Articolo 206. Controlli sull’esecuzione e collaudo.

1. Il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori.

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità l’ente concedente può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione dell’ente concedente per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte il compimento della infrastruttura.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 206 reca disposizioni in materia di controlli sull’esecuzione e di collaudo delle infrastrutture. L’articolo in esame riproduce fedelmente, nella sostanza, quanto previsto dal t...

Commento

NOVITA’ • Per il collaudo si rinvia alle norme in tema di appalti di lavori. • Per quanto riguarda le modalità e limiti degli oneri per affidare servizi di supporto e di indagine di soggetti special...
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Giurisprudenza e Prassi

INFRASTRUTTURE DI GRANDE RILEVANZA E COMPLESSITÀ: NUOVI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI SUPPORTO E INDAGINE

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2023

Definizione delle modalita' e dei limiti in base ai quali gli oneri relativi ai servizi di supporto e di indagine sono da intendersi a carico dei fondi messi a disposizione dell'ente concedente per la realizzazione di infrastrutture di grande rilevanza o complessità.