Articolo 66. Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 66 conserva le disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria). I requisiti ...

Commento

NOVITA’ • L’articolo 66 individua i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. • La norma contiene il generico riferimento ad “altri sogg...
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Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI PROFESSIONALI SOCI - PROFESSIONISTA INDICATO - CAPACITA' ECONOMICA E TECNICA (66.2)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2024

Secondo questo collegio, la possibilità di utilizzare, per la partecipazione alle gare pubbliche, i requisiti posseduti dai soci, invero, è stata prevista espressamente all’art. 66, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 solo per le gare relative ai servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo di cinque anni dalla costituzione delle società, qualora costitute nella forma di società di persone o di società cooperativa; per le stesse gare, possono essere utilizzati, sempre entro i cinque anni dalla loro costituzione, i requisiti posseduti dai direttori tecnici o dai professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo determinato qualora costituite nella forma di società di capitali.

Senonché, a parte che, come espressamente evidenziato dal RUP nella gara de qua, non si verte in gara per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, neppure si rinvengono gli ulteriori presupposti applicativi della disposizione de qua, essendo la ricorrente società di capitali (e non potendo dunque utilizzare i requisiti posseduti dal socio, come da art. 66, comma 2, D.lgs. n. 36, 2023, prima parte) e non essendo il socio direttore tecnico o professionista dipendente della società con rapporto a tempo determinato, come da art. 66, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, seconda parte.

La disposizione in esame è coerente con la pertinente giurisprudenza formatasi nella vigenza del d.lgs. 50/2016, che già aveva affermato che “la verifica dei requisiti tecnici di partecipazione ad una gara non può che riguardare i soggetti giuridici che prendono parte alla gara stessa, non certo terzi rimasti ad essa estranei (non avendo presentato offerte). Nel caso – statisticamente predominante – in cui l’operatore economico “proponente” abbia la veste giuridica di una società di capitali è dunque al detto operatore che si deve far riferimento per le verifiche di legge, non anche ai suoi soci (laddove in ipotesi a loro volta rivestano il ruolo di operatori del settore) allorché rimasti formalmente estranei alla procedura concorrenziale” (cfr. Cons. di Stato, n. 5840/2021).

Del resto, una società a responsabilità limitata, come la ricorrente, è “persona giuridica autonoma rispetto ai propri soci e dotata di autonomia patrimoniale perfetta” e come tale “non può computare a tal fine il fatturato dagli stessi prodotto per cumularlo e raggiungere la soglia” richiesta (cfr. TAR Lazio – Roma, I, n. 9615/2020). La ragione sta nel fatto che solo “la costituzione di una delle forme associate previste consente di vincolare tutti i soggetti partecipanti nei confronti dell’Amministrazione al fine della corretta esecuzione del contratto, mediante l’assunzione della relativa responsabilità. Di contro una società a responsabilità limitata, quale è la ricorrente, sulla base dei comuni principi di matrice civilistica, costituisce una entità giuridica autonoma, che assume in proprio le responsabilità derivanti dalla stipula del contratto, escludendo che le singole imprese (o i soci individuali) che la compongono siano impegnati a tal fine in proprio; per tale ragione non può ritenersi che i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dei singoli soci possano essere cumulati affinché la società a responsabilità limitata possa beneficiarne al fine di partecipare alla gara”. (cfr. TAR Lazio, cit.).

Al riguardo, occorre anche riferire anche della pacifica giurisprudenza che ha statuito che il professionista “indicato” non può in alcun modo farsi rientrare nella figura del “concorrente” (cfr. Cons. di Stato, Ad. Pl. n. 13/2020 e Cons. di Stato, V, n. 9923/2022), essendo per contro un “prestatore di opera professionale” o piuttosto un “collaboratore (o più propriamente un ausiliario) del concorrente” (cfr. CGARS, n. 276/2021), che non può dunque giovarsi dei requisiti di capacità economica ovvero tecnica da quello posseduti se non si individui un diverso rapporto di natura contrattuale che avvinca il professionista al concorrente e che non può ridursi al vincolo societario che resta impermeabile alle responsabilità e agli obblighi connessi al diverso rapporto di prestazione d’opera professionale.

R.T.P. - ISTANZA DI PARETCIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI - NECESSARIA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ASSOCIATI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2024

Avuto riguardo alle previsioni della lex specialis, il Collegio evidenzia che l’art. 16 del bando prevede, per quanto di interesse: “…in caso di partecipazione di R.T.P. l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento. (…) alcuni requisiti sono riferiti, in caso di partecipazione di R.T.P. al professionista designato e (che) altri sono chiesti, cumulativamente, a quest’ultimo o al R.T.P. (…). Le dichiarazioni vanno quindi rese dal diretto interessato”. Orbene, nel caso di specie l’istanza di partecipazione presentata dall’aggiudicatario, comprovante i requisiti generali del mandante e del mandatario, oggetto di dichiarazioni separate provenienti dall’uno e dall’altro, risulta essere stata sottoscritta digitalmente da entrambi i partecipanti (cfr. doc. 4 della produzione della controinteressata).

In ragione di quanto precede non si apprezza alcuna violazione delle disposizioni del bando di gara, né, per altro verso, risulta effettivamente riscontrabile una obiettiva incertezza in ordine all’individuazione dei soggetti che hanno inteso partecipare alla procedura in forma di raggruppamento, ovvero alla provenienza soggettiva delle dichiarazioni rese in relazione al possesso dei requisiti generali in commento.

OPERATORE PRIVO DI SOA PER LA PROGETTAZIONE - PUO' INDICARE PIU' PROGETTISTI ANCHE NON RAGGRUPPATI TRA DI LORO (66.1f)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2023

In assenza di indicazioni di diverso tenore nella lex specialis, risulta legittima l’indicazione di più progettisti da parte dell’operatore economico privo di attestazione SOA di progettazione anche ove i due o più progettisti non siano raggruppati, potendo il concorrente soddisfare i requisiti di capacità previsti dal bando mediante i requisiti dei progettisti indicati, in modo cumulativo: “l'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria "i professionisti singoli, associati", etc., laddove, "nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta", la virgola tra singoli e associati ha un chiaro valore disgiuntivo, cioè equivale a "o/ovvero"….la legge non impone affatto l'associazione tra i singoli professionisti” (T.A.R. Liguria, sez. I, 18 maggio 2023, n. 521; nello stesso senso anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 7 novembre 2016, n. 2048: “dal disposto di cui agli artt. 53, comma 3, e 90, comma 1, del d.lgs. 163/06, non discende alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti” e T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 11 luglio 2019, n. 1273: “dal disposto di cui agli artt. 53, comma 3, e 90, comma 1, del d.lgs. 163/06, non discende alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti”).

In termini analoghi si è espressa anche l’ANAC, con delibera 27 aprile 2022, n. 210, a mente della quale “l’art. 59, comma 1-bis del d.lgs. n. 50/2016, come già in precedenza l’art. 53, comma 3 dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006, prevede che l’operatore economico sprovvisto della qualificazione per la progettazione possa ricorrere, alternativamente, a due soluzioni organizzative, consistenti nella associazione in RTI con professionisti o nel ricorso al supporto di progettisti qualificati, non discendendo da tali disposizioni alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti o di sottoscrivere un contratto di avvalimento per assumere la qualifica di soggetti ausiliari al fine di prestare i requisiti mancanti alla società qualificata per la sola attività di costruzione”.

I citati orientamenti sono stati recepiti dal nuovo codice dei contratti, che all’art. 66 elenca i soggetti ammessi a partecipare “nel rispetto del principio di non discriminazione … sulla base della forma giuridica assunta” alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, richiamando, per quanto di interesse, alla lettera a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, tra cui i “professionisti singoli, associati”, alla lettera f) “i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere” precedenti.

La lettura prospettata dalla stazione appaltante, secondo cui, considerato che “la lett. f) del citato articolo 66 fa espresso riferimento ai raggruppamenti temporanei costituiti da più soggetti di cui alle lettere da a) ad e)” deve desumersi che il legislatore abbia inteso “prevedere la costituzione di un raggruppamento temporaneo nei casi in cui, com’è nella specie, per la parte relativa alla progettazione nell’appalto integrato siano indicati più soggetti” (cfr. memoria della Provincia, pag. 3) sconta il rilievo che la lettera a) – come già l'art. 46 d.lgs. n. 50/2016 – non contiene un riferimento al (singolo) progettista indicato ma discorre (al plurale) di progettisti indicati.

Pertanto, posto che né l’ordito normativo né la lex specialis imponevano ai progettisti indicati di costituire un raggruppamento, viene meno anche la ventilata necessità di indicazione del nominativo del giovane professionista, immanente ai soli raggruppamenti temporanei, come emerge dall’art. 39, parte V, allegato II.12, d. lgs. 36/2023, rubricato “requisiti dei raggruppamenti temporanei”, ai sensi del quale “i raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”.