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Art. 225. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati 1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato XVI, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie. 2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. 3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre. 4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici o sui prezzi. 5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo». 6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con cui si indice una gara pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1. 7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 9. (comma così modificato dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato II B, gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione. 9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi statistici. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 43, direttiva 2004/17; Art. 28, decreto legislativo n. 158/1995 GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: SERVIZI ESCLUSI E CAUSE DI ESCLUSIONE - CONSIGLIO DI STATO (2009) L’articolo 20 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così recita: “L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).” Ne consegue che non comporta l’esclusione del concorrente la mancanza di dichiarazione preventiva di cui all’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (in ordine alla posizione dell’impresa rispetto alle prescrizioni di salvaguardia del lavoro dei disabili), l’asserita irregolarità della polizza fideiussoria e l’omessa dichiarazione dei procuratori generali e direttori tecnici di quanto richiesto dall’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. GIURISPRUDENZA: SERVIZI DI RISTORAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - TAR LOMBARDIA MI (2008) Al cospetto di un appalto di servizi in materia di ristorazione – al quale, a norma dell’art. 20, si applicano solamente gli artt. 65, 68 e 225 del Codice – l’esistenza di un obbligo di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta può trovare il suo fondamento esclusivamente nella legge di gara e, quindi, nella scelta della stazione appaltante di autovincolarsi in tal senso. Nel caso di specie, poiché l’art. 6 del disciplinare di gara, richiamando espressamente gli artt. 86 co. 5 e 87 co. 2 del Codice, ha previsto l’obbligo per i concorrenti di fornire giustificazioni preventive a corredo dell’offerta economica, appare ragionevole inferire da tale clausola del disciplinare la volontà dell’amministrazione di assoggettarsi alla disciplina sull’anomalia delle offerte nel suo insieme. Qualunque interpretazione di segno diverso priverebbe infatti di effetto pratico la clausola ed il relativo adempimento di cui all’art. 6 del disciplinare, in contrasto quindi con il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c.; e sarebbe, inoltre, contraria al canone di buona fede di cui all’art. 1366 c.c. posto, in materia di contratti (della p.a.), a tutela del preminente interesse pubblico a che sia assicurata una concorrenza seria ed effettiva tra i partecipanti alla gara. Da ciò consegue ulteriormente che, avendo l’offerta economica dell’odierna controinteressata raggiunto comunque un punteggio superiore ai 4/5 del massimo, la stazione appaltante aveva l’obbligo di valutarne la congruità e, all’esito della relativa istruttoria, di motivare in ordine alle proprie determinazioni. PARERI QUESITO del 18/09/07 - Servizi di vigilanza - Pubblicità: Questa amministrazione deve effettuare una gara per il servizio di vigilanza, l’art. 20 del codice degli appalti pare escludere l’applicazione, per le gare relative a tale servizio (incluso nell’elenco dell’allegato IIB), del codice stesso, salvo gli artt. 68, 65 e 225. Si chiede di confermare se tale interpretazione è corretta: pertanto: - che non è necessario procedere alla pubblicazione né in GU/GUCE/siti informatici, indipendentemente dall’importo sopra o sotto soglia (irrilevante visto che non si applica l’art. 28 codice); - che si deve comunque pagare il contributo all’Autority LL.PP. a carico PA ed aziende partecipanti; - che è comunque necessario richiedere il CIG. Se così fosse, si riterrebbe di procedere per la gara di vigilanza, di importo a base d'asta di 230.000,00 euro a licitazione privata pubblicata solo all'albo del Comune. RISPOSTA del 03/07/08: Si concorda con quanto affermato nel quesito. Il servizio in questione rientra nella categoria n. 23 dell’allegato IIB del Codice dei contratti pubblici; come tale non ha forme di pubblicità definite dalla normativa, mentre essendo un appalto pubblico è soggetto alla contribuzione nei confronti dell’AVCP. L’amministrazione, discrezionalmente, può decidere di pubblicare sul proprio albo o di invitare un numero ristretto di soggetti mediante lettera di invito. Si sottolinea che l'art. 65, comma 1, come integrato dal d.lgs. n. 6 /07 richiama le modalità di pubblicazione del successivo art. 66. Questo significa che, in caso di contratti sopra soglia comunitaria, è necessario seguire lo schema dell'allegato IX A, punto 5 per costruire l'avviso e non basterà il semplice invio alla GUCE ma sarà necessario anche l’invio alla GURI, nonché la pubblicazione sul sito dell’amministrazione, del ministero infrastrutture e su quello dell'osservatorio, su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani regionali. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 18/05/07 - Impianti - : Il Comune di P. non intende gestire direttamente gli impianti sportivi. La legge n. 289/2002 all'articolo 90, comma 25, sancisce che "... Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento...". Nell'anno 2004 il Comune si è dotato di un regolamento che regola anche le modalità ed i criteri per l'affidamento del servizio. Non avendo la Regione Veneto ancora legiferato in merito, ci si chiede se le procedure di affidamento devono fare riferimento al "Codice dei contratti" (decreto legislativo n. 163/2006)? In caso affermativo si chiede se bisogna applicare l'articolo 20 in quanto il servizio rientra nell'allegato IIB e, quindi, quali sono le procedure da applicare per l'affidamento. RISPOSTA del 02/07/08: Premesso che il servizio www.serviziocontrattipubblici.it/supporto_giuridico è stato istituito allo scopo di fornire risposte in tempi contenuti su quesiti riguardanti esclusivamente la normativa in materia di lavori pubblici, si danno le seguenti sintetiche indicazioni. In base all’art. 1, comma 2, della L.R. 27/2003, “per quanto non diversamente disciplinato” dalla medesima si applicano le vigenti norme nazionali in materia di lavori pubblici. Con specifico riguardo all’affidamento di servizi sportivi, rientranti nell’Allegato II del “Codice dei Contratti”, trova applicazione l’art. 20 del D.lgs. 163/2006, il quale limita la disciplina del Codice alle norme in materia di “Specifiche tecniche” (art. 68) e di pubblicità successiva (art. 65 e 225). L’affidamento dovrà comunque sottostare ai principi di derivazione comunitaria di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità” oltre che alle disposizioni generali sul procedimento amministrativo e l’evidenza pubblica, nonché essere preceduto da “invito ad almeno 5 concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto” (cfr. art. 27 del D.lgs. 163). (fonte: Ministero Infrastrutture)
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