| ||||||||||||
| ||||||||||||
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri. 1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non é inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. é vietato in ogni caso il compromesso. (comma introdotto dall'art. 5,comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. 3. Il collegio arbitrale é composto da tre membri. 4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. 5. Il Presidente del collegio arbitrale é scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile. (comma così modificato dall'art. 5,comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse,anche ai sensi dell'articolo 240. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, e dall'art. 5,comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 7. Presso l'Autorità é istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242. 8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. 9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo é direttamente versato all'Autorità. (comma così sostituito dall'art. 5,comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile é preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale é effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale é restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. (comma così sostituito dall'art. 5,comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 11. Abrogato. (comma abrogato dall'art. 5,comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, e dalla L 14/2009, di conversione del DL 207 del 30/12/2008, in vigore dal 28/02/09, e dall'art. 5,comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento. (comma introdotto dall'art. 5,comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale é liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. (comma così sostituito dall'art. 5,comma 1, lettera l), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242. 15-bis. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. (comma introdotto dall'art. 5,comma 1, lettera m), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti. (comma introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera m), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) (articolo non applicabile alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge n. 244 del 24/12/2007 in vigore dal 01/01/2008, a partire dal 1° luglio 2008 in forza dell'art. 15 del Decreto-Legge n. 248 del 31/12/2007, in vigore dal 31/12/2007 poi convertito senza modifiche dalla L 31/2008) ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 32, legge n. 109/1994; artt. 150 151, d.P.R. n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; d.m. n. 398/2000; art. 12, d.lgs. n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005; art. 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009 NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell'art.1-ter del Decreto-Legge 23 ottobre 2008, n. 162, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008), in vigore dal 23/12/2008: 1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differiti dall'articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (in vigore dal 31/12/07), convertito senza modifiche con la legge 28 febbraio 2008, n. 31: 1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1º luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell’articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: «al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse. Ai sensi dell’articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge n. 244 del 24/12/2007 in vigore dal 01/01/2008: L'articolo 241 non é applicabile alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a partire dal 1° luglio 2008 in forza del rinvio operato dall'art. 15 del Decreto-Legge n. 248 del 31/12/2007, in vigore dal 31/12/2007) Ai sensi dell'art. 253 co. 33: Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'articolo 252, comma 7. Ai sensi dell'art. 253 co. 34: In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243: a) dalla data di entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del citato d.P.R. n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005; c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente codice; d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62. GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: DIVIETO DI ARBITRATO - LIMITI - CORTE COSTITUZIONALE (2009) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato nelle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali – Dedotta violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Asserita irragionevole limitazione dell'autonomia privata e denunciata violazione dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale - Esclusione - Scelta non irragionevole del legislatore - Divieto generalizzato operante ratione eventus - Manifesta infondatezza delle questioni. - D.l. 11 giugno 1998, n. 180 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267), art. 3, comma 2; d.lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 8, comma 1, lettera d); d.l. 7 febbraio 2003, n. 15 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62), art. 1, comma 2-quater. - Costituzione, artt. 3, 5, 24, 41, 42, 117, primo comma e 120; Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6; Protocollo addizionale, art. 1. Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato nelle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Esclusione delle sole controversie per le quali sia stata già notificata la domanda arbitrale alla data di entrata in vigore della disposizione denunciata - Dedotta violazione dei principi dell'autonomia privata, del diritto di azione, del giudice naturale e di uguaglianza - Asserito contrasto con l'art. 6 della CEDU e con l'art. 1 del relativo Protocollo addizionale - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - D.l. 11 giugno 1998, n. 180 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267), art. 3, comma 2 [secondo periodo]. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 41, 42, 97 e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6; Protocollo addizionale, art. 1. PRASSI: PROCEDIMENTI ARBITRALI - COMPENSI E SPESE - CAMERA ARBITRALE (2009) Modalità operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali e relative modalità di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale. NORMATIVA: MODIFICHE AL D.LGS. 163/2006 - PROROGA TERMINI ARBITRATO - NAZIONALE (2008) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. GIURISPRUDENZA: - COLLEGIO ARBITRALE (2008) [A] La locuzione “atti contrattuali” contenuta nell’art. 150 del D.P.R. 554 del 1999, riferita agli atti che possono contenere una clausola compromissoria arbitrale, si riferisce al solo contratto d’appalto, con esclusione del bando di gara e del capitolato speciale. [B] Sulla possibilità o meno da parte dell’aggiudicatario di rifiutare la clausola compromissoria contenuta nello schema di contratto posto a base di gara GIURISPRUDENZA: Arbitrato - Sospensione e ripresa dei lavori - COLLEGIO ARBITRALE (2008) [A] Sulla clausola compromissoria che stabilisce la competenza arbitrale derivante dal rinvio contenuto nel contratto al capitolato generale per gli appalti di opere pubbliche di cui al D.P.R. 1063 del 1962. [B] Su un’elencazione dei possibili casi di sospensione illegittima dei lavori GIURISPRUDENZA: - COLLEGIO ARBITRALE (2008) [A] Sull'atto deliberativo con il quale la Stazione appaltante provvede alla nomina dell'arbitro pur contestando la competenza arbitrale. [B] Sull'apposizione della riserva per illegittima sospensione dei lavori nel verbale di ripresa anziché in quello di sospensione lavori. [C] Sul comportamento omissivo dell'Ente appaltante nell'effettuazione del collaudo GIURISPRUDENZA: Norme transitorie - COLLEGIO ARBITRALE (2008) [A] Sulla disciplina applicabile ai giudizi arbitrali per i quali siano già stati nominati gli arbitri prima dell’entrata in vigore del D.lgs 163 del 2006. [B] Sulla sussistenza o meno della competenza arbitrale in caso di contrasto tra una clausola del bando di gara che la esclude e quella contrattuale che la prevede. [C] Sulla sussistenza o meno della competenza arbitrale qualora il contratto di appalto si limiti a fare generico riferimento all’intero capitolato generale di cui al D.P.R. n. 1063/1962. [D] Sulla sussistenza o meno della competenza arbitrale riguardo ad altri contratti “collegati” al contratto "principale". [E] Sulla rappresentanza esclusiva in giudizio che spetta alla sola mandataria GIURISPRUDENZA: - COLLEGIO ARBITRALE (2008) [A] Sulla possibilità o meno di inserire la clausola arbitrare non già nel contratto d’appalto ma in un atto aggiuntivo sottoscritto tra le parti. [B] Sulla distinzione tra le spese generali fisse e le spese generali variabili nel tempo. [C] Sul risarcimento del danno in conseguenza dell’anomalo andamento dei lavori riguardo alle spese generali, all’utile di impresa, ai macchinari, alla perdita di chance ed ai maggiori costi per l’acquisto dei materiali. [D] Sugli interessi che spettano all’impresa in seguito al riaccredito delle penali GIURISPRUDENZA: - COLLEGIO ARBITRALE (2008) [A] Sull’ipotesi di declinatoria arbitrale proveniente da una parte. [B] Sull’importo minimo delle riserve oltre il quale può avviarsi la procedura arbitrale. [C] Sul dovere di cooperazione che grava sulla pubblica amministrazione. [D] Sull’eccezione di inadempimento invocabile dall’impresa in caso di ritardato pagamento degli stati di avanzamento. [E] Sul mancato utile che consegue all’anomalo andamento dei lavori PRASSI: PROCEDIMENTI ARBITRALI - COMPENSO - CAMERA ARBITRALE (2008) Modalità operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali e relative modalità di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale.
| |||||
|