LAVORATORI SVANTAGGIATI E ABBATTIMENTO DEI COSTI DELLA MANODOPERA: L'OPERATORE ECONOMICO DEVE PROVARE RIGOROSAMENTE I BENEFICI CONTRIBUTIVI (110)
È legittimo l'annullamento dell'aggiudicazione qualora l'operatore economico non fornisca prova documentale (quale l'estratto del libro soci) della qualità di socio del lavoratore svantaggiato impiegato, rendendo inapplicabile l'invocato esonero contributivo e determinando l'anomalia dell'offerta per svolgimento in perdita della commessa. La Stazione Appaltante incorre in difetto di istruttoria se valorizza benefici economici in assenza di documentazione giustificativa che ne comprovi la spettanza.
"Come puntualmente osservato dal giudice di primo grado “la D. non è riuscita documentalmente a dimostrare, in occasione dell’ultima verifica di anomalia, che il dipendente -OMISSIS- fosse anche socio della cooperativa, o che esistesse un legittimo impedimento ad assumere tale qualità in virtù del suo stato soggettivo mentale (peraltro, i verbali sanitari del 23 febbraio 2024 e del 28 marzo 2024 presenti in atti, rispettivamente finalizzati alla conferma dello stato di invalidità civile e al riconoscimento dello stato di handicap, davano conto di patologie del -OMISSIS- non riconducibili a malattie mentali).
In altri termini, come anche correttamente osservato dal verificatore sia nella bozza di relazione sia nella relazione conclusiva, la D. non era stata in grado di produrre, né in sede di verifica di anomalia né nel corso della verificazione, documentazione idonea, quantomeno nella forma di estratto aggiornato dei libri sociali obbligatori, a suffragare la sussistenza e la permanenza, in capo al Sig. -OMISSIS-, dello status di socio o la ricorrenza di un legittimo impedimento in tal senso”.
Il Collegio non può, infine, non evidenziare che l’estratto aggiornato dei libri sociali obbligatori non viene indicato dal verificatore, né richiamato nella relazione e posto a fondamento del convincimento con conseguente mancata dimostrazione, “
in occasione dell’ultima verifica di anomalia, che il dipendente -OMISSIS- fosse anche socio della cooperativa, o che esistesse un legittimo impedimento ad assumere tale qualità in virtù del suo stato soggettivo mentale”.
Alla luce delle esposte circostanze il Collegio ritiene che non solo sia dimostrato che la questione posta a fondamento della decisione è stata oggetto di ampio contraddittorio tra le parti, ma che il giudice ha esplicitato in modo chiaro e congruo le ragioni per le quali ha ritenuto di dissentire sul punto dalle conclusioni raggiunte dal verificatore.
Deve essere respinto anche il secondo motivo con il quale l’appellante deduce l’erroneità del giudizio di inaffidabilità dell’offerta espresso dal giudice di primo grado che lo avrebbe fondato solo su un aspetto di carattere formale, ignorando la complessiva sostenibilità economica dell’offerta."
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