Articolo 94. Cause di esclusione automatica.

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all’articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell’amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima.

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

7. L’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 94 disciplina le cause di esclusione automatica dalla partecipazione a una procedura d’appalto. Esclusione per condanne penali (comma 1) In particolare, il comma 1 corrisponde,...

Commento

NOVITA’ • Diventa irrilevante il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) per l’esclusione automatica, ma potrebbe rilevare come illecito professionale ai sensi dell’art. 98. • Quanto a...
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Giurisprudenza e Prassi

I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEVONO SUSSISTERE PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA E SINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

CONSIGLIO DI STATO - A.P. SENTENZA 2024

L’art. 85, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 dispone che il concorrente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, autodichiari, attraverso il documento di gara unico europeo (DGUE), l’assenza di cause di esclusione di cui al precedente art. 80.

Pur se l’art. 85 non prevede espressamente il dovere di comunicare alla stazione appaltante le eventuali cause di esclusione dalla gara verificatesi in un momento successivo alla presentazione dell’offerta, il relativo onere dichiarativo deve ricollegarsi, alla necessità, sancita dall’art. 1, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, che: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione (siano) improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”.

Tale disposizione, infatti, ha posto un principio generale sull’attività amministrativa e si estende indubbiamente anche allo specifico settore dei contratti pubblici (Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1591; Sez. V, 16 agosto 2021, n. 5882).

Poiché i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali), discende, de plano, il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo

A tal fine, con specifico riguardo al requisito concernente l’assenza di debiti tributari, la certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente (Agenzie delle Entrate o eventualmente altra amministrazione titolare di poteri impositivi), ai sensi dell’art. 86, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, deve coprire l’intero lasso temporale rilevante, ovvero quello che va dal momento di presentazione dell’offerta sino alla stipula del contratto.

Va, infine, puntualizzato che, indipendentemente dalle verifiche compiute dalla stazione appaltante, il concorrente che impugna l’aggiudicazione può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l’aggiudicatario fosse privo, ab origine, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest’ultima in corso di gara.


Il contributo unificato va ascritto alla categoria delle entrate tributarie, delle quali condivide tutte le caratteristiche essenziali, “quali la doverosità della prestazione e il collegamento della stessa ad una pubblica spesa, cioè quella per il servizio giudiziario, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante”. Identica natura fiscale va riconosciuta alle sanzioni pecuniarie conseguenti al mancato o al ritardato pagamento del contributo unificato, trattandosi di obbligazioni accessorie che hanno fondamento in un rapporto di tipo tributario (si veda l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, infatti, attribuisce la giurisdizione sulle sanzioni in parola al Giudice Tributario). Il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato nei tempi previsti integra la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016, laddove la violazione sia grave e definitivamente accertata.

L’art. 5 della delibera n. 111 del 2012 [che regolamenta l'AVCPASS], che elenca gli enti certificanti tenuti a mettere a disposizione la documentazione e i dati in proprio possesso, relativi ai requisiti di carattere generale per la partecipazione alle gare, non individua, tra di essi, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, per cui, l’esistenza dei eventuali debiti fiscali nei confronti di quest’ultimo non emerge dal documento rilasciato dall’ANAC.


CONSORZIO STABILE - PRECEDENTI CARENZE ESECUTIVE DI CONSORZIATE DIVERSE DALLE ESECUTRICI: POSSONO ESSERE RILEVANTI (67)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, il Collegio ritiene che la struttura giuridica del Consorzio stabile comporta, quale corollario, che il pregiudizio a carico dello stesso vada valutato e apprezzato dalla S.A. a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice coinvolta nella pregressa commessa sia diversa da quella designata nella nuova procedura (Cons. Stato sez. V, 3 maggio 2022, n. 3543; id. 25 marzo 2021, n. 2352; TAR Sicilia, Catania, 31 maggio 2023, n. 1763).

Più precisamente occorre, in primo luogo che le imprese indicate come esecutrici siano esse stesse in possesso dei requisiti generali, non potendosi esse avvantaggiare dello “schermo di copertura” ritraibile dal consorzio (cfr. Cons. Stato, V, n. 3543/2022 cit. ; id. 9 ottobre 2020, n. 6008; 30 settembre 2020, n. 5742; 5 maggio 2020, n. 2849; 5 giugno 2018, n. 3384 e 3385; 26 aprile 2018, n. 2537).

Ciò implica, in effetti, che il pregiudizio a carico di una data consorziata (anche laddove maturato quale esecutrice di precedente affidamento a beneficio del consorzio) non rilevi di per sé ai fini dei requisiti partecipativi a una diversa gara in cui sia designata dal consorzio stabile una distinta consorziata esecutrice (Cons. Stato, n. 2387 del 2020, cit.).

Ma ciò non vuol dire (anche) che il pregiudizio maturato (e risultante) a carico dello stesso consorzio stabile su un precedente affidamento non rilevi ai fini di una successiva procedura solo perché risultava ivi designata una diversa consorziata esecutrice.

I requisiti generali vanno infatti accertati sì in capo alle consorziate esecutrici, ma anche nei confronti del consorzio in sé (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8, relativa a un consorzio di produzione e lavoro, con principio ben riferibile anche ai consorzi stabili: “il possesso dei requisiti generali e morali […] deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate”; Cons. Stato, V, 25 marzo 2021, n. 2532).

Per questo, “la circostanza che il fatto della consorziata esecutrice in un pregresso affidamento non valga a comprovare la carenza dei requisiti nell’ambito di una gara con altra esecutrice designata non consente sic et simpliciter di obliterare o ritenere superato un pregiudizio che risulti a carico (anche) del consorzio stesso.

Una siffatta valutazione attiene infatti, eventualmente, all’apprezzamento di merito circa l’affidabilità e integrità dell’operatore, a seconda del tipo di illecito pregresso e delle sue connotazioni materiali (cfr. Cons. Stato, n. 2532 del 2021, cit.), nonché del giudizio discrezionale rimesso alla stazione appaltante in caso di illeciti non comportanti l’automatica esclusione dell’impresa.

Come correttamente dedotto dall’appellante, infatti, il concorrente in gara è il consorzio stabile, così come lo stesso consorzio è il titolare del contratto con l’amministrazione (cfr. Cons. Stato, V, 2 febbraio 2021, n. 964; cfr. peraltro anche, in termini generali, Cons. Stato, Ad. plen., 13 marzo 2021, n. 5, in ordine alla configurazione strutturale propria dei consorzi stabili – diversa da quella dei consorzi ordinari – caratterizzati da una “stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio”).

Alla luce di ciò, se personalmente a carico del consorzio stabile risulta un pregiudizio, lo stesso va valutato e apprezzato dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice ivi coinvolta (ed eventualmente colpita, insieme al consorzio, dai provvedimenti pregiudizievoli dell’amministrazione) sia diversa da quella designata nella nuova procedura di gara.” (Cons. Stato n. 3453/2022).

Ne consegue che le pregresse vicende in esame, poiché hanno riguardato (oltre alle consorziate “diverse” da quelle designate nelle specie) lo stesso Consorzio …….- nei confronti del quale le rescissioni e le contestazioni sono state formalmente dichiarate (e il Consorzio ha assunto altresì veste attorea nei conseguenti contenziosi instaurati) – sono state giustamente considerate dalla S.A., ai fini del loro apprezzamento in funzione della verifica di affidabilità del RTI concorrente.

Gli argomenti appena esposti – conducendo alla necessità che siano valutate, ai fini dell’accertamento in capo al Consorzio del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del previgente codice dei contratti pubblici, anche precedenti carenze esecutive e inadempienze contrattuali imputabili a consorziate diverse dalle due imprese designate per l’esecuzione dei lavori per cui è causa – impongono ora al Collegio di esaminare la prima censura (punto 1a) che attiene, come detto, alle modalità in cui la S.A. ha valutato e motivato tali evenienze negative, pervenendo all’annullamento dell’aggiudicazione già deliberata.

I

RAPPORTI COMMERCIALI TRA IMPRESE - RISCHIO DI INFLUENZA CRIMINALE - VA VERIFICATO IN CONCRETO (94.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Come ha avuto modo di evidenziare questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2023, n. 7674, 23 marzo 2023, n. 2953, 26 maggio 2016, n. 2232) in tema di interdittive “a cascata” l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di una informativa sempre che possa presumersi il contagio alla seconda impresa della “mafiosità” della prima.

In concreto, è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società.

Per desumere plausibili conseguenze circa la condizione di partecipazione o quantomeno di soggezione dell’impresa che sia entrata in contatto con quella controindicata all’influenza della criminalità organizzata, e quindi al fine di attribuire al rapporto contrattuale tra le stesse intercorso una valenza travalicante il piano della mera e sporadica collaborazione imprenditoriale, occorre, tuttavia, che i legami tra le stesse assumano una veste di stabilità, pregnanza e consistenza, tale che anche l’impresa formalmente “estranea” ai circuiti criminali possa ritenersi esposta al pericolo di condizionamento da parte degli stessi.

ANNOTAZIONI ANAC - UTILITA' DELLA NOTIZIA - AFFIDABILITA' DELL'OE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

In ordine al corretto esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza amministrativa ha specificato che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione, e in particolare:

– ha precisato che «in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)» e che «la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)» (Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107);

– ha evidenziato che l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è tenuta «a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione» (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318);

– ha affermato che un siffatto obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito solo nelle ipotesi in cui vengono in considerazione «fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione» (cfr. ancora Tar Lazio, I, n. 4107/2021 e più di recente Tar Lazio, I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032) e che tuttavia anche in relazione a tali ipotesi l’Autorità «non può esimersi dal considerare se la stessa è idonea o meno a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico di cui alla citata disposizione», non annotando quelle notizie che – in concreto – non appaiono utili a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sull’affidabilità dell’operatore economico (v. Tar Lazio, I-quater, 5 ottobre 2022, n. 12637).

DURC NEGATIVO - IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA - REGOLARIZZAZIONE POSTUMA - LEGITTIMA REVOCA AGGIUDICAZIONE (80.4)

TAR PIEMONTE SENTENZA 2023

Nel respingere il ricorso avverso la decisione di non rendere efficace l’aggiudicazione definitiva, il Tar Piemonte ribadisce i consolidati principi della giurisprudenza. L’amministrazione ha infatti acquisito d’ufficio un documento unico di regolarità contributiva, risultato negativo in data 23.09.2022 per il rilevante importo di 154.363,10 “per irregolarità nel versamento di contributi e accessori” (doc. 6 del Comune), con conseguente necessità di esclusione dalla gara dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 80, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016. Come noto, l’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 àncora il requisito di gravità dell’illecito alla sussistenza di ragioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (“Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015”), tanto che la mancanza di tale documento comporta una presunzione legale assoluta di gravità dell’illecito. L’attestata gravità (abbinata alla definitività dell’accertamento) obbliga la stazione appaltante a estromettere il concorrente dalla procedura di gara, senza alcun sindacato in merito, essendo la relativa valutazione rimessa esclusivamente all’ente previdenziale (cfr., ex multis, TAR Lombardia – Milano, 20 giugno 2022, n. 1433; TAR Campania, Napoli, sezione IV, 3 ottobre 2022, n. 6064; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141; Cons. Stato, A.P., 8 maggio 2012 n. 8).

Quanto al necessario carattere di definitività dell’accertamento della violazione dell’obbligo di regolarità contributiva richiamato dall’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, questi è valutato esclusivamente dall’ente previdenziale, che ne certifica l’esito nel documento di verifica di regolarità contributiva: la mancanza di un DURC regolare vincola l’amministrazione appaltante a escludere dalla gara l’impresa interessata, senza che residui una facoltà di apprezzamento dell’amministrazione stessa in ordine alla gravità dell’inadempienza contributiva e alla definitività dell’accertamento previdenziale (ex multis: TAR Lombardia, Milano, I, 20.6.2022, n. 1433; TAR Campania, Napoli, V, 3.10.2022, n. 6064).

Resta salva la possibilità del ricorrente di contestare il documento negativo di regolarità contributiva dimostrandone l’erroneità, contestazione che non è stata avanzata nel caso di specie, atteso che la ricorrente si è limitata a affermare che – in data 24 ottobre 2022 – l’amministrazione aveva acquisito d’ufficio un ulteriore documento unico di regolarità contributiva, risultato positivo (e avente validità sino al 21 febbraio 2023, doc. 25 di parte ricorrente) e che il Comune aveva comunque concesso alla società un termine sino al 15 novembre 2022 per la regolarizzazione della situazione debitoria.

Orbene, il Collegio evidenzia che è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche l’eventuale regolarizzazione postuma, in presenza di un DURC negativo, non sana la situazione di irregolarità accertata in via definitiva dall’ente previdenziale. La previsione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 opera soltanto in presenza di istanze di rateizzazione presentate prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma non rileva per morosità o inadempienze verificatesi successivamente a tale momento (T.A.R. Milano, sez. I, 20 giugno 2022, n. 1433; T.A.R. Milano, sez. IV 16 marzo 2020, n. 486; A.P. 5 -6 /2016). In altre parole, l’istanza di rateizzazione dei contributi previdenziali, presentata prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in forza dell’art. 80, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, vale a certificare e cristallizzare il possesso del requisito a tale momento, ma non può supplire all’emissione di un DURC certificante l’irregolarità contributiva in una data successiva alla suddetta scadenza. Nemmeno può supplirvi un successivo DURC positivo, stante il principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti sancito dall’art. 80, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Il requisito della regolarità contributiva deve infatti sussistere non solo al momento della presentazione delle offerte (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, sent., 03/10/2018, n. 9708), ma deve anche perdurare per tutto il corso della procedura di affidamento.

Invero, il DURC negativo attesta che, alla data della sua emissione, la società oggetto di controllo è irregolare nel versamento degli oneri contributivi e, come tale, deve essere esclusa dalla procedura, essendo venuto meno uno dei requisiti generali per la sua partecipazione o per la sua permanenza in gara. È dunque onere di ciascun concorrente consultare, in ogni momento e anche online, la propria situazione di regolarità contributiva, per ovviare a eventuali ritardi nei versamenti, senza attendere l’invito alla regolarizzazione da parte dell’ente previdenziale, in virtù del principio di buona fede in senso soggettivo.

Risulta dunque in via documentale che alla data del 23 settembre 2022 e, quindi, successivamente all’espletamento della gara e all’aggiudicazione provvisoria, che la società non possedesse i requisiti richiesti dalla legge a pena di esclusione, da cui la legittimità della decisione dell’amministrazione di non procedere all’aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto e, successivamente, all’esclusione della ricorrente dalla gara.

INTERDITTIVA ANTIMAFIA - LA VALUTAZIONE DEL PREFETTO E' AUTONOMA RISPETTO AL GIUDIZIO PENALE (94.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

In proposito, è noto che la funzione di “difesa sociale anticipata” che contraddistingue, sul piano finalistico, il potere interdittivo consente di fondarne l’esercizio su dati probatori di carattere eminentemente indiziario, i quali, complessivamente (e non atomisticamente) considerati, legittimo la formulazione di una prognosi di condizionamento mafioso non irragionevole né inverosimile: prognosi che non può ritenersi preclusa dall’esito (anche eventualmente assolutorio) dei procedimenti penali che abbiano interessato gli esponenti dell’impresa interessata o i soggetti ad essi collegati, laddove permanga, anche a valle dello stesso, un sufficiente quadro indiziario, non neutralizzato dalle conclusioni del giudice penale in tema di responsabilità per i reati contestati, anche in correlazione con gli ulteriori elementi istruttori acquisiti autonomamente dall’Amministrazione.

Come recentemente ribadito da Consiglio di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8738, infatti, “la valutazione prefettizia mantiene una sua autonomia rispetto all’eventuale assoluzione in sede penale, sicché gli elementi posti a base dell’informativa, oltre a potere essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali, possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione”.

E’ altresì noto che anche i rapporti parentali – tra l’imprenditore e soggetti controindicati - possono assumere rilievo ai fini della formulazione di una accettabile prognosi interdittiva, quando tuttavia le concrete circostanze accertate dall’Amministrazione depongano nel senso che quei rapporti possano effettivamente fungere da veicolo dell’influenza criminale: come ritenuto da Consiglio di Stato, Sez. III, 18 settembre 2023, n. 8395, infatti, rilevano ai fini antimafia anche “i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica””.

Né minore rilievo, ai fini della emersione del pericolo infiltrativo, possono assumere i collegamenti tra l’impresa interdetta ed altra più pesantemente gravata da una situazione di controindicazione, laddove gli stessi non abbiano rivestito carattere meramente marginale o episodico, ma siano indicativi della appartenenza di entrambe ad un circuito economico-criminale sottoposto ad una direzione unitaria o comunque coordinata: è stato infatti chiarito che “l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di una “informativa a cascata””, tuttavia precisando che perché possa presumersi il “contagio” alla seconda impresa della “mafiosità” della prima è necessario che “la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici; viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 agosto 2023, n. 7674).


RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - NON SUFFICIENTE PER DECRETARE INAFFIDABILITA' DELL'OE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

La questione si incentra sull’esistenza di pendenze penali, che hanno dato causa a un decreto di citazione diretta a giudizio e a richieste di rinvio a giudizio e di emissione di decreto penale di condanna, per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per € 360mila ed € 120mila, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto negli anni d’imposta 2013 e 2014, oltre ad omissioni nei versamenti relativi a prestazioni previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nell’anno 2017.

In ordine ad essi, il responsabile comunale ha ritenuto ininfluente la richiesta di rinvio a giudizio (peraltro, non ancora oggetto di decisione da parte del GUP), così come la richiesta di emissione di un decreto penale di condanna, con pena non detentiva per reati non gravi.

Tanto considerato, va premesso che la valutazione della stazione appaltante, proprio perché frutto di una discrezionalità ad essa rimessa, non può essere sconfessata se non nei casi in cui si palesi assente un’apposita valutazione dei fatti, essendo di contro sufficiente che l’Amministrazione abbia motivatamente dato conto delle ragioni che l’hanno indotta a determinarsi in un determinato senso (cfr. TAR Sicilia – sede di Catania, sez. III, 14/4/2023 n. 1263: “Va, sotto tale profilo, richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle fattispecie in cui vengono in considerazione fatti oggetto di verifica in sede penale, “è necessario e sufficiente che l’Amministrazione dia adeguato conto: a) di aver effettuato una autonoma valutazione delle idonee fonti di prova; b) di aver considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all’apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente” (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2018, n. 5424)”).

Nella fattispecie all’esame, la valutazione effettuata non può essere considerata viziata (meramente ritenendola non condivisibile), se non rappresentandone in concreto l’erroneità.

In altri termini, non è sufficiente addurre l’esistenza di una richiesta di rinvio a giudizio (o di un decreto di citazione diretta a giudizio), qualora non emergano elementi che riportino quei fatti al contesto nel quale sono suscettibili di essere discrezionalmente valutati quali indici di inaffidabilità professionale del concorrente (cfr. Cons. Stato – sez. V, 22/4/2022 n. 3107: “il decreto di rinvio a giudizio (cui va equiparato il caso di citazione a giudizio) rileva ai fini dell’esclusione discrezionale a condizione che sia relativo a condotte tenute nell’esecuzione di precedenti contratti di appalto, di modo che essa costituisca “vicenda professionale” suscettibile di essere qualificata come “grave illecito professionale” e purché sia riferibile ad uno dei soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 maggio 2021, n. 3772 e 29 ottobre 2020, n. 6615)”).

Nel caso di specie, la natura delle condotte non appare automaticamente riconducibile a situazioni configurabili un illecito professionale in cui sia incorso l’operatore economico in precedenti contratti; correlativamente, non rileva l’omessa dichiarazione dell’operatore economico, stante l’impossibilità di riconnettervi un automatico effetto espulsivo (cfr. TAR Sicilia, cit.: “l’omessa dichiarazione di informazioni rilevanti può costituire un grave illecito professionale, che conduce all’espulsione del concorrente, solo se la stazione appaltante – e non altri – lo reputi idoneo a compromettere l’affidabilità e l’integrità dell’operatore”).

CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO O CON RISERVA - NON E' CAUSA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA (94.5.d)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Le riferite statuizioni dell’Adunanza Plenaria del 27 maggio 2021, n. 9 hanno trovato ora esplicito riconoscimento normativo nell’ambito dell’art. 94, comma 5, lett. d) del nuovo Codice dei contratti pubblici, a mente del quale le Stazioni appaltanti possono escludere: “d) l’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 124 del presente codice. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali”.

Questo Consiglio di Stato nella parte della relazione al nuovo Codice dei Contratti Pubblici riferita a detto disposto, ha evidenziato che, in adesione ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria, “l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale”.

Il principio di diritto affermato nella sentenza dell’Adunanza Plenaria deve intendersi diritto vivente applicabile anche alla fattispecie de qua, come poi palesato dalla circostanza che, in termini di continuità, lo stesso principio è stato poi positivizzato dal legislatore in sede di stesura del Nuovo Codice (d.lgs. n. 36/2023), che, sebbene non applicabile al presente giudizio, può essere utilizzato in via interpretativa, corroborando ulteriormente, semmai ve ne fosse bisogno, l’opzione ermeneutica seguita dall’Adunanza Plenaria con l’indicata pronuncia.

POSSESSO REQUISITI DI AMMISSIONE - DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO

TAR LIGURIA GE SENTENZA 2023

Con riferimento all’assenza del requisito di carattere speciale, è condivisibile il rilievo secondo cui la mera partecipazione al “Workshop” risultante dal documento allegato sub doc. 8 non può essere considerata equiparabile al possesso del requisito relativo all’abilitazione derivante dalla partecipazione a un “corso di formazione di livello avanzato sul riconoscimento dei rispettivi EQB presso enti/associazioni/società riconosciute”. Come si desume dalla stessa documentazione versata in atti, invero, si tratta soltanto di un workshop finale nell’ambito di un “Circuito di interconfronto sulla tassonomia delle diatomee bentoniche”, che, già su un piano definitorio, va nettamente distinto da un corso specialistico di livello avanzato organizzato da una struttura che abbia uno specifico riconoscimento nel campo scientifico di cui si tratta e, inoltre, dalla mera partecipazione a tale workshop in qualità di uditore non è consentito desumere la titolarità di alcuna abilitazione, come espressamente richiesto, invece, dal disciplinare.

Sul punto, va rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati di una gara pubblica per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto e che la loro assenza o il loro venir meno impone l’esclusione dell’operatore economico dalla gara (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 17/04/2020, n. 2443).

Conseguentemente, l’assenza del requisito di capacità tecnica e professionale relativo all’abilitazione derivante dalla partecipazione al menzionato corso di livello avanzato doveva imporre l’esclusione del RTI OMISSIS dalla gara.


TIPOLOGIE DI DATI DA INSERIRE NEL FASCICOLO VIRTUALE DELL’OE

ANAC DELIBERA 2023

Tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico


DEBITI VERSO LA PA PER 5.000 EURO - IMPRESE ESCLUSE DALLA GARA (30.5 - 80.4)

MIN ECONOMIA CIRCOLARE 2018

Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente: «Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti ggiuntivi. (18A02545)

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 23/08/2023 - SOCIO UNICO PERSONA GIURIDICA E REQUISITI GENERALI

Buongiorno, vorrei porre alla Vs. attenzione il seguente quesito: H. Srl, per la quale mi occupo di gare, ha come socio unico persona giuridica una società che ne detiene il 100% delle quote. Questa società ha un consiglio di amministrazione costituito dal presidente del CdA, da nr. 1 consigliere e da nr. 1 sindaco. Nei confronti del consigliere è stata emessa una sentenza (che esula sia da H. Srl, sia dalla società che detiene il 100% delle quote) di applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e 445 del c.p.p. in data 31 marzo 2023 dal G.I.P. del Tribunale di Roma, irrevocabile dal 20 aprile 2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 2 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463. Nel Casellario Giudiziario non è riportata alcuna sentenza. Ora, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle dichiarazioni relative all'art. 80 del vecchio codice appalti e agli artt. 94 e 95 del nuovo codice appalti, tale sentenza è ostativa nei confronti di H. ai fini della partecipazione a gare di appalto? Resto in attesa di riscontro in merito ed ovviamente del preventivo di spesa. Grazie.


QUESITO del 20/12/2023 - RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 47, COMMA 3 DEL DL 77/2021, SI PONE IL SEGUENTE QUESITO: AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI GENERE SU PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE, IL NUMERO DEI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15, DEVE ESSERE PRESENTE AL MOMENTO IN CUI SI RENDONO LE DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, O AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO? RELATIVAMENTE ALLE DIVERSE FORME DI PARTECIPAZIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI, NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI UN CONSORZIO STABILE E DI UNA IMPRESA DESIGNATA CHE HANNO ALLE PROPRIE DIPENDENZE UN NUMERO PARI O SUPERIORI A 15, GLI IMPEGNI ALLA CONSEGNA DELLA RELAZIONE DI GENERE SONO DOVUTI DA ENTRAMBI, OPPURE SOLO DAL CONSORZIO STABILE? NEL CASO DI UN RAGGRUPPAMENTO COSTITUITO DI IMPRESE OGNUNA CON NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15, NEL CASO IN CUI LA RELAZIONE NON VIENE PRESENTATA DA UNA O PIU’ COMPONENTI L’R.T.I., LE SANZIONI PREVISTE VENGONO APPLICATE A TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I., SOLO A QUELLA INADEMPIENTE O SOLO ALLA CAPOGRUPPO MANDATARIA?


QUESITO del 29/02/2024 - VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

BUONGIORNO, CON LA PRESENTE SIAMO A CHIEDERE CHIARIMENTI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 94 COMMA 6 E 95 COMMA 2 DEL D. LGS 36/2023. RIGUARDO AL PRIMO PUNTO, SI CONSIDERANO GRAVI VIOLAZIONI DEFINITIVAMENTE ACCERTATE QUELLE CHE COMPORTANO UN OMESSO PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE SUPERIORE ALL’IMPORTO DI € 5.000,00? DETTO IMPORTO FA RIFERIMENTO AD UNA SOLA CARTELLA DI PAGAMENTO, OPPURE ALLA SOMMATORIA DI PIU’ CARTELLE DI PAGAMENTO? INOLTRE SE SONO PRESENTI CARTELLE DI PAGAMENTO PER UN IMPORTO INFERIORE A € 5.000,00 DEVONO ESSERE INDICATE DALL’OPERATORE ECONOMICO NEGLI ATTI DI GARA? RIGUARDO AL SECONDO PUNTO, SI CONSIDERANO GRAVI VIOLAZIONI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE QUELLE CHE COMPORTANO UN OMESSO PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE PER UN IMPORTO PARI O SUPERIORE AL 10% DEL VALORE DELL’APPALTO E SUPERIORE ALL’IMPORTO DI € 35.000,00? QUESTI DUE ELEMENTI DEVONO COESISTERE PER TROVARSI IN QUESTA FATTISPECIE DI VIOLAZIONE? E SE SONO PRESENTI OMESSI PAGAMENTI INFERIORI ALL’IMPORTO DI € 35.000,00 E AL 10% DEL VALORE DELL’APPALTO, QUESTI DEVONO ESSERE INDICATI DALL’OPERATORE ECONOMICO NEGLI ATTI DI GARA?


QUESITO del 26/03/2024 - VERIFICHE ANTIMAFIA E SILENZIO-ASSENZO

Buongiorno, con riferimento a quanto previsto dall’art. 83, comma 1, del Decreto Legislativo n. 159/2011, le PP.AA., anche costituite in stazioni uniche appaltanti, devono acquisire la documentazione antimafia “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche” (non sussistendo, perciò, alcun obbligo ex lege di anticipare tale adempimento ai fini della mera aggiudicazione); per altro verso, opera l’art. 88, comma 4 bis, del citato decreto, in forza del quale, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione delle banche dati nazionali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere in ogni caso alla stipulazione del contratto, anche in assenza della comunicazione antimafia. Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 2 ottobre 2020, n. 5777 ha affermato che la stazione appaltante non ha alcun obbligo di attendere la risposta espressa in ordine alle informazioni antimafia richieste alla Prefettura competente relativamente al soggetto aggiudicatario, visto che, decorsi inutilmente 30 giorni della richiesta, si è di fronte ad una ipotesi di silenzio-assenso. ANAC con un doppio parere di funzione consultiva (n. 57/2023 e n. 57-bis/2023) si è espressa affermando che in relazione alla verifica dei requisiti in capo all’offerente, la stazione appaltante non può avvalersi del silenzio-assenso e dare per acquisite le verifiche una volta trascorsi 30 giorni dalla relativa richiesta. Tanto premesso, chiediamo, in riferimento a quanto ora previsto dall’art. 17, co. 5, del d.lgs. 36/2023: 1. se in relazione alle verifiche antimafia valga sempre il principio espresso dalla normativa antimafia, ovvero che non sussiste alcun obbligo ex lege di anticipare l’acquisizione della certificazione ai fini della mera aggiudicazione; 2. se, la non applicabilità del silenzio-assenso indicata da ANAC, imponga, diversamente da quanto enunciato dal Consiglio di Stato, che il provvedimento di aggiudicazione definitiva debba essere adottato solo a seguito dell’acquisizione di tutta la documentazione, comprese le certificazioni antimafia. Evidenziamo, come l’acquisizione delle certificazioni antimafia tramite la BDNA richieda spesso molti mesi. In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 13/09/2023 - REQUISITI GENERALI - VERIFICHE DIPENDENTI (94.3)

Si può richiedere il casellario giudiziale e l'antimafia al personale dipendente di un aggiudicatario del servizio di ristorazione ospedaliera con la riserva da parte della stazione appaltante di chiedere la sostituzione dei dipendenti che riportino precedenti per reati che la stazione appaltante ritiene (a suo giudizio o secondo eventuale normativa vigente) incompatibili con l'esecuzione dell'appalto? Esiste normativa e/o giurisprudenza a riguardo?


QUESITO del 30/08/2023 - D.LGS. N. 36/2023, ART. 94, CO. 5, LETT. B) – CONTROLLO REQUISITO DI CUI ALLA L. N. 68/99 NON EFFETTUABILE CON FVOE (94.5)

<p>Il nuovo Codice, all’art. 94 co. 5 lett. b), indica testualmente che è escluso “… l&#39;operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all&#39;art. 17 della L. n. 68/99, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito”. Tale certificazione non è reperibile tramite FVOE pertanto, la Stazione Appaltante, può solamente acquisire la dichiarazione sostitutiva indicata dalla norma. Sarebbe possibile interpretare il predetto articolo nel senso che, a differenza degli altri requisiti (Casellario Giudiziale, regolarità fiscale, Casellario ANAC etc.), per i quali occorre conseguire l’effettiva documentazione a comprova tramite FVOE, per quello relativo alla L. n. 68/99 è sufficiente acquisire agli atti la dichiarazione da parte del legale rappresentante ai sensi dell’art. 17 della medesima disposizione? La problematica si traduce in una rilevante criticità operativa: se per la documentazione reperita tramite FVOE, le tempistiche di ricezione sono relativamente brevi, per ottenere quella relativa alla L. n. 68/99 è molto più complicato. Ogni Provincia o Città Metropolitana, utilizza infatti un sistema diverso: alcune hanno una propria piattaforma, altre impongono comunicazioni tramite PEC ma, soprattutto, spesso i tempi di risposta superano il mese con necessità, a volte, di effettuare solleciti. In conseguenza di ciò le procedure d’acquisto, vengono spesso bloccate o di molto ritardate nell’aggiudicazione, poiché l’istruttoria relativa alla L. n. 68/99, permane sempre l’ultima a concludersi. Si chiede un autorevole parere in merito alla fattibilità di quanto proposto. </p>


QUESITO del 31/07/2023 - ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ASSUNZIONALI ART. 47 COMMA 4 D.L. 77/2021 (94.5)

<p>E&#39; stata indetta una procedura destinata a soddisfare anche interventi a valere su fondi PNRR (M6 C1-1.2.2) E PNC. Ai sensi dell&#39;art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, nel disciplinare di gara è stata richiesta una dichiarazione sull&#39;assolvimento degli obblighi assunzionali (30% donne - 30% giovani), che in caso di mancata presentazione comporta l&#39;esclusione e non è sanabile con il soccorso istruttorio. In fase di verifica della documentazione amministrativa un operatore economico ha presentato una dichiarazione nella quale si precisa che &quot;occupando MENO DI 15 DIPENDENTI non è tenuta al rispetto di quanto prescritto ai sensi dell&#39;art. 47 comma 2 e 3 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021&quot;. In base alla verifica sulla normativa in essere per PNRR/PNC sembra non vi siano deroghe per PMI in relazione agli obblighi assunzionali indicati negli atti di gara, pertanto si chiede se l&#39;operatore economico debba essere escluso dalla procedura in argomento. </p>