Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: discrezionalità

D4. Possono essere previsti requisiti economico-finanziari più rigorosi e restrittivi di quelli stabiliti dal Codice dei contratti pubblici?

D7. Possono essere previsti requisiti tecnico-professionali più rigorosi e restrittivi di quelli stabiliti dal Codice dei contratti pubblici?

Nell’ambito di una gara a procedura aperta con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i tre organismi fondamentali e imprescindibili per tale procedura sono:
a) la stazione appaltante;
b) il RUP (seggio di gara);
c) la Commissione Giudicatrice.

Nell’ ipotesi in cui l’operato della Commissione Giudicatrice sia, dalla Stazione appaltante, non ritenuto corretto, e dovendo quest’ultima emettere, a fronte dall’attività da questi svolta, decreto di aggiudicazione, quali sono gli strumenti che la S.A. può esercitare per respingere l’operato della Commissione?

Nel caso in cui la S.A. renda edotta la Commissione Giudicatrice dei propri errori e quest’ultima reitera le proprie decisioni, come può la S.A. tutelarsi in tal senso?

Le Linee guida ANAC n. 4, prevedono modalità semplificate e progressive per il controllo dei requisiti negli affidamenti entro gli € 40.000 + IVA. In particolare, per gli affidamenti diretti, vengono individuate due fasce d'importo (fino ad € 5.000 + IVA e da quest’ultima fino ad € 20.000 + IVA) entro le quali, l'obbligo per la Stazione Appaltante al dover richiedere i requisiti speciali, parrebbe essere facoltativo (poiché nel documento viene più volte associata la dicitura "ove previsti"). È corretta tale interpretazione? Atteso inoltre che la L. 108/21 ha poi esteso la possibilità di utilizzo dell’istituto dell’affidamento diretto per i lavori, da € 40.000 + IVA ad € 150.000 + IVA, sarebbe possibile prevedere requisiti speciali graduati in fasce crescenti oltre i predetti € 20.000 + IVA? Ad esempio, si potrebbe prevedere fino ad € 40.000 + IVA la sola prestazione delle dichiarazioni di buona esecuzione o dei certificati di regolare esecuzione di lavori o analoghi, rilasciati dal committente e sottoscritti dal direttore lavori; fino ad 80.000 + IVA si potrebbe in aggiunta richiedere le dichiarazioni annuali dei redditi oppure i bilanci, corredati dalle ricevute di presentazione, relative all’ultimo quinquennio; infine, per lavori entro i 150.000 + IVA si potrebbe richiedere, oltre a quanto anzidetto, anche la presentazione del libro dei cespiti o altra documentazione (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell’effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all’oggetto dei lavori. Poiché la normativa prevede, in linea generale, una disciplina semplificata per gli affidamenti diretti (effettuati anche a seguito della raccolta di più preventivi quale best practice) sarebbe possibile, al fine di rendere più snello ed agevole tale istituto, poter prevedere una gradazione dei requisiti speciali di gara come indicato? Ten. Col. Filippo STIVANI.