi dell’art. 70, comma 11. del d.lg. n. 163.06, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i tempi minimi usuali, le stazioni appaltanti (nell’indire le procedure ristrette) possono stabilire un temine non inferiore a quindici giorni – decorrenti dalla data di pubblicazione del bando – per la presentazione delle domande di partecipazione; e non inferiore a dieci giorni (decorrenti dalla scadenza di questo) per la conseguente ricezione delle offerte. GIURISPRUDENZA: PUBBLICITÀ - AVVISO DI PREINFORMAZIONE - TAR MOLISE CB (2007) In relazione alla lamentata inosservanza dell’obbligo di preinformazione, occorre, in contrario, evidenziare che detta disposizione stabilisce il carattere obbligatorio della pubblicazione di tali avvisi solo nell’ipotesi che la stazione appaltante si avvalga della facoltà di ridurre, per il caso di procedura aperta, a trentasei giorni il termine di ricezione delle offerte, il che, nel caso di specie, risulta smentito per tabulas. GIURISPRUDENZA: COMPUTO DEI TERMINI - TAR LOMBARDIA MI (2006) Indipendentemente dalla qualificazione dell’appalto di gestione e manutenzione degli impianti termici come fornitura o servizio, sia l’art 6 del d.lgs. n° 358 del 24.7.1992 sia l’art 9 del d.lgs n° 157 del 17.3.1995 e anche l’art 70 del d.lgs. n° 163 del 12.4.2003, codice dei contratti pubblici, prevedono che il termine per la ricezione delle offerte non possa essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. Per il calcolo dei termini deve farsi riferimento alla disciplina generale fissata dall’art. 155 del codice di procedura civile, per cui nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale. Il termine di cinquantadue giorni si deve ritenere suscettibile di deroga da parte delle stazioni appaltanti solo con l’apposito procedimento previsto ovvero la pubblicazione di un avviso di preinformazione. PARERI QUESITO del 23/07/08 - Termini ricezione domande partecipazione e offerte - : Preg.mo esperto del servizio Supporto Giuridico, in riferimento ad una gara d'appalto per la quale è stato da Noi pubblicato un avviso di preinformazione, Le chiediamo se sia possibile usufruire della riduzione dei termini di ricezione delle offerte, pur non potendo rispettare quanto indicato nell'avviso stesso. Difatti, il termine per la pubblicazione del bando di gara veniva indicato per il mese di giugno c.a., mentre sarà possibile avviare la procedura solamente in un prossimo futuro. Pertanto, ai fini della riduzione dei termini in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 70 comma 7 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., siamo a domandarLe se il termine riportato nell'avviso succitato assuma il carattere di vincolo perentorio per la scrivente Stazione Appaltante. In attesa di un Suo cortese riscontro in merito, ringraziandoLa anticipatamente per l'attenzione accordataci, porgiamo distinti saluti. RISPOSTA del 22/04/09: Ove si rispettino le condizioni di cui all'art. 70, c. 7, ultimo periodo, sarà possibile procedere a termini abbreviati; il bando non deve essere pubblicato oltre 12 mesi dalla trasmissione dell'avviso. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 22/10/07 - Procedura negoziata - Termine offerta: Qualora si ricorra alla procedura negoziata ex art. 56, previa pubblicazione del bando, è obbligatoria la fase di preselezione (sul tipo delleprocedure ristrette) o è invece possibile richiedere direttamente ai conccorrenti di presentare l'offerta? L'articolo 70 prevede infatti un "termine per la ricezione delle domanda di partecipazione" anche nelle procedure negoziate con bando, ma non esplicita se tale fase - quella delle domande di partecipazione selezionate separatamente dalle offerte sia necessaria. Si tenga conto che la gara (forniture) andata deserta era del tipo procedura aperta, e il criteri di aggiudicaizone era quello del prezzo più basso. RISPOSTA del 02/07/08: Si faccia riferimento all’art. 70, comma 5 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., ove si legge che “nelle procedure negoziate, con o senza bando … il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito…”. Dal tenore della norma pare di poter intendere che la procedura negoziata previo bando possa essere esperita in un'unica fase. Nonostante, infatti, il precedente comma 3 del medesimo art. 70 si riferisca alla procedura negoziata previo bando disciplinando il termine di ricezione delle domande di partecipazione, non vi è ragione di ritenere che la fase di prequalifica debba necessariamente sussistere in questa tipologia di procedure. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 12/03/07 - Termine offerta - : L'ultimo periodo dell'art. 90, comma 5 del DPR n. 554/99 prevede che i termini per la presentazione dell'offerta siano maggiorati della metà nel caso di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti a corpo o a corpo e misura con presentazione di offerta a prezzi unitari. Tale disposizione faceva erronemente riferimento all'art. 79, comma 5 del medesimo DPR, mentre in realtà il riferimento legislativo avrebbe dovuto essere l'art. 79, commi 3 e 10. Attualmente l'art. 79 del DPR 554 è stato abrogato ad opera del D.Lgs. n. 163/2006. Si chiede di conoscere, quindi, se è obbligatorio in un appalto a prezzi unitari a corpo o a corpo e misura prevedere un periodo di pubblicazione del bando di gara non di 26 giorni, bensì di 39. Se la ratio della norma è quella di dare più tempo alle imprese per formulare un'offerta che implica la compilazione della lista, a mio avviso la maggiorazione dei termini dovrebbe essere ancora valida. Si chiede autorevole parere in merito dal momento che le stazioni appaltanti non sempre hanno comportamenti univoci in tal senso. RISPOSTA del 20/11/07: Il ragionamento compiuto, sia in termini giuridici (si veda erroneo riferimento alla previgente normativa) sia in termini concreti è condiviso e corretto. La maggiorazione dei termini è ancora operante anche in virtù del principio generale oggi enunciato dall’art. 70 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il quale afferma che nel fissare i termini le stazioni appaltanti devono tener conto di due fattori: a) complessità delle prestazioni oggetto del contratto, e quindi complessità dell’esame degli elaborati di gara; b) tempo necessario per preparare le offerte. La compilazione di una offerta a prezzi unitari è certamente un momento di maggior complessità rispetto ad un ribasso. Si può affermare che una maggiorazione sempre e comunque della metà non sia più attualmente un obbligo a pena di violazione di legge. La scelta sul quantum è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante che, prudenzialmente e di prassi potrà continuare ad usare la maggiorazione della metà, con la consapevolezza che in casi particolari potrà essere minore l’aumento dei termini (si ipotizzi una lista molto limitata). Nel caso di maggiorazione dei termini, certamente si eviterà ogni rischio di ricorso sul bando da parte delle imprese che non abbiano formulato l’offerta nei tempi dati dal bando. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 01/04/07 - Programmazione triennale - Pubblicità: é obbligatorio o facoltativo pubblicare l'avviso di preinformazione di un opera inserita nel programma triennale 2007/2009 di importo superiore a DSP 5.000.000,00 e prevista per l'anno 2009. Ai sensi dell'art.14 co.3 del d.p.r. 554/99 parrebbe un obbligo, nell'ipotesi quindi di pubblicazione del suddetto avviso e della successiva non realizzazione dell'opera in questione nell'anno 2009 per motivi sopravvenuti, la stazione appaltante potrebbe essere responsabile nei confronti delle imprese? RISPOSTA del 20/11/07: L’art. 14, comma 3 del dpr 554/99, norma ancora vigente in quanto non abrogata dall’art. 256 del d.lgs. 163/06 (Codice) ha eguale lettera dell’articolo 80, c. 1 del medesimo dpr, norma invece abrogata dal Codice. Appare allora necessario applicare l’art. 253, c. 3 del Codice, che sancisce l’applicabilità delle norme vigenti del dpr 554/99 solo se ed in quanto compatibili con il Codice medesimo. L’art. 14, c. 3 del dpr 554/99 non è compatibile con il Codice, che attualmente regola la materia all’art. 63. L’art. 63, c. 5 dispone l’obbligatorietà della preinformazione solo ove la stazione appaltante intenda avvalersi dei termini ridotti consentiti dall’art. 70, c. 7. Nonostante la norma parli di obbligo, la preinformazione, quindi, giuridicamente non è un vero “obbligo”, ma un “onere”, ossia è necessaria see si vuole sfruttare la riduzione dei termini. Sempre a norma dell’art. 70. c. 7, la preinformazione, per essere efficace, deve essere pubblicata almeno 52 giorni prima della pubblicazione del bando e non oltre dodici mesi prima. Se i dodici mesi scadono senza che la stazione appaltante abbia bandito la gara non si ha alcuna conseguenza, se non la decadenza dalla possibilità dei termini abbreviati. Pubblicare la preinformazione è, comunque, buona prassi amministrativa. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 28/12/06 - Pubblicità - : Abbiamo proceduto in data 13.12.06 alla trasmissione per via elettronica del bando alla GUCE. Secondo Voi dobbiamo attendere i 12 gg da tale trasmissione per procedere alla pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani di cui all'art. 66, 7 c., del D.LGS, (e quindi teoricamente il 25.12.06 o oltre: per esempio il 27.12.06) oppure potremmo procedere alla sua pubblicazione dopo 5 gg dalla predetta trasmissione e, se del caso, quale sanzione potrebbe accompagnare il mancato rispetto dei cennati 12 gg. (Il problema è che non vorremmo pubblicare nei quotidiani il gg di natale o la settimana successiva per ovvie ragioni di opportunità.) RISPOSTA del 26/06/07: A norma dell’art. 66, c. 3 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Secondo il seguente comma 6, inoltre, avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sui siti informatici indicati. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Secondo il dato letterale della norma, dunque, si ritiene di poter affermare che, nel caso di specie, essendo avvenuta la trasmissione per via elettronica, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale debba essere effettuata secondo il termine indicato al comma 3. Il termine di dodici giorni, in caso di trasmissione per via elettronica, parrebbe riferito alla pubblicazione sugli altri quotidiani. (fonte: Ministero Infrastrutture)
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