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Art. 204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione 1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, é ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito é trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati é trasmesso all'Osservatorio. Si applica l'articolo 122, comma 7, secondo e terzo periodo. (comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.dd) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 1-bis. L'affidamento con procedura negoziata é altresì ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura é limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale. (comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 2. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 198, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto. 3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 4. Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia é consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro; b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro. 5. La procedura ristretta semplificata é ammessa per i lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro. ELENCO LEGGI COLLEGATE: articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004 GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI - TAR CAMPANIA NA (2007) Differentemente da quanto fu previsto per il servizio idrico integrato (art. 10, co. 3, legge 5 gennaio 1994, n. 36: “le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione”), in questo caso la legge non contiene alcuna salvezza delle gestioni preesistenti che ne preservi la naturale scadenza anche se al di là dell’avvio del nuovo regime. Ciò si giustifica col fatto che il nuovo sistema, delineato dal d.lgs. 152/06 e caratterizzato dalla separazione delle funzioni di indirizzo, organizzazione e controllo da quelle gestorie (artt. 201, co. 4, e 202, co. 1), persegue l’obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 200, co. 1, lett. a) attraverso la previsione di una gestione “integrata” dei rifiuti, ad opera di un unico gestore cui vengano affidate, a mezzo di procedura comunitaria, la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio (comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti) e la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all’interno dell’ATO (art. 201, co. 4): cosicché l’affidamento e l’avvio della gestione integrata appaiono incompatibili con la sopravvivenza di gestioni parziali preesistenti, si tratti o meno di gestioni dirette, in house o affidate a terzi. Ne consegue l’interesse del legislatore a segnare lo spartiacque tra il vecchio ed il nuovo sistema di gestione, stabilendo che le gestioni in corso, una volta conclusa la complessa fase d’avvio del nuovo modello, debbano cessare, ancorché anticipatamente. La decadenza delle gestioni in corso risponde all’esigenza di evitare che la loro prosecuzione (benché legittimata dai rispettivi titoli) pregiudichi l’esercizio in forma integrata del servizio nell’intero territorio. Non si vede, viceversa, in qual modo una proroga ex lege delle gestioni preesistenti sino all’affidamento del nuovo servizio possa servire a tale interesse, essendo la gestione integrata comunque destinata a fare, del preesistente, tabula rasa. PARERI QUESITO del 27/12/06 - Procedura negoziata - : un Ente Pubblico è proprietario di un fabbricato ad uso residenziale e commerciale, vincolato ai sensi della vigente normativa sui beni culturali, che si sviluppa in parte su due ed in parte su tre piani. L’ente ha affidato il progetto di restauro e ristrutturazione ad un professionista esterno. Il progetto, considerata la morfologia del fabbricato, è stato suddiviso in due stralci a cui fanno riferimento due incarichi distinti allo stesso professionista. Attualmente il professionista ha presentato il progetto preliminare complessivo e il progetto definitivo ed esecutivo del primo stralcio, per il quale è’ in corso di rilascio il permesso di costruire. Con la presente si chiede il vostro parere circa la possibilità di avvalendosi di quanto disposto all’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs.163/2006 e cioè: avvalersi nel bando di gara (sottosoglia) del primo stralcio la facoltà di affidare i lavori del 2° stralcio, che sarà cantierabile presumibilmente a fine 2007 e quindi prima dell’ultimazione dei lavori del primo stralcio, alla stessa ditta aggiudicataria del contratto iniziale (primo stralcio), a trattativa privata senza pubblicazione di bando e senza interpellare altre ditte. In proposito si fa presente quanto segue: § i due progetti, seppure attualmente pronti a livelli diversi, sono da considerare, appartenenti a un progetto di base unico (in nostro possesso sotto forma di progetto preliminare); § la somma degli importi dei lavori dei due stralci sarebbe comunque inferiore alla soglia comunitaria; § l’opzione prevista dal citato articolo del codice dei contratti pubblici si intende facoltativa nel senso che la Stazione Appaltante vi farebbe ricorso discrezionalmente, con adeguata motivazione. § I due stralci di lavori, come valori, sono equivalenti e risultano pari a circa 800.000€ RISPOSTA del 22/06/07: Va premesso che, trattandosi di lavori su beni culturali, il corretto riferimento normativo per la fattispecie di cui al quesito, è l’art. 204, c. 1 del D. Lgs. 163/2006, che peraltro rinvia al citato art. 57. La questione relativa al caso di specie risiede tuttavia nel differimento dell’entrata in vigore di alcune norme del Codice, operato con l’art. 1 octies della l. 228/06, di conversione del d.l. 173/2006. Fra queste norme differite al 31/01/07 risulta anche l’art. 57 per quanto riguarda i lavori dei settori ordinari (fra cui quello dei beni culturali). Fino alla data suddetta appare sostenibile, ove condivisa, la tesi sostenuta dalla migliore dottrina di “reviviscenza” delle norme previdenti che disciplinano gli istituti sospesi. Ne conseguirebbe che, anche nel settore dei beni culturali riprenderebbero a “rivivere” quelle norme formalmente abrogate, fra cui la fattispecie delle procedura negoziata di cui all’art. 7, c. 2 d. lgs. 30/2004, cui - se del caso – converrà far riferimento in combinato disposto con l’art. 1 octies l. 228/06. Nel caso di specie quindi, se il bando di gara per il 1 stralcio sarà indetto entro il 31.01.2007, appaiono applicabili le disposizioni del citato dall’art. 7, c. 2, lettera d) del d. lgs. 30/2004. Oltre detto termine non risulta possibile operare previsioni. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 20/07/06 - Beni culturali - : Questo Ente intende appaltare nei prossimi giorni lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai BB.AA. I lavori sono di importo pari ad €. 468.000,00 e si intende appaltare secondo quanto disposto dall’ Art. 7 C.2 lett. a) del Dlgs. N. 30 /2004 invitando un n. di imprese pari a 15 ed in possesso della classifica OG2 . Si chiede se con la trasmissione preventiva dell’elenco delle ditte scelte e in possesso dei requisiti all’ osservatorio Regionale ( desunte dal sito dell’Autorità) e la pubblicazione della lettera di invito nel sito Internet Regionale, comunale, Albo pretorio siano soddisfatti i requisiti di trasparenza, imparzialità e pubblicità richiesta dalla normativa in essere. Quanti giorni debbono trascorrere dall’invio e pubblicazione della lettera di invito, prima del successivo inoltro alle imprese scelte. RISPOSTA del 29/03/07: Si evidenzia che la specifica disciplina citata nel quesito è stata abrogata dal codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 163/2006. La fattispecie di gara prospettata è ora disciplinata dall’art. 204 del citato D. Lgs. 163/06, che riconferma la possibilità di affidare lavori su edifici vincolati, di importo non superiore ad € 500.000, mediante procedura negoziata previa gara informale tra almeno 15 concorrenti. La nuova norma richiede la trasmissione all’Osservatorio, ai fini della pubblicità sul sito informatico, della sola lettera d’invito, mentre dispone che la trasmissione dell’elenco degli operatori invitati avvenga dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Con tali adempimenti viene assicurato il rispetto del principio di trasparenza ma resta ferma la necessità che la S.A., nella scelta delle imprese da invitare, rispetti i principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, secondo quanto previsto dal citato art. 204. Ciò posto, l’invio all’osservatorio della lettera di invito può avvenire contestualmente alla spedizione della lettera alle imprese invitate, dato che, per le procedure negoziate di cui trattasi, la scelta delle imprese da invitare non è condizionata ad una preventiva pubblicizzazione di un bando. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 31/12/06 - - : Oggetto: Ristrutturazione di fabbricato vincolato Spett.le Servizio Legge 109/94 questo Ente intende appaltare nei prossimi giorni lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai BB.AA. I lavori sono di importo pari ad €. 468.000,00 e si intende appaltare secondo quanto disposto dall’ Art. 7 C.2 lett. a) del Dlgs. N. 30 /2004 invitando un n. di imprese pari a 15 ed in possesso della classifica OG2 . Si chiede se con la trasmissione preventiva dell’elenco delle ditte scelte e in possesso dei requisiti all’ osservatorio Regionale (desunte dal sito dell’Autorità) e la pubblicazione della lettera di invito nel sito Internet Regionale, comunale, Albo pretorio siano soddisfatti i requisiti di trasparenza, imparzialità e pubblicità richiesta dalla normativa in essere. Quanti giorni debbono trascorrere dall’invio e pubblicazione della lettera di invito, prima del successivo inoltro alle imprese scelte. RISPOSTA del : Si evidenzia che la specifica disciplina citata nel quesito è stata abrogata dal codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 163/2006. La fattispecie di gara prospettata è ora disciplinata dall’art. 204 del citato D. Lgs. 163/06, che riconferma la possibilità di affidare lavori su edifici vincolati, di importo non superiore ad € 500.000, mediante procedura negoziata previa gara informale tra almeno 15 concorrenti. La nuova norma richiede la trasmissione all’Osservatorio, ai fini della pubblicità sul sito informatico, della sola lettera d’invito, mentre dispone che la trasmissione dell’elenco degli operatori invitati avvenga dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Con tali adempimenti viene assicurato il rispetto del principio di trasparenza ma resta ferma la necessità che la S.A., nella scelta delle imprese da invitare, rispetti i principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, secondo quanto previsto dal citato art. 204. Ciò posto, l’invio all’osservatorio della lettera di invito può avvenire contestualmente alla spedizione della lettera alle imprese invitate, dato che, per le procedure negoziate di cui trattasi, la scelta delle imprese da invitare non è condizionata ad una preventiva pubblicizzazione di un bando. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 01/01/07 - Lavori in economia - lavori sui beni immobili tutelati: Esecuzione in amministrazione diretta di lavori pubblici su beni culturali. L’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 prescrive per poter eseguire lavori sui beni immobili tutelati di importo inferiore a 150.000 euro il possesso del requisito di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire e presentare l’attestato di buon esito degli stessi. Nel D.Lgs.n. 163/2006, Parte II, Titolo IV, Capo II che disciplina i contratti sotto soglia comunitaria relativi ai beni culturali, è più volte ribadito che per l’esecuzione di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, è sempre necessario il possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel citato Capo II.L’art. 201 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che per l’esecuzione dei lavori indicati all’art. 198 (lavori sui beni sottoposti a tutela) è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell’appalto complessivo. L’art. 204, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 consente l’affidamento in economia dei lavori sui beni culturali, oltre che nei casi previsti dall’art. 125, per particolari tipologie di interventi da individuarsi con decreto ministeriale, ovvero nei casi di somma urgenza. Tali lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fino all’importo di trecentomila euro. Si chiede se un’amministrazione comunale o un’azienda speciale di un comune, possano eseguire in amministrazione diretta lavori su beni del patrimonio culturale tutelati fino a € 300.000,00 pur in assenza di attestazione SOA ma disponendo di personale qualificato ed avendo già eseguito lavori analoghi. RISPOSTA del : Le nuove norme in materia di lavori su beni culturali introdotte dal D. Lgs. 163/2006, ed in particolare l’art. 204 c.4 lettera a), riguardante l’istituto dei lavori in economia da realizzarsi in amministrazione diretta, non introducono novità di rilievo rispetto alla previgente normativa (art. 7 c.3 del D.Lgs. 30/2004). Per questo sistema di esecuzione la norma non impone l’obbligo di qualificazione richiesta dall’art. 201 (in passato art. 5 del D. Lgs. 30/2004) per gli operatori economici affidatari di appalti da parte delle Stazione Appaltanti. Occorre però ricordare che è possibile ricorrere a questo eccezionale sistema di esecuzione in amministrazione diretta solo se sussistono i casi tassativamente indicati dall'art. 204 c. 4 del predetto Codice dei Contratti (interventi elencati dall’art. 125, particolari tipologie da individuarsi con apposito decreto ad oggi non ancora emanato, somma urgenza) ed a condizione che il valore di tali lavori non superi l’importo di 300.000 euro. Nel caso in cui ricorrano tali presupposti, i lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell’amministrazione aggiudicatrice (come in passato peraltro previsto dall’art. 7 comma 3 del D. Lgs. 30/2004) fermo restando che resta in capo al responsabile di procedimento assicurarsi l’esecuzione tramite personale qualificato, curare l’acquisizione del materiale necessario, disporne l’impiego e assumendosi conseguentemente le incombenze proprie dell’imprenditore. (fonte: Ministero Infrastrutture)
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