D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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Art. 193. Obbligo di comunicazione

1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito presso l'Autorità, nonché alle sezioni regionali dell'Osservatorio, sul cui territorio insistono le opere. L'Osservatorio e le sue articolazioni regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti e organismi interessati.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005

PARERI

QUESITO del 22/05/09 - Collaudo - : Ai sensi dell'art. 191 DPR 554/99 il collaudatore incaricato provvedeva ad avvisare tempestivamente il Direttore dei Lavori, l'Impresa e il RUP della data della visita finale di collaudo, invitando gli stessi a parteciparvi con ritrovo in luogo. Il collaudatore richiedendo all'Impresa in forza dell'art. 193 DPR 554 di mettere a disposizione maestranze e mezzi d'opera per l'esecuzione di eventuali assaggi, ecc, avvisava la stessa che se non si fosse presentata, si procedeva ugualmemnte alle operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 191, 3° comma DPR 554 con la presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione. Si dava atto in detta nota dell'obbligo del DL, ai sensi dell'art. 191, 5° comma DPR 554, a presenziare alle visite di collaudo. Esperite le operazioni di collaudo in assenza della Ditta e alla presenza dei testimoni e del D.L. il collaudatore trasmetteva al RUP il collaudo tecnico-amministrativo, comprensivo di verbale di visita, relazione e certificato di collaudo. Il RUP a norma dell'art. 203 comma 1 DPR 554 trasmetteva in originale detto certificato all'Impresa per l'accettazione invitandola a firmarlo entro 20 giorni. Si chiede se l'Ente, dopo la scadenza del termine di cui sopra senza che l'Impresa restituisca il certificato di collaudo, possa approvarlo ugualmente in quanto il collaudo si ha come dall'appaltatore definitivamente accettato, applicando per analogia l'art. 174 c. 3 DPR 554 che disciplina analoga circostanza in relazione al conto finale.

RISPOSTA del 21/10/09: Si ritiene che la amministrazione possa approvare il collaudo e proseguire con le attività di propria competenza. Tuttavia, si sottolinea che il mancato invio della documentazione sottoscritta da parte dell’appaltatore non pare possa essere considerata come implicita accettazione. Ne consegue che il medesimo appaltatore, ove ritenesse sussistenti i presupposti, potrebbe contestare le risultanze del collaudo entro gli ordinari termini. (fonte: Ministero Infrastrutture)

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