Articolo 202. Cessione di immobili in cambio di opere.

1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall’ANAC, può prevedere:

a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all’operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprietà di beni immobili dell’ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell’avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;

b) il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 202 disciplina la cessione di immobili in cambio di opere. In particolare viene disposto che il bando di gara può prevedere: a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e s...

Commento

NOVITA’ • La disciplina viene ridotta e semplificata, eliminando previsioni sovrabbondanti. • Il bando di gara può essere redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti ...
Condividi questo contenuto: