Articolo 43. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all’articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9.

3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.

4. Nell’allegato I.9 sono definiti:

a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;

b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell’informazione;

c) le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione dell’informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell’interoperabilità dell’anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;

d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;

e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;

f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l’uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.

5. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

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Commento

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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 27/06/2023 - TEMPISTICHE DI INTRODUZIONE DELLA METODOLOGIA BIM

Premesso che l’art. 23, comma 13, d.lgs. 50/2016 prevede che: “Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38”. In attuazione del disposto di cui sopra con D.M. 560/2017, aggiornato con successivo D.M. 312/2021, il MIT (poi MIMS) ha definito le modalità ed i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, scaglionati in relazione alla tipologia ed al valore delle opere da affidare. Il d.lgs. 36/2023 all´art. 43 (“Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”) stabilisce al comma 1 che: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro”. In punto di regime transitorio, l’art. 225 d.lgs 36/2023 prevede, al comma 9, che: “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia…omissis”; ed al comma 16: “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.” Un tanto premesso, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di chiarire: - se i D.M. 560/2017 e 312/2021 - in particolare le tempistiche di introduzione della metodologia BIM ivi previste – in quanto attuativi dell’art. 23, comma 13, d.lgs. 50/2016, debbano ritenersi abrogati ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 225, comma 16, d.lgs 36/2023, in linea con la ratio del termine “unico e generale” ex art. 43, comma 1, d.lgs. 36/2023 siccome descritta nella relazione illustrativa al d.lgs 36/2023; - ovvero se, invece, ritenendo che i citati decreti ministeriali non abbiano natura regolamentare (come emergerebbe dall’art. 48, comma 6, d.l. 77/2021, conv. in l. 108/2021), nel lasso temporale intercorrente fra il 1° luglio 2023 ed il 1° gennaio 2025 si debbano ritenere ancora valide ed applicabili le soglie e le tempistiche graduali di introduzione del BIM di cui al D.M. 560/2017, come modificate dal D.M. 312/2021; - se in caso di procedure di affidamento della progettazione avviate in regime di obbligatorietà del BIM ai sensi dei D.M. 560/2017 e 312/2021 ma per le quali non si sia ancori giunti alla stipula del contratto, sia corretto, alla luce del dettato normativo di cui all’art. 225, comma 9, d.lgs. 36/2023, applicare la disciplina previgente al d.lgs. 36/2023 anche in punto di determinazione dei corrispettivi, compresa la non previsione della maggiorazione dell’onorario per l’utilizzo del BIM; - ovvero se, invece, il compenso per gli incarichi non formalizzati alla data del 1° luglio 2023 debba essere rideterminato in senso maggiorativo in base a quanto stabilito dall’Allegato I.13 al Nuovo Codice. Si resta in attesa di cortese quanto sollecito riscontro.