Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture. comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
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Giurisprudenza e Prassi

CODICE APPALTI - INCOMPLETA TRASPOSIZIONE DEL CODICE APPALTI

COMMISS. CEE DECISIONE 2008

Procedura di infrazione 2007-2309 ex art. 226 trattato ce - Incompleta trasposizione del codice appalti.