Giurisprudenza e Prassi

ERRATA INDICAZIONE FORMA DI PARTECIPAZIONE IN PIATTAFORMA - NO MOTIVO DI ESCLUSIONE - PREVALGONO LE DICHIARAZIONI DI GARA

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2024

Nel caso controverso, come rileva la ricorrente ma di fatto ammettono anche le altre parti, la D. srl ha effettuato la registrazione al sistema indicando la sola propria partita IVA e affermando di partecipare alla gara in qualità di operatore economico singolo.

Tuttavia, i documenti di gara (tra cui si richiamano, per la loro rilevanza, domanda di partecipazione, D.G.U.E., impegno a costituire l’A.T.I., dichiarazione di sopralluogo, polizza fideiussoria) affermano espressamente ed inequivocabilmente che la D. srl abbia inteso partecipare alla gara quale mandataria in costituendo raggruppamento con la F. srl, con sede a Luzzi (CS) in Contrada Foresta snc, cap 87040, codice fiscale e partita Iva 03598600785, per formare un costituendo raggruppamento denominato D. S.R.L./F. S.R.L. (v. D.G.U.E.).

Parimenti la F. s.r.l. ha dichiarato di partecipare alla gara come mandante di raggruppamento orizzontale (v. domanda di partecipazione e D.G.U.E.) con la medesima D.I srl. nel raggruppamento D. SRL – F. srl.

16.2.6- Orbene, alla luce del dato complessivo costituito, per un verso, dalla mancanza di univocità circa l’effettivo contenuto della disposizione e dall’assenza di uno specifico presidio escludente e, per altro verso, dalla chiarezza ed inequivocità della documentazione di gara rende chiaro che la D. srl abbia inteso partecipare in costituendo RTI con la F. srl, è da ritenersi che il mancato rispetto della suddetta prescrizione procedurale da parte della D. srl viene in sé a dequotarsi quale mero errore formale, privo in sé di portata escludente, e per altro verso non mette in discussione il dato reale costituito dal fatto che alla gara in questione abbiano partecipato entrambi i soggetti suindicati –ossia la D. srl e la F. srl – sotto forma costituendo RTI.

In sostanza, pertanto, la decisione dell’amministrazione di non dare rilevanza –né in sede procedimentale né in sede di autotutela- alla criticità evidenziata da parte ricorrente ed escludere il suddetto costituendo RTI dalla gara è immune dalle censure prospettate dalla ricorrente stessa.

16.2.7- Una conclusione di tal fatta, peraltro, si sposa con i principi di fondo affermati dal Consiglio di Stato per cui “va comunque sempre data sostanziale prevalenza, rispetto alla mera procedimentalizzazione formale, alla garanzia della piena concorrenzialità e massima partecipazione alle gare, cui la stessa digitalizzazione è preordinata. In altri termini la gara telematica e la digitalizzazione della procedura che essa presuppone (digitalizzazione che, come noto, è prevista dalla legge- ex artt. 40, comma 2, e 58 del d.lgs. 50/2019- salvo casi eccezionali dal 18 ottobre 2018) non è il fine ultimo della disciplina in materia di pubblici affidamenti: fine ultimo è e resta sempre quello di attuare la massima concorrenza nel mercato, selezionando la migliore offerta in rapporto alle concrete esigenze della stazione appaltante. Altrimenti opinando, la gara telematica, da mezzo strumentale ad assicurare tali fondamentali finalità, si presterebbe a diventare una modalità restrittiva di partecipazione alle procedure di affidamento dei pubblici contratti, in frontale contrasto con l’interesse unitario di massima partecipazione e concorrenzialità che, nella ponderata gerarchia degli interessi tutelati dall’ordinamento in subiecta materia, è a fondamento dell’intero sistema normativo in materia di pubbliche gare di appalto” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 68 del 3.1.2023, peraltro richiamata ex adverso).



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