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Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione 1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata: a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso; b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. 2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 66, direttiva 2004/18 GIURISPRUDENZA COLLEGATA: PRASSI: CODICE APPALTI - INCOMPLETA TRASPOSIZIONE DEL CODICE APPALTI - COMMISS. CEE (2008) Procedura di infrazione 2007-2309 ex art. 226 trattato ce - Incompleta trasposizione del codice appalti.
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