Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

d) un limitato consumo del suolo;

e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

f) il risparmio e l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; si veda quanto dispone l’art. 48 comma 6 del DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; si veda DM MIT del 1-12-2017 n. 560 in vigore dal 27/01/2018; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e ulteriormente modificata dalla legge di conversione L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019; modifica non confermata dalla legge di conversione L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019

4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e ulteriormente modificata dalla legge di conversione L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , secondo quanto previsto al comma 16. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.

11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento. comma introdotto dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermato in sede di conversione in legge

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio. comma introdotto dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermato in sede di conversione in legge

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38. si veda DM BENI CULTURALI del 22-8-2017 n. 154 in vigore dal 11-11-2017

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi) disciplina le modalità in cui si effettua la progettazione dei lavori pubblici, che vien...

Commento

L'articolo 23 da attuazione la lettera oo) della legge n. 11 del 2016. La norma, in particolare, prevede che la progettazione sia articolata su tre livelli: fattibilità tecnica ed economica, progetto ...
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Giurisprudenza e Prassi

AGGIORNAMENTO DEI PREZZI - VA VALUTATA ANCHE L'ADEGUATEZZA DEI PREZZI APPLICATI AI VALORI DI MERCATO (23 - 26)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

L’art. 30 d. lgs 50/2016 – in continuità con il previgente codice dei contratti pubblici – ha sancito il principio secondo cui: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”.

L’art. 95, comma 1, del medesimo codice, inoltre, ha fissato il principio di effettività del confronto concorrenziale, sancendo che “i criteri di aggiudicazione garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva”.

Nel caso dell’affidamento di lavori, allo scopo di assicurare il rispetto dei sopra menzionati principi, il legislatore ha inteso individuare uno standard certo ai quali i prezzi a base d’asta devono agganciarsi.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, 3° e 4° periodo, del codice, infatti: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”.

Pertanto, l’aggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, in quanto posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico quali le condizioni di serietà dell’offerta, la qualità delle prestazioni, l’effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell’appalto.

E’ evidente che la disposizione in parola assume tra le proprie finalità anche quella di regolare il mercato delle opere pubbliche e prevenirne distorsioni, atteso che l’impiego di parametri eccessivamente bassi e comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore relativo d’impresa, è potenzialmente in grado di alterare i meccanismi della concorrenza ed impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità.

In ragione di ciò, in applicazione del citato art. 23, comma 16, del codice, non solo le Regioni sono obbligate ad aggiornare annualmente i prezzi, intervenendo sui relativi prezzari regionali, ma le stesse stazioni appaltanti devono accertare l’adeguatezza e l’effettiva rispondenza di quelli applicati ai reali valori del mercato di riferimento.

La sussistenza dell’obbligo in capo alle stazioni appaltanti trova conferma nell’art. 26, comma 4, del codice, ai sensi del quale, conclusa la progettazione, l’Amministrazione, in fase di validazione del progetto, è tenuta a un’ulteriore verifica degli elaborati progettuali prima dell’avvio della gara, accertandone la regolarità anche per i profili della “coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti” e della “adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati” (26, comma 4, lett. b e lett. h, d. lgs. 50/2016).

La portata dell’obbligo sancito dall’art. 23, comma 16, d. lgs 50/2016 dev’essere quindi interpretata in senso sostanziale, in ossequio ai principi di cui ai principi di cui all’art. 30 del medesimo Codice, nonché di quelli fondamentali anche di rango costituzionale ed europeo ad esso sottesi, per i quali le committenti sono obbligate ad effettuare una revisione dei prezzari disponibili - e, conseguentemente, dei progetti - ogniqualvolta sia riscontrabile una loro non aderenza al dato reale.

Il regime ordinario sopra descritto è stato integrato con le disposizioni di legge a carattere eccezionale di cui al menzionato D.L. 50 del 2022, convertito dalla L. n. 91 del 2022, volte a fare fronte agli eventi eccezionali che, a partire da febbraio 2022, hanno contraddistinto il quadro politico ed economico internazionale dal quale è derivato un incontrollato aumento di prezzi dei materiali da costruzione e dei relativi supporti energetici (cd. “caro materiali”).

Il legislatore, da un lato, ha inteso obbligare le principali Stazioni Appaltanti ad adottare con urgenza i nuovi prezzari 2022, dall’altro, ne ha previsto l’applicazione anche retroattiva relativamente alle lavorazioni in corso ed eseguite nell’anno 2022.

Il menzionato art. 23, al comma 2, dispone per l’appunto che:

“… Fermo quanto previsto dal citato art. 29 del D.L. n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.L. n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma. …”.

Nel caso di specie, la Stazione Appaltante non si è premurata di indagare né “la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti”, né “l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta”, né, tanto meno, “l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati”, come richiesto dall’art. 26, comma 4, lett. b), c) e h), d. lgs 50/2016.

CONGRUITA' OFFERTA - MANCANZA DI CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE - IL COSTO DEL LAVORO VA CALCOLATA SULLA BASE DEL CONTRATTO MECEOLOGICO PIU' VICINO (23.16)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Importa rammentare, in premessa ed in termini generali:

a) che, come è noto, la valutazione di congruità dell’offerta, relativamente al costo del lavoro, è imposta, in sede evidenziale, dalla necessità di garantire – nella convergente prospettiva della affidabilità e serietà della proposta negoziale formulata (art. 97 Cost.) e della salvaguardia della libertà e dignità della prestazione lavorativa (art. 36 Cost.), cui è sollecito anche a livello normativo eurocomune (cfr. l’art art. 69 della direttiva 24/2014 UE) – il rispetto dei “minimi salariali retributivi” elaborati in sede di contrattazione collettiva (artt. 30, comma 3 e 97, comma 5 lett. d) d. lgs. n. 50/2016): cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 maggio 2017, n. 2252;

b) che, a tal fine, l’art. 23, comma 16 d. lgs. cit. prescrive, in via di principio, l’ancoraggio parametrico (operante sia, a monte, nella prospettiva della elaborazione della documentazione di gara che, a valle, della verifica della verifica di affidabilità delle proposte negoziali competitivamente articolate) della ad “apposite tabelle”, di annuale e dinamica elaborazione ministeriale, costruite “sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi”;

c) che, per consolidato intendimento, i ridetti riferimenti tabellari sono peraltro destinati ad operare in guisa né meccanica né vincolante; e ciò in concorrente ragione: c1) della ribadita valenza meramente paradigmatica (implicita nelle stesse modalità dinamiche di elaborazione, formalizzazione ed aggiornamento); c2) della (correlativa) libertà, che va riconosciuta agli operatori economici in concorrenza, di optare – con il limite stringente della coerenza, pertinenza e adeguatezza, in relazione alla garanzia di un omogeneo livello di tutela – per l’applicazione di contratti collettivi alternativi, ancorché in tesi diversi da quelli considerati e prospettati dalla stazione appaltante;

d) che, d’altro canto, nella ipotesi di “mancanza di contratto collettivo applicabile”, la determinazione del costo del lavoro deve, in ogni caso, procedere dal confronto con contratti operanti “per il settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”, fermo restando che – anche in tal caso – i “valori economici” di riferimento debbano far capo ad una logica di coerenza (oggettiva) e di rappresentatività (soggettiva), dovendo risultare, sotto il primo profilo, adeguati e proporzionati alle prestazioni lavorative concretamente impegnate dalla proposta negoziale e, sotto il secondo profilo, legittimate da una effettiva dialettica sindacale tra le organizzazioni dotate di maggiore rappresentatività comparativa (cfr., di nuovo, art. 23, comma 16 cit.).

È evidente – tanto più in un contesto socio-economico storicamente esposto, per ragioni di ipercompetitività, al rischio di vero e proprio dumping sul costo del lavoro, non a caso oggetto di precisa e diffusa denunzia anche a livello internazionale – l’intento di preservare e presidiare la garanzia (di ordine costituzionale) della dignità del lavoro subordinato e parasubordinato, affidata – quanto alla concretizzazione del diritto ad un adeguato trattamento retributivo e normativo – alla logica del confronto negoziale categoriale rappresentativo (cfr. artt. 36 e 39 Cost.).

Ne discende una puntuale direttiva – in relazione alla verifica di anomalia delle offerte connotate da eccessiva svalutazione della voce di costo del personale: cfr. art. 97, comma 5, lett. a) e d) – di attenta e rigorosa verifica della pertinenza e della adeguatezza dei contratti collettivi applicati dalle imprese concorrenti, per evitare il complessivo effetto distorsivo del ricorso a contratti cc.dd. pirata, sottoscritti da associazioni sindacali minoritarie o, comechessia, non sufficientemente rappresentative delle parti sociali, con l’obiettivo di costituire una surrettizia ed elusiva alternativa ai più impegnativi e garantistici (in punto di retribuzioni minime, di numero di ferie e/o permessi et similia) contratti nazionali cc.dd. tradizionali.

D’altro canto, la dequotazione degli standard di tutela e delle garanzie di una contrattazione effettiva e rappresentativa è, transitivamente, in grado di impattare negativamente anche sulla qualità della complessiva prestazione negoziale e, in definitiva, sul risultato perseguito con l’affidamento del contratto e sul buon andamento (in termini di efficienza ed efficacia) dell’azione amministrativa (cfr. art. 97 Cost. e art. 30 d. lgs. n. 50/2016).


VAUTAZIONE ANOMALIA - ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA (89)

ANAC PARERE 2023

Le valutazioni dell'Amministrazione in ordine all'anomalia e/o alla congruità dell'offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

BASE D'ASTA INSUFFICIENTE A COPRIRE I COSTI DELLA MANODOPERA - VA IMPUGNATO IMMEDIATAMENTE (23.16)

ANAC PARERE 2023

Il ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare il bando nella parte in cui ha previsto dei costi della manodopera ritenuti insufficienti a consentire la formulazione di un'offerta economicamente sostenibile. Tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano, infatti, anche quelle che prevedono un importo a base d'asta insufficiente alla copertura dei costi.

SORVEGLIANZA SANITARIA E CCNL APPLICABILE

INAIL NOTA 2023

Istanza per le indicazione del CCNL del settore sorveglianza antincendio comparativamente più rappresentativo.

COSTI MANODOPERA INDICATI NEL BANDO DI GARA - VANNO RISPETTATE LE TABELLE MINISTERIALI (23)

ANAC DELIBERA 2023

Non appare plausibile che la stazione appaltante, nella definizione dell'importo a base di gara, indichi relativamente ai costi della manodopera, degli importi inferiori rispetto alle tabelle ministeriali così inducendo i concorrenti a dover proporre le proprie offerte entro i suddetti parametri/importi.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - SI TRATTA DI SCELTA DISCREZIONALE DELLA PA (95)

ANAC DELIBERA 2023

La scelta operata dall'amministrazione, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico, come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili appalto pubblico servizi scelta del contraente requisiti - bando costi della manodopera mancata indicazione Non è annullabile il bando che non indichi espressamente, nell'ambito del prezzo a base d'asta o dell'affidamento, l'importo separato del costo della manodopera in generale, salvo che tale omissione non implichi un oggettivo impedimento o a formulare l'offerta, oppure a valutarne l'attendibilità in sede di gara.

SCOSTAMENTO DALLE TABELLE MINISTERIALI SUL COSTO DELLA MANODOPERA - POSSIBILE SE GIUSTIFICATO (23.16)

ANAC DELIBERA 2023

Nel calcolo del costo medio orario della manodopera, l'innalzamento delle ore mediamente lavorate (cd. divisore) rispetto ai dati riportati nelle Tabelle ministeriali è consentita purché non derivi dalla soppressione delle ore di assenza legate al riconoscimento di diritti incomprimibili del lavoratore (ferie, festività, festività soppresse) e sempre che l'impresa fornisca rigorose e puntuali giustificazioni che comprovino la correttezza dello scostamento effettuato.

DETERMINAZIONE BASE D'ASTA - NECESSARIA VERIFICA DI CONFRUITA'

ANAC DELIBERA 2023

L'Autorità ha avuto modo di richiamare l'indirizzo della prevalente giurisprudenza amministrativa, al quale si ritiene anche in questa sede di aderire, secondo cui <<la determinazione del prezzo posto a base d'asta non può prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l'esecuzione del servizio, comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica, a rischio, in caso contrario, sia di carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, sia di alterazioni della concorrenza tra imprese: profili tutti giudizialmente scrutinabili>> (Consiglio di Stato, sez. III, 28.09.2020 n. 5634).

APPLICAZIONE CCNL DIFFERENTE - COERENTE CON OGGETTO DELL'APPALTO - LEGITTIMO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Il Consorzio ricorrente, quindi, ha sostanzialmente contestato il carattere immediatamente lesivo delle prescrizioni della lex specialis inerenti alla applicazione di un determinato C.C.N.L., asserendo che le stesse non gli avrebbero consentito di partecipare effettivamente e in maniera utile alla procedura di gara, impedendogli di formulare una offerta competitiva.

Giova, altresì, evidenziare che le censure articolate con il secondo motivo di ricorso risultano anche infondate in quanto, diversamente da quanto affermato dal Consorzio ricorrente, l’aggiudicatario Consorzio Stabile OMISSIS ha fatto applicazione del C.C.N.L. prescritto dalla lex specialis, con la conseguenza che la stazione appaltante non ha favorito alcun concorrente e non ha disapplicato la contestata prescrizione della lex specialis.

Tale dato emerge dai giustificativi dell’offerta resi in sede di gara dall’aggiudicatario a beneficio di RFI e prodotti in giudizio dallo stesso Consorzio ricorrente (cfr. doc. 19 della produzione di parte ricorrente), che ne è entrato in possesso in seguito all’accoglimento dell’istanza ostensiva formulata nei confronti della stazione appaltante.

Dai documenti in atti, peraltro, emerge che anche il concorrente Servizi Ambientali S.r.l. abbia formulato la propria offerta facendo applicazione del C.C.N.L. “Mobilità Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie” (cfr. doc. 20 della produzione di parte ricorrente).

Peraltro, la previsione da parte della lex specialis di una clausola sociale, alla quale risulta correlata l’applicazione di uno specifico C.C.N.L. non presenta alcun carattere illegittimo, né risulta suscettibile di precludere l’utile partecipazione alla gara.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2168 del 15 marzo 2021), ha chiarito che anche a fronte di prescrizioni di tal guisa gli operatori economici interessati all’aggiudicazione di una commessa pubblica possono legittimamente, nell’esercizio della propria libertà imprenditoriale, formulare un’offerta facendo applicazione di un C.C.N.L. diverso da quello indicato nella lex specialis, senza per questo esporsi al rischio di incorrere nella sanzione della esclusione dalla gara per inammissibilità dell’offerta – fermo il limite logico della necessaria coerenza tra il C.C.N.L. che in concreto si è inteso applicare e l’oggetto dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6336 del 20 ottobre 2020), che, nel caso di specie, non risulterebbe, eventualmente, superato laddove si fosse fatta applicazione del C.C.N.L. Multiservizi –. CSI, pertanto, avrebbe potuto legittimamente operare una differente scelta imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara in questione.


ACCORDO QUADRO - NECESSARIA IDENTITA' DI OGGETTO CON IL CONTRATTO ESECUTIVO - MANUTENZIONE DI PARTI STRUTTURALI E OBBLIGO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ANAC DELIBERA 2022

Più volte questa Autorità ha rilevato gli erronei convincimenti delle Stazioni Appaltanti le quali, come nel caso in esame, ritengono che l'accordo quadro essendo un contratto normativo o meglio un pactum de modo contrahendi.... il relativo bando di gara debba essere sprovvisto del progetto/progetti che vengono forniti, invece, in seguito nell'ambito dei successivi contratti applicativi.

L'accordo quadro non è un appalto; tuttavia l'appalto per l'istituzione di un accordo quadro è sottoposto alle norme UE in materia di appalti. Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti. Ciò non significa tuttavia che questo sia il metodo di aggiudicazione più adeguato per tutti i tipi di appalto. Per questo motivo, l'AA dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare l'accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. / l'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo".

Gli interventi di manutenzione ordinaria spesso presentano quei caratteri di ripetitività per i quali l'utilizzo dell'accordo quadro appare un utile strumento tuttavia, anche il tal caso, sussiste la necessità che le prestazioni da svolgersi siano chiaramente identificate negli atti di gara per garantire il rispetto dei principi di concorrenza e al fine di consentire all'appaltatore di formulare un'offerta seria e consapevole, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa.

Sul punto si richiama la pronuncia del Consiglio di Stato, che ha avuto modo di precisare che "Invero, secondo quanto disposto dagli art. 3, lett. ii), e 54 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per accordo-quadro s'intende l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda il prezzo e, se del caso, le quantità previste; esso perciò costituisce una procedura di selezione del contraente (che non postula alcuna deroga ai principi di trasparenza e completezza dell'offerta) allo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo d'aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l'indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste. Così facendo l'amministrazione accorpa la maggior parte degli adempimenti amministrativi ed ottiene un risparmio di attività procedimentale, nonché di oneri connessi alle procedure di affidamento; in particolare, questa fattispecie contrattuale è particolarmente utile per le pubbliche amministrazioni quando non sono in grado di predeterminare, in maniera precisa e circostanziata, i quantitativi dei beni da acquistare oppure nelle ipotesi in cui questi siano caratterizzati da rapida obsolescenza tecnica e/o da forti oscillazioni dei valori di mercato, così che tra accordo quadro e contratto esecutivo deve esservi necessariamente identità di oggetto (prestazioni e remunerazione delle stesse già prefissate), di cui non vi è traccia nella fattispecie in esame" (Consiglio Stato sentenza n. 05785/2021).

Si osserva altresì per quanto attiene gli interventi di manutenzione che l'art. 23 del d.lgs 50/16 al comma 3 bis, specifica che "(fino al 30 giugno 2023), i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo...".

Nel caso in esame risulta che la gran parte degli interventi prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere 0 di impianti, come rilevabile dagli elaborati trasmessi da ANAS acquisiti in istruttoria ed altresì riferito dalla stessa S.A. che ha precisato, ad esempio per i lavori di sostituzione delle barriere metalliche, che "questi consistono essenzialmente in interventi di rifacimento ex-novo del cordolo in c.a. porta-barriera analogamente per i lavori di risanamento corticale delle pile e dei pulvini sui Viadotti "Petrara" e "Rio Vivo, che risultano infatti debitamente progettati ma in sede di contratto attuativo, quando l'impresa aveva già formulato la propria offerta.

Al riguardo non sfugge la circostanza che molte delle prove offerte dall'impresa in sede di gara la quale ha l'obbligo contrattuale di eseguirle - consistono in rilievi e accertamenti sulle strutture oggetto di intervento atti ad individuare nel dettaglio lo stato di degrado delle stesse, informazioni che invero andrebbero acquisite prima di effettuare la gara d'appalto essendo finalizzate alla redazione di un progetto esecutivo che indichi, con la maggiore accuratezza possibile, la qualità dei materiali da utilizzare per gli interventi e le modalità esecutive degli stessi.

Non può escludersi al riguardo che l'assenza di una completa progettazione esecutiva possa aver indotto l'impresa a formulare un'offerta non coerente con il reale impegno lavorativo che si è poi chiaramente manifestato in corso d'opera, ciò considerando anche il forte ribasso offerto dalla stessa in sede di gara pari al 38,897%.

È comunque da sottolineare che le sopradette criticità non giustificano in alcun modo il comportamento inadempiente dell'impresa.

Si ricorda che tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore rientra anche quello di esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente pubblico.

Come asserito dalla Corte di Cassazione: <> (Corte di Cassazione civile, Ordinanza15 febbraio 2021 n. 3839).

APPLICAZIONE PREZZARI REGIONALI AGGIORNATI - OBBLIGO DA RIFERIRSI ALLA FASE PROGETTUALE

ANAC DELIBERA 2022

L'obbligo di aggiornamento dei prezzi si riferisce alla fase di approvazione del progetto e non a quelle ad essa successive. Le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali aggiornati, secondo le previsioni dell'articolo 23 del Codice e tale obbligo è da riferirsi alla fase di approvazione degli elaborati progettuali.

In tal senso depongono anche le indicazioni contenute in proposito nelle Linee Guida n. 3 e le disposizioni di cui all'art. 26 del Codice (cfr. ANAC, delibera n. 768 del 4 settembre 2019).

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI NELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

CNI CIRCOLARE 2022

Oggetto: Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2022 - Modalità di determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – corrispettivi professionali dovuti a seguito dell’aggiornamento prezzi.

CHIARIMENTI MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

ANAC COMUNICATO 2022

Oggetto: Ulteriori Indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021

LIVELLI DI PROGETTAZIONE - OMISSIONE DI ALCUNI LIVELLI - LIMITI E IPOTESI AMMESSE (23.1)

ANAC DELIBERA 2022

Oggetto: Comune di Ascea (SA)Progettazione “Molo approdo Parco Elea-Velia”

In relazione alla possibilità di omettere i precedenti livelli di progettazione si osserva preliminarmente che l'art. 23 comma 1 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che "La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo". Il legislatore ha considerato la possibilità di una deroga da tale norma generale in casi di interventi di modesto impegno tecnico ed economico; ad es., ai sensi dell'art. 23 comma 3-bis del d.lgs. 50/2016 la norma consente una progettazione semplificata per gli appalti di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000,00 euro, affidabili anche sulla base del solo progetto definitivo. Anche il comma 4 dell'art. 23 rientra in tale ottica derogatoria poiché il legislatore consente "l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione" (comma 4, secondo periodo); tuttavia, tale disposizione va letta insieme a quanto disposto dal primo periodo del medesimo comma, ai sensi del quale ciò può essere disposto in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento". A parte la non trascurabile dimensione economica (oltre 7 milioni di euro) non si ritiene che l'intervento di cui trattasi per la sua tipologia e dimensione possa rientrare in questo regime derogatorio e semplificato di progettazione; va considerato, infatti, che trattasi di un intervento fortemente impattante sul territorio (dal punto di vista urbanistico, infrastrutturale, ambientale, economico, ecc.) e che pertanto appare di fondamentale importanza l'esatta individuazione di una serie di elementi quali-quantitativi che trovano la loro naturale collocazione in uno studio di fattibilità e/o in un progetto preliminare. Relativamente alla differente natura dei differenti livelli di progettazione e della loro naturale connessione logica questa Autorità si è espressa con la Delibera n. 96 del 19.01.2022, osservando che "I tre livelli di progettazione <In secondo luogo si rileva che il progetto definitivo consegnato dall'arch. R.V. (Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica) è stato approvato, in assenza della procedura di verifica/validazione, con Delibera di GC n. 220 del 24.07.2018; l'atto di approvazione è richiamato nella scheda con la quale la Stazione Appaltante ha presentato alla Regione Campania il progetto dell'intervento. Tuttavia, come detto, il Bando dava anche la possibilità di presentare dapprima un progetto definitivo non validato (sempre che ricorressero le condizioni per procedere con un appalto integrato) ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui alla lett. C dell'art. 6 per il finanziamento della progettazione e, successivamente, di presentare nuovamente il progetto, una volta acquisita la validazione, per l'inserimento nella graduatoria di cui alla lett. B dell'art. 6 del Bando relativa al finanziamento dell'opera. Non vi era quindi la necessità di procedere alla approvazione del progetto definitivo in assenza della procedura di verifica/validazione ai fini della partecipazione alla Manifestazione di interesse indetta dalla RegioneCampania. Si rileva, pertanto, una violazione dell'art. 26 comma 3 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che l'attività di verifica della progettazione deve essere eseguita prima dell'approvazione del progetto.

CCLN PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - COERENZA CON OGGETTO CONTRATTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Relativamente alla questione del CCNL applicabile ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le seguenti riflessioni sono consolidate in giurisprudenza:

- in linea generale, nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica la scelta del contratto collettivo da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalto rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti (ex multis, Cons. Stato, V, 6 agosto 2019, n. 5574; V, 1° marzo 2017, n. 932).

- più in particolare è stato affermato che: "l'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione, sicché deve negarsi in radice che l'applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l'inammissibilità dell'offerta" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; 9 dicembre 2015, n. 5597);

- ed ancora che: non rientra nella discrezionalità dell'amministrazione appaltante quella di imporre o di esigere un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare (Consiglio di Stato sez. V, 23 luglio 2018, n. 4443; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 ottobre 2016, n. 4109);

- resta fermo che la libertà imprenditoriale non è assoluta, ma incontra il limite logico, ancor prima che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l'offerta di gara) e l'oggetto dell'appalto; la scelta del contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente, che diverge insanabilmente, per coerenza e adeguatezza, da quanto richiesto dalla stazione appaltante in relazione ai profili professionali ritenuti necessari, è idonea di per sé a determinare una ipotesi di anomalia, riflettendosi sulla possibilità di formulare adeguate offerte sotto il profilo economico incoerenti o incompatibili essendo i profili professionali di riferimento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2020, n. 6336).

Il suddetto principio della libertà negoziale incontra dunque il solo limite della coerenza con l’oggetto dell'appalto.



COSTO DEL LAVORO – TABELLE MINISTERIALI -AMMESSI SCOSTAMENTI (23.16)

TAR VENETO SENTENZA 2022

La verifica dei costi della manodopera prima dell’aggiudicazione è obbligatoria anche per le offerte non anomale e attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi, come indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici.

Deve essere premesso, con riferimento alle tabelle ministeriali, che le stesse, a fini della determinazione del costo medio orario, includono voci obbligatorie e indisponibili e voci convenzionali, la cui incidenza può diversamente configurarsi a seconda delle condizioni individuali del lavoratore e dell’organizzazione del lavoro. Queste ultime non hanno carattere cogente ed inderogabile, essendo invece consentiti motivati scostamenti (Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2021, n. 5286). Il riferimento alle tabelle ministeriali relative ai costi del lavoro, ove non sia in questione il rispetto dei minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva, deve intendersi infatti come meramente indicativo, con conseguente possibilità per l’operatore economico di giustificare eventuali scostamenti dai valori di riferimento. Inoltre perché possa dubitarsi della congruità della offerta in presenza di scostamenti delle voci di costo, è necessario che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata alla luce di una valutazione globale e sintetica (T.A.R. Umbria, Sez. I, 30 aprile 2021, n. 302).

Non si configura -pertanto- nel caso di specie una violazione dei minimi contrattuali e, quindi, un’ipotesi di esclusione automatica ex art. 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. 50/2016, dato che l’offerta di OMISSIS ha tenuto conto non solo delle ultime tabelle ministeriali pubblicate alla data di presentazione dell’offerta (risalenti a luglio 2013), ma anche degli incrementi salariali introdotti con il rinnovo contrattuale intervenuto in data 8 giugno 2021, ovvero prima della pubblicazione del bando, e che le voci stipendiali incomprimibili sono state rispettate. Rispetto agli ulteriori incrementi contrattuali previsti nel periodo di durata del servizio e non ancora efficaci alla data di presentazione dell’offerta, non può configurarsi alcuna ipotesi di esclusione automatica dell’aggiudicataria, venendo in rilievo, al più, una questione di congruità e sostenibilità complessiva dell’offerta economica.

Sotto quest’ultimo profilo va evidenziato come, nel caso di specie, la Stazione appaltante, pur non tenuta alla verifica prescritta dall’articolo 97 del d.lgs. 50/2016, in quanto i concorrenti erano in numero inferiore a tre e nessuna delle offerte presentate aveva ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi sia sull’elemento qualità sia sull’elemento prezzo, ha proceduto ad un articolato procedimento di verifica in contraddittorio con l’aggiudicataria, chiedendole di giustificare più dettagliatamente la sua offerta economica e, a seguito di un primo riscontro, di fornire un’ulteriore integrazione in relazione ad alcune voci specifiche.

LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZARI - APPROVAZIONE

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2022

Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016.

LINEE GUIDA DEL MIMS PER PREDISPORRE I PREZZARI REGIONALI DELLE OPERE PUBBLICHE

MIMS DM 2022

Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016.

DECRETO AIUTI 2022 SU AGGIORNAMENTO PREZZARI E CARO-PREZZI 2022

NAZIONALE DL 2022

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)

CALCOLO IMPORTO BASE D'ASTA PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.

ANAC COMUNICATO 2022

Indicazioni in merito al calcolo dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso di omissione dei livelli di progettazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del codice dei contratti pubblici

STIMA COSTO MANDOPERA PA ERRATO - ONERE IMMEDIATA IMPUGNAZIONE (23.16)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

Il ricorrente, gestore uscente del servizio posto a gara, con un primo ordine di censure lamenta che la stima dei costi della manodopera effettuata dalla stazione appaltante sarebbe troppo bassa e che l’offerta economica della controinteressata sarebbe palesemente inadeguata a garantire il servizio in quanto reca una previsione di un monte ore annuo di lavoro (11.431,20 ore) largamente insufficiente. Osserva, infatti, il Collegio che il ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare il bando nella parte in cui ha previsto dei costi della manodopera ritenuti insufficienti a consentire la formulazione di un’offerta economicamente sostenibile.

Tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano, infatti, anche quelle che prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi (cfr. C.d.S. n. 8014/2019 e, di recente, T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1559/2021 che ha ritenuto ammissibile l’impugnazione del bando e della legge di gara da parte di un operatore non partecipante alla procedura per contestare l’incongrua determinazione della base d’asta tale da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente).

D’altra parte, come argomentato dai resistenti, il ricorrente ha comunque presentato una sua offerta il che costituisce indice della astratta remuneratività delle condizioni di gara.

Va poi rimarcato che rispetto alla stima dei costi della manodopera effettuati dalla stazione appaltante la controinteressata si è discostata solo dello 0,8 per cento e nel complesso l’offerta non aveva i requisiti per essere considerata anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lg. n. 50/2016 (circostanza questa pacifica e non contestata).


OMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO - COMPENSO PROGETTISTA DEVE TENERE CONTO ANCHE DELLE PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA PROGETTAZIONE OMESSA

ANAC DELIBERA 2022

In caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d'asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso.

TABELLE MINISTERIALI NON AGGIORNATE - DETERMINAZIONE COSTO DEL LAVORO NON CORRETTO (23.16)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Con il secondo motivo, …. lamenta, nel merito, violazione degli artt. 23, 35, 54, 95, 97 e 216, comma 4 del d. lgs. 50/2016; segnatamente, assume che, stante la mancata pubblicazione delle nuove tabelle ministeriali approvate, null’altro avrebbe potuto fare che applicare le tabelle previgenti, risalenti all’anno 2013, per giunta facendo espressamente salva, nei capitolati speciali descrittivi, la possibilità di adeguare il costo del lavoro in sede di contratti applicativi dell’aggiudicando accordo quadro, “tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute”.

+ Il motivo non persuade.

Importa osservare che, nella vicenda in esame, la stazione appaltante ha utilizzato, per la prefigurazione dei criteri di elaborazione delle offerte, tabelle ministeriali temporalmente risalenti e superate, già al momento della pubblicazione del bando (avvenuta in data 1° luglio 2019), dalla contrattazione collettiva di settore (l’accordo di rinnovo del CCNL Cooperative sociali era divenuto efficace in data 31 maggio 2019).

Orbene, pur dovendosi ribadire che, per consolidato intendimento, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali ancorate alla contrattazione collettiva di settore costituiscano, di per sé, un mero parametro di valutazione della complessiva adeguatezza e congruità dell'offerta, la quale va acquisita, ai fini dell’apprezzamento dei profili di anomalia, in termini globali ed omnicomprensivi (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694), deve ritenersi obiettivamente irragionevole ed incongrua – a fronte della circostanza gli accordi sindacali avessero apprezzabilmente incrementato, per il settore di riferimento, la quantificazione parametrica delle voci di costo del personale (mediamente, del 6%, giusta le risultanze documentali) – la scelta di conservare, per gli operatori economici interessati alla formalizzazione di una proposta negoziale competitiva, il dato storico superato, risalente a sei anni addietro e non aggiornato.

Del resto, merita rimarcare che la stessa disciplina regolamentare, approvata da Roma Capitale con la delibera consiliare n. 135/2000 (integrata dalla successiva delibera n.191/2015), prevede (art. 1, lettera c) che, ai fini della “determinazione dei criteri economici per l’aggiudicazione” dei contratti, la fissazione dei “corrispettivi delle prestazioni richieste” avrebbe dovuto essere ancorata al “costo del lavoro riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL”: con ciò ribadendo, con disposizione prescrittiva ed autovincolante (e, in ogni caso, conforme ai richiamati principi generali), la preclusione alla valorizzazione di parametri tabellari non aggiornati.

A diverso intendimento non può, del resto, indurre la circostanza che, trattandosi di accordo quadro e, quindi, di accordo meramente programmatico, le imprese aggiudicatarie avrebbero in tesi potuto (anche in forza della espressa previsione capitolare, che recava, in tali sensi, una positiva apertura alle sopravvenienze) rimodulare ed aggiornare, volta a volta, il tenore della proposta economica in sede di contratti attuativi, anche tenendo conto dei nuovi parametri tabellari: di là da ogni altro rilievo, è invero sufficiente osservare che la lesività della lex specialis - che, nei sensi chiariti, ne autorizza l’immediata impugnazione – si misura sulla sua attitudine a condizionare a priori la stessa formulazione di una offerta competitiva per l’aggiudicazione del contratto normativo.



LIVELLI DI PROGETTAZIONE

ANAC DELIBERA 2022

Comune di Lampedusa e Linosa (AG) Appalto integrato per i lavori di riconfigurazione del complesso scolastico esistente attraverso la ristrutturazione dei fabbricati con il completamento dei servizi ed il rifacimento degli spazi attrezzati per lo sport. CIG: 8417759A78. Importo dei lavori a base di gara: 5.150.735,63 euro.

Un secondo aspetto di criticità, conseguente a quello appena sviluppato, attiene alla richiesta avanzata alla Società C.C. srl di effettuare una nuova verifica intendendo, questa volta, il progetto di livello non più esecutivo ma definitivo.

Posto che, come si e detto, i due livelli costituiscono due segmenti concettualmente distinti e separati del processo progettuale, seppur interagenti e in reciproca continuità - e che pertanto appare alquanto irrituale richiedere la verifica di un progetto dichiarato di livello esecutivo come se si trattasse di un progetto di livello definitivo - si rileva che la Società C.C. srl conclude il Rapporto Conclusivo del 20.05.2020 affermando che <> e inoltre si evidenziava l'assenza di diversi elaborati (Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto; Relazione sulla Gestione delle Materie; Relazione sulle Interferenze; Relazione sui Criteri

Ambientali Minimi ai sensi del DM 11/10/2017; Studio di Fattibilità Ambientale) rispetto ai quali non era stata fornita alcuna giustificazione dell'assenza.

In sostanza, il progetto così configurato parrebbe presentare delle lacune anche qualora lo si volesse considerare di livello definitivo. Si rileva pertanto un inadeguato svolgimento dell'attività progettuale in disapplicazione dell'art. 23 comma 7 del d.lgs. 50/2016 in ordine alla completezza del progetto definitivo.

Ulteriori profili di criticità si rinvengono nell'attività di verifica/validazione posta in essere dal RUP geom. S.G.. In primo luogo si rileva che il RUP, con l'irrituale operazione di "declassamento" di cui al "Parere tecnico" del 31.08.2020, di fatto, si sostituito alla Società C.C. srl nell'attività di verifica; si evidenzia, al riguardo, che l'importo del progetto supera di gran lunga la soglia consentita al RUP - un milione di euro - per effettuare in proprio l'attività di verifica (art. 26 comma 6 lett. d del d.lgs. 50/2016). In secondo luogo, il "Parere tecnico" con cui si giustifica il declassamento del progetto da esecutivo a definitivo e riferito alla "attuale stesura" del progetto - e cioè alla versione presentata alla Società C.C. srl come esecutiva e ritenuta non idonea dalla società verificatrice - ed e emesso a condizione che nella fase di elevazione al livello esecutivo vengano soddisfatte le condizioni di cui ai pareri/prescrizioni già ottenuti (Soprintendenza, ASP e VV.FF) e che vengano rimosse tutte le deficienze e criticità rilevate dall'organo verificatore nel Rapporto Conclusivo dell'attività di verifica del 20.05.2020; pertanto, con l'atto di validazione del 01.09.2020, il giorno successivo, il RUP ha consapevolmente validato, e quindi posto a base di gara, un progetto definitivo lacunoso e incompleto. Sirileva pertanto l'errata applicazione dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 in ordine all'attività di verifica/validazione.

VERIFICA CONGRUITA' MANODOPERA - RIMODULAZIONE COSTI PER MODIFICA CCNL - AMMESSO (95.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Il primo giudice ha correttamente concluso per la sostanziale insussistenza nella specie dell’asserita modifica in aumento dei costi della manodopera e della pretesa violazione del principio di immodificabilità dell'offerta (id est: del divieto di stravolgere l’offerta originaria che non può trasformarsi in un quid di sostanzialmente nuovo e diverso): infatti, come emerge dalla documentazione in atti, per un verso le aggiudicatarie non hanno modificato i dati relativi al costo della manodopera, i ribassi percentuali offerti e l’importo complessivo delle offerte economiche; per altro verso non è dubitabile che le differenze denunciate derivano esclusivamente dall’utilizzo delle (differenti) modalità di computo richieste per la prima volta dalla stazione appaltante in fase di verifica, senza considerare (per quanto nello specifico attiene ai lotti 2 e 3) che le seconde giustificazioni fornite in ordine alle modalità di calcolo degli accantonamenti per adeguamenti contrattuali non hanno comportato modifiche sostanziali delle offerte economiche ovvero ricalcoli dei costi della manodopera, traducendosi piuttosto in marginali revisioni della suddivisione dei costi generali (tramite la destinazione alla voce degli accantonamenti di parte dei costi stimati per le attività di coordinamento originariamente previste in misura eccedente le previsioni della legge di gara: cfr. verbale di verifica del 14 febbraio 2020), senza con ciò comportare difformità sostanziali rispetto ai chiarimenti forniti in pima battuta dal r.t.i. aggiudicatario.

Pertanto, le apparenti e non reali discrasie (tra il costo della manodopera indicato in sede di offerta e il costo totale della manodopera indicato in sede di riscontro alla prima richiesta di chiarimenti), devono esclusivamente correlarsi alla necessità di dar seguito alla richiesta di giustificativi da parte della stazione appaltante (con inserimento anche dei costi di coordinamento nel computo del costo della manodopera), ma non rendono inattendibile, irragionevole e implausibile il complessivo giudizio di congruità dell’offerta da quest’ultima espresso.

L’amministrazione aveva infatti non irragionevolmente, nelle more della pubblicazione delle Tabelle Ministeriali previste ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016, richiesto di indicare, in sede di verifica della congruità dell’offerta nel dettaglio, il calcolo degli accantonamenti per gli incrementi contrattuali previsti (ma non ancora effettivi al momento della presentazione delle offerte, né recepiti dalle corrispondenti tabelle ministeriali, costituenti parametro di riferimento per il calcolo del costo della manodopera).

I rilievi dell’appellante non scalfiscono il corretto ragionamento del primo giudice, siccome inidonei ad inficiare giudizio di complessiva affidabilità delle offerte economiche presentate dalle aggiudicatarie: in sede di verifica, non è mutato l’importo offerto, né il costo del lavoro complessivamente indicato; piuttosto è unicamente confluito nella voce relativa al costo della manodopera ciò che in sede di offerta era considerato come “accantonamento” per gli adeguamenti contrattuali, da comprendere tra le spese generali (in analoghe fattispecie concernenti la diversa imputazione dei costi ricondotti alla voce “spese generali” anziché ai costi della manodopera- non comportante una rimodulazione in pejus dell’organizzazione del personale, né un’alterazione sostanziale dell’offerta, ma allocazioni ammissibili e ragionevoli consentite in sede di verifica di anomalia- si veda ex multis Cons. Stato, V, 21 ottobre 2019, n. 7135, in cui si afferma nuovamente, in conformità al consolidato insegnamento della giurisprudenza, l’obbligo dell’amministrazione di valutare la complessiva attendibilità dell’offerta consentendo eventuali compensazioni tra sovrastime e sottostime, anche qualora le stesse riguardino il costo della manodopera; si veda inoltre Cons. Stato, VI, 30 gennaio 2020, n. 788; V, 16 gennaio 2020, n. 389; V, 8 aprile 2019, n. 2281).

Invero, la lettera e la ratio dell’art. 95 comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 non escludono che i costi della manodopera indicati in offerta dall’operatore economico siano poi diversamente stimati nel corso nella verifica dell’anomalia dell’offerta, ben potendo il concorrente essere chiamato a fornire giustificazioni “sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte”: sicché dette giustificazioni, se pure consistano in una diversa stima di un costo indicato in precedenza (e purché si tratti di variazioni limitate, parziali e giustificate), non per questo si traducono in un espediente elusivo delle regole di gare poste a pena di esclusione (art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016) oppure nella violazione della par condicio.

Rileva infatti che l’offerta complessivamente risulti congrua e non modificata radicalmente, il principio della immodificabilità dell’offerta economica dovendo riferirsi alle dichiarazioni negoziali di volontà (nella specie, il ribasso offerto sull’importo a base di gara) e non alle mere dichiarazioni di scienza, quale è la indicazione (nell’ambito dell’offerta economica) delle singole voci di costo (cfr. da ultimo sul tema della modificabilità delle giustificazioni Consiglio di Stato, V, 16 gennaio 2020, n. 389 e i principi ivi affermativi, pienamente applicabili nell’odierno giudizio, secondo cui “a fronte dell’immodificabilità dell'offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2581)”; si veda anche nello stesso senso, Sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 487; Sez. V, 30 maggio 2020, n. 4140; Sez. V, 5 marzo 2019, n. 1538; V, 25 luglio 2019, n. 5259; Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 2018, n. 3480).

Deve ribadirsi (con specifico riguardo alle variazioni del costo del personale) che dovrà verificarsi, in sede di giudizio di congruità, se l’offerta economica, nel complesso, sia sufficiente a coprire tutti i costi della manodopera che dovessero risultare necessari per l’espletamento delle prestazioni oggetto della procedura di gara (cfr. in termini, Cons. Stato, VI, n. 788/2020 cit.).



PREZZARIO UNICO REGIONE SICILIA 2022

REGIONE SICILIA DELIBERAZIONE 2021

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022.

INDICAZIONE COSTI MANODOPERA PA - E' SUFFICIENTE LA MERA INDIVIDUAZIONE (23.16)

TAR LIGURIA SENTENZA 2021

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, “nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”.

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) [ovvero, che il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, n.d.r.]”.

La prima disposizione citata richiede l’individuazione – non già “l’indicazione” – dei costi della manodopera “sulla base di quanto previsto nel presente comma”, ovvero delle tabelle elaborate dal Ministero del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva, ed è funzionale alla verifica richiesta dall’art. 95 comma 10.

In sostanza, alla stazione appaltante è chiesto di indicare il mero parametro di riferimento, mentre compete all’offerente indicare, a pena di esclusione (art. 97 comma 5, lettera d), l’importo esatto dei propri costi, e la loro incidenza sull’offerta.

Se è così, deve ritenersi che il rinvio al C.C.N.L. “sorveglianza antincendio” ed alle vigenti tabelle (da intendersi come quelle di cui al D.M. 2.8.2010, elaborate sulla base di tale C.C.N.L.) contenuto nell’art. 3.1 del c.s.a. costituisca per l’appunto il congruo adempimento della prescrizione di cui all’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, com’è fatto palese dalla circostanza che, proprio sulla base di tale indicazione, la stessa ricorrente è stata perfettamente in grado di calcolare il costo della manodopera (ciò che costituisce l’oggetto del secondo motivo di ricorso).


PREZZARI REGIONALI - OBBLIGATORI PER LE PA (23.16)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2021

Come più di recente chiarito, l’istituto dei prezzari regionali soddisfa una duplice esigenza: l’interesse precipuo delle stazioni appaltanti e della collettività di assicurare la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall’operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico; la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture, posto che l’impiego di parametri eccessivamente bassi (o, al contrario, troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), è in grado di alterare il gioco della concorrenza e impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità (cfr. cit. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 497).

Il Comune resistente, a ben vedere, non contesta specificamente la circostanza di fatto della adozione – nella procedura oggetto di contestazione – del prezziario del 2018 (in luogo di quello del 2019).

La parte resistente, invero, si limita ad affermare che: manca una valutazione dell’incidenza in termini percentuali, sulla base d’asta, delle modifiche di tale strumento di contabilità dei lavori (modifiche che comunque reputa di scarso peso); tale modifica non può definirsi di per sé una clausola escludente, impeditiva della partecipazione alla gara; degli aumenti dei prezzi delle materie prime intervenute tra la fine dell’anno 2020 e il febbraio 2021 non si sarebbe potuto tenere in conto nemmeno ad applicare il prezzario 2019 e che della modifica dei prezzi si potrebbe/dovrebbe tenere in conto in fase di esecuzione del contratto, utilizzando gli strumenti previsti dal codice dei contratti.

Le argomentazioni difensive comunali sono, tuttavia, prive di base: la parte ricorrente ha quantificato i maggiori oneri derivanti dall’applicazione del prezzario regionale 2018, evidenziando l’effetto di “amplificazione” discendente delle ricadute economiche delle ulteriori prescrizioni della lex specialis avversate e del sensibile aumento del prezzo delle materie prime intervenuto (sì da argomentare in merito allo “scollamento” fra prezzi reali e prezzi preventivati).

Inoltre, dal chiaro tenore dell’art. 23, comma 16, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, si ricava che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali (e anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore tout court vincolante ma costituisca la base di partenza per l’elaborazione delle voci di costo della singola procedura, deve nondimeno ritenersi che in caso di eventuale scostamento la stazione appaltante debba dare analitica motivazione: cfr. cit. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 497).



INDICAZIONE COSTO MANODOPERA - RAPPORTATO ALLA BASE D'ASTA (23.16)

ANAC DELIBERA 2021

Nella Regione Sicilia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, della L. R. n. 12/2011 e dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 8/2016, i riferimenti normativi alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana devono intendersi riferiti alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Pertanto, è rispettoso dell'art. 73 del Codice, l'operato di un comune siciliano che ha pubblicato un bando per l'affidamento di una concessione nella G.U.R.S. (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana) anziché nella G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e che ha rispettato gli ulteriori adempimenti prescritti dal legislatore in tema di pubblicità legale (fattispecie in cui, peraltro, la società aveva avuto conoscenza del bando e aveva partecipato alla gara).

La stima del costo della manodopera effettuata dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, è finalizzata a individuare una componente dell'importo a base di gara nei contratti di lavori e servizi ed è volta a garantire che la competizione tra i concorrenti non mini il diritto all'equa remunerazione per il personale. Tale stima va effettuata prendendo a riferimento il costo del lavoro "medio" contenuto in apposite tabelle elaborate annualmente "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriall'.

DECRETO BIM - DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2021

Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data di sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.

entrata in vigore: 03/08/2021

LINEE GUIDA PER INTERVENTI PNRR e PNC

MIN INFRASTRUTTURE LINEE-GUIDA 2021

Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)

IMPORTO APPALTO - VIOLAZIONE DEI PREZZARI REGIONALI - NON RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (23.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Ammesso pure che la stazione appaltante abbia indicato negli atti di gara un prezzo a base d’asta non remunerativo dell’attività prestata, non è certo incolpevole l’operatore economico che abbia partecipato alla gara con un’offerta al ribasso di detto prezzo.

Questi, infatti, è tenuto ad un dovere di correttezza e serietà non meno di quanto sia tenuta l’amministrazione e, dunque, a formulare la sua offerta in maniera consapevole e meditata; e quindi, prima di dichiarare il ribasso offerto, ad esaminare se le condizioni imposte dall’amministrazione consentano la effettiva remunerazione dell’attività svolta.

Non è un caso, infatti, che da tempo la giurisprudenza amministrativa – confermata dalla sentenza dell’Adunanza plenaria 26 aprile 2018, n. 4 – abbia specificato che, in deroga ai principi generali per i quali l’interesse ad impugnare il bando di gara sorge solo all’esito dell’altrui aggiudicazione poiché solo in quel momento l’operatore economico concorrente risulta aver definitivamente perduto il bene della vita cui aspirava (l’aggiudicazione del contratto), sia consentito, anche a chi non abbia presentato domanda di partecipazione, proporre impugnazione immediata del bando di gara qualora la stazione appaltante abbia ivi previsto condizioni tali da rendere impossibile proporre un’offerta remunerativa, data la natura immediatamente escludente di siffatte clausole (cfr. per ampie considerazioni sul tema Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2020, n. 2004).

L’alternativa per l’operatore economico è quella di non partecipare affatto alla procedura di gara proprio perché consapevole di non essere in grado di proporre un’offerta realmente remunerativa.

Se, pertanto, l’operatore economico non impugna immediatamente il bando di gara (e gli ulteriori atti), ed anzi presenta la sua offerta con ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara, non può poi lamentarsi, divenuto aggiudicatario, di non essere in grado di eseguire l’opera perché il corrispettivo che egli stesso ha domandato non lo remunera a sufficienza della attività svolta, senza incorrere in palese contraddizione che toglie credito alla serietà della sua condotta sin dal tempo della presentazione dell’offerta.

Nel caso in esame, il Comune di ………, per sua stessa ammissione – circostanza che esime da ogni approfondimento istruttorio in relazione ai singoli prezzi unitari – ha elaborato i prezzi contenuti nell’elenco dei prezzi senza seguire la regola dell’art. 23, comma 16, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che impone di far riferimento ai prezziari regionali aggiornati annualmente, avendo deciso, infatti, di sviluppare i prezzi unitari per l’affidamento dei lavori relativi al primo stralcio alla luce dei ribassi offerti dagli operatori economici: tale condotta non è, di per sè sola, scorretta o contraria a lealtà e buona fede, ma anzi è ragionevole se è vero che il precedente appalto per lavori della stessa tipologia aveva consentito all’amministrazione di aver chiare le attese del mercato circa la remunerazione di quelle attività a fronte di prezziari regionali non sempre aggiornati a tale, accertata in pratica, situazione del mercato.

In ogni caso la scelta dell’amministrazione non è fonte di responsabilità precontrattuale non potendosi, per quanto detto, ipotizzare un affidamento incolpevole dell’operatore che abbia presentato offerta economica al ribasso.

Quanto, poi, alla predisposizione di un nuovo progetto di fattibilità in vista dell’esecuzione dei lavori relativi al secondo stralcio, dopo che era già stato elaborato un progetto preliminare dell’intera opera di illuminazione pubblica da realizzare (e dunque anzichè, come richiesto dalla scansione dei livelli di progettazione prevista dall’art. 23 d.lgs. n. 50 del 2016), si tratta di condotta che non può essere in alcun modo detta scorretta o connotata da mala fede, e che, comunque, alcuna incidenza negativa può avere sulla libertà negoziale dell’operatore concorrente: quali che siano le ragioni che possano aver indotto la stazione appaltante a ripetere precedenti fasi della progettazione – comunque, in maniera credibile indicate dall’amministrazione resistente nelle sopravvenienze regolative – è indubbio che il privato concorrente sia tenuto pur sempre a conformare la sua offerta al progetto posto a base di gara dall’amministrazione, quale che sia la via – tortuosa o lineare – attraverso cui si sia giunti alla sua elaborazione.


SERVIZI TECNICI - FIGURE PROFESSIONALI - GEOLOGO E ARCHEOLOGO

ANAC DELIBERA 2021

Il Consiglio ritiene, per le motivazioni che precedono, che l'esclusione e conforme alla normativa di settore, in quanto dal tenore della lex specialis non poteva desumersi che la presenza dell'archeologo all'interno del gruppo di lavoro fosse da considerare alternativa a quella del geologo.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OBBLIGO DI DARNE EVIDENZA NELLE GIUSTIFICAZIONI (95.10)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2021

Con riguardo al contenuto, invece, le giustificazioni risultano invero per certi versi inadeguate allo scopo, come denunciato dalla ricorrente, già alla luce di un sindacato estrinseco – non tecnico – esercitabile dal giudice, e inducono a ritenere che la valutazione di congruità dei costi della manodopera effettuata dal RUP non sia stata accurata e puntuale. Per giungere a tale conclusione si devono valorizzare congiuntamente due aspetti: per un verso, il fatto che l’aggiudicataria ha esposto un costo di manodopera (di circa euro 173.000) non solo di gran lunga inferiore a quello indicato dagli altri concorrenti (304.000 e 305.000 euro), ma addirittura molto più basso di quello stimato dalla stessa stazione appaltante (circa 274.000 euro); per altro verso, il fatto che tale notevole divergenza di costi sia stata giustificata nella relazione prodotta dalla stessa Nania Impianti al RUP (anche) con l’affermazione che i lavori di manutenzione straordinaria verosimilmente non dovranno essere affrontati con riguardo alla tratta A-18 Siracusa-Gela, dato che la pregressa conoscenza dello stato dei luoghi induce l’impresa a ritenerli non effettivamente praticabili, né richiedibili. In particolare, sotto questo profilo, la Nania Impianti ha precisato che lo stato di danneggiamento e di inutilizzo di alcune macchine ed infrastrutture potrebbe solo implicare minimali interventi di pulizia e di sgombero, ma non di certo il ripristino della loro funzionalità; attività, questa, che richiederebbe piuttosto ben altre iniziative da parte della stazione appaltante.

Ebbene, premette il Collegio che l’attività di manutenzione straordinaria – che costituisce una delle tre voci in cui si articola la gestione dell’appalto in esame (anche per la tratta Siracusa-Gela) – può essere legittimamente richiesta dal CAS all’impresa aggiudicataria, costituendo tale richiesta l’estrinsecazione di uno dei diritti nascenti dal contratto di appalto. Di fronte a tale ipotesi – che costituisce ben più di una remota eventualità - l’impresa appaltatrice potrebbe trovarsi di fronte al dilemma di non eseguire la prestazione (andando incontro alle conseguenti responsabilità), ovvero di eseguirla comunque, senza modificare l’offerta economica presentata, dovendo in tal caso ridurre la remunerazione del personale addetto, per non andare incontro a perdite.

In entrambi i casi, ciascuna soluzione non sarebbe accettabile.

Certo è che appare del tutto illogico e incongruente che una impresa, al fine di giustificare il ribasso offerto, ipotizzi di non effettuare parte dei servizi che sono oggetto della gara alla quale ha chiesto di partecipare, evidentemente assicurando l’integrale esecuzione delle obbligazioni assunte.



DIVIETO TOUT COURT DI RIBASSARE IL COSTO DELLA MANODOPERA - CLAUOLA ILLEGITTIMA (97.6)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2021

Il divieto di ribasso sulla manodopera, infatti, si pone in senso antitetico alla libertà d’impresa ed opera a danno della piccola e media impresa, favorendo la standardizzazione dei costi vero l’alto (e imponendo per converso l’applicazione del ccnl individuato dalla stazione appaltante, quanto meno nella parte economica), a vantaggio delle imprese più strutturate e, potenzialmente, a danno della stessa stazione appaltante, che sconterà un minore ribasso. Al contrario, il sistema delineato dall’art.97, co.6 D.Lgs.n.50/2016 non comporta alcuna deminutio di tutela per le maestranze, giacchè sussiste sia l’obbligo (per il concorrente) del rispetto degli oneri inderogabili, in ordine al quale non sono ammesse giustificazioni non aventi fondamento normativo, sia quello della stazione appaltante di approntare, sia durante l’iter selettivo (es. verifica obbligatoria sul rispetto del costo del lavoro ex art.95, co.10, secondo periodo D.Lgs.n.50/2016, e verifica di anomalia, obbligatoria o facoltativa a seconda delle ipotesi previste all’art.97 D.Lgs.n.50/2016), sia durante l’esecuzione del contratto, i previsti controlli.

Nel caso di specie Prima di analizzare il punto nodale della questione, attinente alla corretta interpretazione della clausola delle lex specialis, si ritiene doveroso rilevare che, con ogni probabilità, la società ricorrente non ha inteso praticare alcun ribasso sul costo della manodopera: l’offerta economica presentata espone, infatti, un ribasso secco del 3%, coincidente con la percentuale massima ribassabile secondo l’indicazione della stazione appaltante (rif. art.1 lettera di invito prot.n.1298 del 1.3.2021) e, altresì, con l’incidenza delle spese di gestione (unica voce di costo ribassabile secondo la lettera di invito).

L’errore commesso dalla ricorrente è stato ragionevolmente indotto dal tenore equivoco della tabella “composizione del costo su base mensile”: in tale tabella, infatti, l’incidenza del “costo gestione”, percentualmente pari al 3%, non è in realtà parametrata al valore complessivo della base d’asta (ossia il costo della gestione non è il 3% della base d’asta, come si intuirebbe ictu oculi dalla tabella), ma al valore complessivo, su base mensile, delle spese di personale (ossia, il costo relativo alla gestione è stato matematicamente determinato dalla stazione appaltante applicando la percentuale del 3% rispetto alla voce di costo relativo alle spese di personale). Quanto sopra, secondo un’interpretazione orientata secondo il canone di ragionevolezza, potrebbe verosimilmente avere indotto l’operatore economico a confidare nella incontestabilità del ribasso del 3%, in quanto corrispondente (secondo l’evidenza della tabella) all’incidenza della voce “spese di gestione” (unica voce ribassabile). Non pare peregrina, al Collegio, per quanto sinora chiarito (e tenuto vieppiù conto dell’esiguità dello iato fra costo minimo del personale e offerta economica finale), l’ipotesi della sussistenza di un errore scusabile.

Ciò posto, occorre analizzare il disposto della clausola della lex specialis, la quale stabilisce “Il ribasso non potrà riguardare le spese del personale, nel caso l’Offerta verrà immediatamente esclusa”.

Ad avviso della stazione appaltante, e del conforme indirizzo della società controinteressata, la stessa sarebbe inequivoca, nell’imporre il divieto di ribasso sui costi della manodopera e, per l’effetto, nell’imporre l’esclusione a chi ha abbia offerto un prezzo che, matematicamente, fa emergere il mancato rispetto della quantificazione operata a monte dalla stazione appaltante (sia pure per qualche decina di euro, come visto).


DETERMINAZIONE COSTO DELLA MANODOPERA -VA CALCOLATO CON RIFERIMENTO ALL'IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Come già ampiamente statuito dalla sentenza appellata in conformità all’orientamento di consolidata giurisprudenza, il momento a cui si deve far riferimento per stabilire il rapporto tra costo della manodopera e importo totale del contratto è da individuarsi in quello della pubblicazione del bando, con riferimento, quindi, all’importo totale del contratto risultante dalla documentazione di gara. Tale rapporto non potrà più essere messo in discussione anche ove, per effetto dei ribassi offerti, dovesse risultare differente e superare la soglia del 50%; opinare diversamente, facendo riferimento al valore del contratto aggiudicato, condurrebbe ad un esito totalmente incerto, quante volte per effetto dei ribassi offerti il valore della manodopera inizialmente inferiore al 50% dovesse poi successivamente risultare superiore a tale percentuale.

Secondo la giurisprudenza più recente, il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo in deroga alla generale preferenza accordata a quello di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, trova giustificazione nelle ipotesi in cui si tratti di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali, ovvero caratterizzati da elevata ripetitività, oppure ove il costo della manodopera non risulti essere preponderante rispetto ad altri elementi di costo. Pertanto, si può affermare la piena legittimità e giustificazione di tale criterio di aggiudicazione con riferimento ai servizi di natura standardizzata.

“In sede di scelta del criterio per affidare un appalto pubblico, il nuovo Codice dei contratti circoscrive il ricorso al « minor prezzo » alle procedure per l'affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolati a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate; in tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell'allegato tecnico” (Cons. Sato, sez. V, 19 novembre 2020, n. 7182; 20 gennaio 2020, n. 444; sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609).

Nella fattispecie in questione il criterio del minor prezzo trova, dunque, giustificazione, come riconosciuto nella sentenza appellata, oltre che nella bassa intensità di manodopera, nella natura standardizzata del servizio.



COSTO MANODOPERA - INFERIORE AI MINIMI SALARIALI - OBBLIGO VERIFICA ANOMALIA (23.16)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2021

L’art. 97, comma 5, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 prevede che: “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: … il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16”.

A sua volta, l’art. 23, comma 16, prevede che: “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’art. 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”.

Infine, l’art. 97, comma 6, prevede che: “non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.

Il combinato disposto di queste norme rende dunque obbligatoria la verifica di anomalia, ogni qual volta “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16”.

E questo è accaduto nel caso in esame, posto che l’appalto è stato aggiudicato ad un costo orario della manodopera di euro 11,23/ora, a fronte del costo previsto dalla tabella ministeriale di euro 21,10/ora, senza che sia stata eseguita nessuna verifica sulla congruità del costo della manodopera.



APPALTO DI SERVIZI - CRONOPROGRAMMA OFFERTA TECNICA - A PENA DI ESCLUSIONE - CLAUSOLA NULLA (83.8)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2021

Nel caso in esame era stato previsto che la mancata predisposizione del cronoprogramma – non quale autonomo atto ma all’interno della prevista relazione - costituisce una causa d’esclusione dalla gara.

La previsione, tuttavia risulta in contrasto con l’art. 83, co. 8 d.lgs. 50/2016, per il quale: “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

La necessaria produzione, a pena di esclusione, di un cronoprogramma, che debba essere elaborato e allegato da ciascun operatore economico, al fine di indicare “le tempistiche di avvio e messa a regime di tutti i servizi richiesti”, invero, non trova fondamento in alcuna previsione normativa.

Il cronoprogramma, previsto per i progetti definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici (cfr. art. 23 d.lgs. 60/2016), non ha ragion d’essere per un servizio, le cui prestazioni, dalla data di efficacia del contratto, dovranno essere rese, con la periodicità prevista nella relazione tecnica, formulata nel rispetto delle cadenze minime previste dall’art. 4 del capitolato tecnico–prestazionale.

Né in senso diverso depone la circostanza, cui è dato rilievo nella nota del R.U.P. del 23 febbraio 2021, prodotta agli atti del presente giudizio, che la stipula del contratto avrà luogo entro sessanta giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario e che, quindi, avranno luogo delle attività propedeutiche alla stipula del contratto (la cui scansione temporale, ad avviso del R.U.P., dovrà essere indicata nel cronoprogramma in questione).

Sarà infatti comunque dalla data in cui il contratto acquisterà efficacia che l’aggiudicataria sarà tenuta a rendere ciascuna delle diverse prestazioni oggetto del servizio, con la frequenza stabilita, senza che possa ipotizzarsi una “messa a regime” posticipata per alcuna di esse.

Assume rilievo, dunque, il principio di tassatività delle cause di esclusione, affermato dal menzionato art. 83, comma 8; ed invero, la discrezionalità, comunque non illimitata né insindacabile, della pubblica amministrazione nel disporre ulteriori limitazioni alla partecipazione, integranti speciali requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnica che siano coerenti e proporzionati all’appalto, è potere ben diverso dalla facoltà, non ammessa dalla legge, di imporre adempimenti che in modo generalizzato ostacolino la partecipazione alla gara, come è avvenuto nel presente caso (cfr., in questo senso, anche Cons. St., sez. V, 26 maggio 2015, n. 2627).

L’invalidità per contrasto con l’art. 83 co. 8 cit., da cui è affetta la previsione in esame, deve intendersi come nullità in senso tecnico (con la conseguente improduttività dei suoi effetti ed applicabilità del regime di rilevabilità d’ufficio, secondo quanto previsto dall’art. 31 c.p.a.); la nullità della clausola, dunque, da un lato, non si estende al bando nel suo complesso (vitiatur sed non vitiat), dall’altro impedisce all’amministrazione di porre in essere atti ulteriori che si fondino su quella clausola, rendendoli altrimenti illegittimi (in questo senso Cons, Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967).

Deve dunque dichiararsi la nullità delle esaminate disposizioni di gara, nella parte in cui prevedono la produzione agli atti di gara di un cronoprogramma, nei termini sopra descritti, a pena di esclusione.

In ogni caso, quand’anche si ritenesse che il combinato disposto delle clausole esaminate non rientri nelle ipotesi di nullità previste dall’art. 83, comma 8, non potrebbero non ritenersi fondate le censure articolate, da parte ricorrente, avverso tali clausole, che prescrivono la necessità di redigere un cronoprogramma prestazionale.



ANOMINATO DEI PROGETTI - RATIO - GARANTIRE IMPARZIALITA' DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “La regola dell’anonimato dei progetti è chiaramente funzionale alla garanzia dell’effettiva imparzialità delle valutazione della commissione giudicatrice, e costituisce applicazione settoriale del più generale principio che vuole sottratto all’esame discrezionale, anche di natura tecnica, delle offerte ad ogni possibile interferenza connessa alla conoscenza dell’identità dei concorrenti da cui essi provengono” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2007, n. 458).

Le modalità attuative della regola dell’anonimato possono essere variamente declinate dalla stazione appaltante; nel caso di specie era richiesto ai concorrenti di omettere dalla busta cartacea, dalle buste interne e “sui documenti in formato cartaceo e digitale” una serie di informazioni, puntualmente elencate – quali, in particolare, la “a) carta intestata; b) loghi; c) marchi; d) timbri – sigilli; d) sottoscrizioni e firme digitali e/o analogiche; f) nominativi” – per la loro capacità di consentire un “immediato riconoscimento dell’offerente”

Eliminare da un documento cartaceo le predette informazioni significa effettivamente rendere anonimo il documento; per un documento cartaceo, infatti, l’anonimato è facilmente assicurato depurando lo scritto da ogni informazioni identificativa dell’autore.

Diverso il discorso per il documento informatico.

Il documento informatico, infatti, conserva tracce (i c.d. metadati) delle operazioni svolte per arrivare alla versione finale e queste tracce possono, a volte con semplici attività, altre con più sofisticate operazioni, consentire di rintracciare l’autore del documento (o, meglio, del file).

Rendere anonimo un documento digitale è, dunque, operazione più complessa, che richiede maggiore diligenza e comunque, non assicura la certezza che non sia possibile recuperare le informazioni nascoste servendosi di personale dotato di specifiche competenze tecniche.

Aver equiparato in unica formulazione documenti cartacei e informatici induce a ritenere che la prescrizione contenuta nell’art. 7.3 della lettera di invito – per la quale i concorrenti erano appunto tenuti all’eliminazione di ogni dato “sui documenti in formato cartaceo o digitale” – andava intesa nel senso di richiedere loro la cancellazione di ogni informazione che consentisse di riconoscere l’autore alla sola lettura del documento.

Simmetricamente, la commissione di gara avrebbe dovuto esaminare i documenti informatici nella loro versione finale – quella presente all’apertura del file – senza, cioè, ulteriori indagini sull’avvenuta eliminazione di ogni informazione nascosta. Ed è per questo corretta l’affermazione della commissione riportata a verbale, per cui, all’apertura dei documenti di entrambi i concorrenti, gli stessi si presentavano anonimi.


VALUTAZIONE COSTO DELLA MANODOPERA - RISPETTO DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI MINIMI (95.10)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2021

La verifica del costo della manodopera, infatti, mira ad accertare la congruità dello stesso sulla base non dell’affermato rispetto delle garanzie retributive dei lavoratori ma delle caratteristiche specifiche dell’impresa e dell’offerta, considerando in concreto il numero di lavoratori impiegati per l’esecuzione delle opere previste in contratto, distinti per inquadramento e ore di utilizzo, al fine di determinare il costo orario delle maestranze destinate all’esecuzione dell’appalto e verificare così il rispetto dei parametri salariali di riferimento indicati nelle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, richiamato dall’art. 97, comma 5, lett. d, del medesimo decreto, disposizione questa a cui fa rinvio l’art. 95, comma 10, ai fini della verifica del costo della manodopera condotta contestualmente o separatamente da una verifica di congruità complessiva dell’offerta.

Come nella verifica di anomalia, devono essere forniti alla Stazione appaltante tutti gli elementi necessari alla ricostruzione del costo della manodopera sopportato dall’impresa per l’esecuzione di quanto proposto con l’offerta prodotta in gara, eventualmente anche non strettamente relativi a tale costo ma utili alla ricostruzione dello stesso.

Tale analisi non può limitarsi semplicemente alla verifica dell’incidenza percentuale del costo complessivo della manodopera sulle singole lavorazioni, confrontandola con quella riscontrabile nell’ambito del mercato di riferimento, ma deve andare a considerare anche le particolarità della singola impresa e della singola offerta al fine di accertare che il costo complessivamente indicato inglobi effettivamente trattamenti salariali non inferiori ai minimi previsti per i singoli lavoratori impiegati.

Non può pertanto assumere rilevanza il parametro ANCE che, se può costituire un utile riferimento per corroborare le valutazioni di congruità del costo del lavoro, quale canone riferito a dati generali e aggregati (percentuale generale del costo del lavoro per singola tipologia di lavorazione) non può costituire unico fondamento dell’analisi condotta dalla Stazione appaltante. Tale analisi deve riguardare non la congruità complessiva del costo da manodopera e quindi della percentuale di incidenza di tale costo rispetto all’importo delle opere da eseguire ma, più nel dettaglio, il rispetto dei minimi retributivi nei confronti dei lavoratori impiegati.

Il documento ANCE è infatti legato alla finalità di contrastare il lavoro sommerso e irregolare e reca indici meramente convenzionali per una verifica ex post della incidenza del costo del lavoro sul valore dell’opera, indici che non possono essere “utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti”.

In conclusione il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e rivalutazione della congruità del costo da manodopera da parte della Stazione appaltante.


PREZZARI REGIONALI – OBBLIGO ADESIONE - EVENTUALE SCOSTAMENTO - VA ADEGUATAMENTE MOTIVATO (23.16)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2021

Il chiaro tenore dell’art. 23, comma 16, 3° periodo, del D. Lgs. n. 50 del 2016, secondo il quale “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente”, spinge a ritenere che le Stazioni Appaltanti siano tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali. La previsione in parola non si esprime, infatti, in termini di mera possibilità (come accade aliunde ove si dice che la P.A. “può”) ma pone un vero e proprio obbligo in tal senso.

Del resto, anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore “tout court” vincolante ma costituisca la base di partenza per l’elaborazione delle voci di costo della singola procedura, deve nondimeno ritenersi che in caso di eventuale scostamento da detti parametri di riferimento, la stazione appaltante sia tenuta a darne analitica motivazione (in questo senso cfr. anche la delibera A.N.A.C. n. 768 del 4 settembre 2019). Ciò è vieppiù necessario ove tale scostamento sia particolarmente sensibile non potendosi tollerare una determinazione del prezzo a base d’asta completamente arbitraria in quanto priva del necessario apparato giustificativo.

Nella vicenda che occupa, invece, il Comune, pur a fronte di una rilevante riduzione rispetto al valore complessivo calcolato sulla base del Prezziario della Regione Puglia per l’anno 2019 (pari al 48% di quest’ultimo), ha mancato di offrire a sostegno di detta scelta un’adeguata motivazione.

Tali non si possono, infatti, considerare i dati riportati in forma di tabella sotto ciascuna voce con la dizione “analisi prezzo”. Detti schemi sono, infatti, privi di qualsivoglia esplicazione diversa dalla nuda indicazione del diverso valore numerico e non sono, in ogni caso, supportati da dati o documenti in grado di dare contezza e di giustificare lo scostamento alla luce delle specifiche condizioni di mercato esistenti sul territorio interessato.

Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di motivazione.



NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E AMMODERNAMENTO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

NAZIONALE DECRETO 2021

Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045)

(GU n.68 del 19-3-2021)

Vigente al: 3-4-2021

COSTI DELLA MANODOPERA - ERRATA INDICAZIONE - NON COMPORTA ESCLUSIONE AUTOMATICA (97.5.d)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Per consolidato orientamento della giurisprudenza, il giudizio sull’anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso anche alla stregua di compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell’offerta economica, con il limite della radicale modificazione della composizione dell’offerta, che ne alteri l’equilibrio economico. Nella fattispecie in questione detto limite non è stato superato, atteso che la percentuale di incidenza della manodopera risulta invariata.

In ogni caso, l’erronea indicazione del costo della manodopera non può comportare l’esclusione dell’offerta qualora lo stesso non risulti inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge, come nel caso di specie.

Invero, il Rti ha chiarito che il maggior importo di manodopera pari a euro 4.831.252,80 (in luogo di quello inizialmente indicato pari a euro 3.476.352,00) scaturiva dal maggior importo di lavorazioni che avrebbe dovuto considerare come base di calcolo e non da una diversa incidenza percentuale sull’importo dei lavori, trasmettendo le tabelle illustrative del costo della manodopera di ciascuna impresa raggruppata, a dimostrazione della congruità degli importi indicati.

“Nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è consentito pervenire ad un giudizio di congruità senza modificare l’offerta, tuttavia modificando le giustificazioni (fornendo giustificazioni basate su dati, di fatto o normativi, sopravvenuti; correggendo precedenti errori di calcolo; attuando compensazioni tra sottostime e sovrastime), purché l’offerta risulti complessivamente affidabile nel suo complesso al momento dell’aggiudicazione” (Cons. Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 171).

Non risulta, dunque, ravvisabile nel caso di specie una modifica dell’offerta economica, atteso che i chiarimenti e la documentazione forniti da -Omissis- non integrano alcuna variazione dell’offerta economica complessiva, limitandosi a correggere l’errore commesso nella predisposizione della stessa, peraltro causato dalla contraddittorietà della lex specialis di gara.

SERVIZI ALLA PERSONA - NECESSARIO RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE - RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando:

a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. artt. 3, 41 e 117, commi 1, 2, 3 della Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della l. regionale Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 nella parte in cui prevede che “1. A tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario”, per come precisato in motivazione.

LEX SPECIALIS - STIMA DEL COSTO DEL PERSONALE INFERIORE AI MINIMI TABELLARI - ILLEGITTIMO (23.16)

ANAC DELIBERA 2020

L’operato della stazione appaltante non sia conforme alla normativa di settore nel caso in cui la lex specialis di gara indichi una stima del costo del personale inferiore ai minimi tabellari, non ribassabile, che non consente di formulare una offerta congrua, competitiva e coerente.

Oggetto istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società ACSOM Cooperativa sociale - Procedura aperta tramite RDO – MEPA per l’affidamento del servizio “Centro per la famiglia” Fondi Intese 110/CU/2018 e 30/CU/2019. Importo a base di gara euro: 73.328,00. S.A. Comune di Sant’Antimo Ambito N. 17

RIBASSO SUL COSTO PER LA MANODOPERA - AMMESSO NEL LIMITE DEI MINIMI SALARIALI (23.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Come previsto dall’art. 23, comma 10, penultimo periodo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma”), il Ministero della difesa ha determinato il costo della manodopera sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ne ha dato conto nel Capitolato d’oneri.

Per orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, in sede di verifica di anomalia dell’offerta, la difformità del costo del lavoro da quello indicato nelle tabelle ministeriali non è profilo dirimente per trarne la conclusione dell’incongruità dell’offerta, poiché le tabelle costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità; sono, infatti, consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte e spetta alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell’offerta ed indurre, senza meno, ad un giudizio di anomalia della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694; III, 17 gennaio 2020, n. 414; V, 29 luglio 2019, n. 5353).

Le tabelle ministeriali, infatti, indicano esclusivamente il “costo medio orario” del lavoro elaborato su basi statistiche; esse, dunque, non sono un limite inderogabile per gli operatori economici perché è ben possibile che il costo “proprio” del singolo operatore economico sia diverso dal costo medio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2020, n. 2796, V, 7 maggio 2018, n. 2691; III, 18 settembre 2018 n. 5444; V, 6 febbraio 2017, n. 501; V, 25 ottobre 2017, n. 4912).

Le appellanti, d’altronde, come già evidenziato dal giudice di primo grado non hanno contestato né la rilevanza dello scostamento, né l’assenza di giustificazioni, che pure erano state richieste dalla stazione appaltante e fornite dalle imprese aggiudicatarie.

Quanto, invece, all’altro profilo di censura esposto nei motivi di appello, va detto che, come ricordato dalle appellanti, questa Sezione ha precisato, nella sentenza 23 dicembre 2019, n. 8698, che è dovuta l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che abbia formulata un’offerta contenente un costo per la manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, se il disciplinare di gara abbia espressamente definito come non suscettibile di ribasso il costo della manodopera.

Tuttavia, nel caso di specie, negli atti di gara era assente una clausola di tal genere; era, invece, così espressamente individuato l’unico elemento dell’offerta non soggetto a ribasso – sempre nell’art. 2.1. del Capitolato d’oneri: “l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi”; il costo della manodopera non era citato.

Il chiarimento reso dalla stazione appaltante – nel quale veniva effettivamente assunto come non soggetto a ribasso il costo della manodopera – allora, non si sottrae alla seguente alternativa: o si pone in contrasto con il bando di gara, introducendo una prescrizione vincolante non desumibile dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n.1327; III, 28 giugno 2019, n. 4459; V, 17 maggio 2018, n. 2952), e, in quanto tale va considerato illegittimo, oppure va inteso come riferito ai trattamenti salariali minimi inderogabili, come interpretato dal giudice di primo grado.

APPLICAZIONE PRECISO CCNL - NON PUO' ESSERE IMPOSTO AGLI O.E.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Costituisce infatti consolidato orientamento giurisprudenziale quello in base al quale “l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione. né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione, sicché deve negarsi in radice che l'applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l'inammissibilità dell'offerta" (Cons. Stato, V, 28 maggio 2019 n. 3487; id., III, 2 marzo 2017, n. 975; id., 9 dicembre 2015, n. 5597). Tale assunto vale anche in relazione alla valutazione di anomalia dell'offerta (in termini Cons. Stato, V, 1 marzo 2017, n. 932; id., 12 maggio 2016, n. 1901; id., III, 10 febbraio 2016, n. 589): tanto più nel caso di specie ove poi l'impresa concorrente si è limitata ad avvalersi di una possibilità che, come rilevato, era espressamente riconosciuta dalla legge di gara, dichiarando di voler applicare in sede di esecuzione l'altro contratto collettivo indicato nelle menzionate specifiche tecniche.

Ed è diretta conseguenza di tale principio fondamentale che nelle gare pubbliche non può considerarsi anomala l’offerta quando la stessa è riconducibile al minor costo del lavoro per il contratto applicato dall'impresa al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa se, nella "lex specialis" di gara, si richiede l'indicazione non di un contratto specifico ma, per i lavoratori diversi da quelli riassorbiti, semplicemente di quale sia il contratto applicato e, peraltro, le mansioni richieste per l'esecuzione del servizio sono riconducibili a più figure professionali, inquadrabili anche nelle previsioni di diverse tipologie contrattuali (Cons. Stato, V, 1 marzo 2017 n. 932).

COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO - MANCANZA – ESCLUSIONE

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2020

Il computo metrico non estimativo funge da capitolato tecnico, in cui vengono descritte puntualmente tutte le lavorazioni e le forniture offerte, soprattutto in considerazione della circostanza che, nella specie, il bando non richiede la consegna dell’elenco prezzi, per cui non si potrebbero evincere le lavorazioni da altri documenti tecnici, né sarebbe possibile ricorrere al soccorso istruttorio, in quanto si andrebbe ad integrare un elemento essenziale dell’offerta tecnica incompleta“.

MANCATA APPLICAZIONE DEL VIGENTE CCNL – ILLEGITTIMITA’ DEL BANDO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2020

Il ricorso è fondato e deve essere accolto sotto il precipuo profilo dell’errata considerazione del costo del lavoro.

Parte esponente ha contestato la mancata applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, già in vigore all’epoca della indizione della gara. Deve osservarsi come la procedura di gara sia stata indetta con Determina n.332/2019 del 25 luglio 2019, mentre il bando è stato pubblicato il 1° luglio successivo. Orbene, a tale data, già era stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL - Cooperative Sociali, divenuto efficace in data 31 maggio 2019.

L’amministrazione ha, viceversa, ritenuto di determinare l’importo di gara facendo riferimento alle tabelle ministeriali di cui al DM Lavoro del 2 ottobre 2013.

Tanto precisato, deve invece reputarsi illegittima, perché viziata da eccesso di potere, la determinazione amministrativa di ancorare la remunerazione del costo del lavoro alle tabelle ministeriali del 2013 e non ai nuovi parametri intervenuti per mezzo dell’approvazione del CCNL del marzo 2009.

Nel caso di specie, pare evidente, da una parte, la risalenza delle tabelle ministeriali utilizzate da Roma Capitale, dall’altra, la circostanza che, già all’epoca della pubblicazione del bando, i relativi corrispettivi erano stati sensibilmente aumentati per effetto dell’entrata in vigore del nuovo accordo collettivo.

Contraddittoria ed irragionevole è stata dunque la scelta dell’amministrazione, laddove, nel congegnare la legge di gara per un affidamento di così rilevante impatto (dal punto di vista sociale ed economico,) ha sottostimato i costi del personale, determinandoli in base a parametri non solo non più attuali, ma addirittura superati, come detto, già prima della indizione della procedura, dalle nuove pattuizioni del nuovo contratto collettivo.

Al di là dell’inquadramento delle figure e della mancata previsione della “indennità di turno” e delle “spese generali”, appare infatti palese che il costo reale del personale, al momento della decorrenza dell’accordo quadro e cioè al 1° settembre del 2020, sarà ampiamente minore di quello a regime previsto per le prestazioni richieste.

LINEE GUIDA 1 – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA - DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (23)

ANAC DELIBERAZIONE 2020

Linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Parere in materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali.

Il Collegio chiarisce:

di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti, nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un’associazione professionale;

di ritenere opportuna, al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti, l’adozione di un atto sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato con il quale si procede, in caso di scioglimento dell’associazione professionale, all’attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso in cui l’associazione continui ad operare, all’attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti;

di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un’associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

SERVIZIO AD ALTA INTENSITA’ DI MANODOPERA – CRITERIO DELLA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (95)

ANAC DELIBERA 2020

OGGETTO: Istanza presentata da Fulmine Group s.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni necessarie per la realizzazione delle campagne di screening oncologici (colon retto, mammella, cervice uterina) nel territorio dell’ASP di Siracusa per 24 mesi - S.A.: Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara: euro 211.752,96

Sulla scorta dell’interpretazione in tal senso fornita che qualora un servizio ad alta intensità di manodopera abbia contemporaneamente caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo articolo 95, «vi è un concorso di disposizioni di legge tra loro contrastanti, derivante dal diverso ed antitetico criterio di aggiudicazione rispettivamente previsto per l’uno o l’altro tipo di servizio e dal diverso grado di precettività della norma. Si pone quindi un conflitto (o concorso apparente) di norme, che richiede di essere risolto con l’individuazione di quella prevalente. Il conflitto così prospettato non può che essere risolto a favore del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo previsto dal comma 3, rispetto al quale quello del minor prezzo invece consentito in base al comma 4 è subvalente. La soluzione ora espressa (…) è infatti conseguenza diretta di quanto rilevato in precedenza, e cioè del carattere speciale e derogatorio di quest’ultima regola rispetto a quella generale, laddove il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 ne segna invece il ritorno, con la riaffermazione della facoltà di scelta discrezionale dell’amministrazione di aggiudicare l’appalto secondo un criterio con a base il (solo) prezzo. Il ritorno alla regola generale incontra tuttavia un ostacolo insuperabile nella deroga prevista nel comma 3, che impone alle amministrazioni un obbligo anziché una mera facoltà, per cui per effetto di essa in tanto è possibile aggiudicare i contratti di appalto di servizi con caratteristiche standardizzate al massimo ribasso in quanto il servizio non abbia nel contempo abbia caratteristiche di alta intensità di manodopera» (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 21 maggio 2019 n. 8); rilevato che tale orientamento è stato recepito dalla legge n. 55/2019 che ha modificato l’articolo 95, comma 4, aggiungendo, alla fattispecie di cui alla lettera b), relativa ai servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono indicate dal mercato, la precisazione «fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3 lettera a)»; considerato che, nel caso di specie, in considerazione della natura del servizio oggetto dell’appalto, potrebbe ritenersi applicabile l’orientamento ermeneutico sopra ricostruito riconoscendolo come un servizio ad alta intensità di manodopera avente caratteristiche standardizzate con conseguente applicabilità dell’articolo 95 comma 3, concernente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.


QUINTO D'OBBLIGO - NON UTILIZZABILE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO (106)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Privi di pregio sono gli argomenti di -Omissis- fondati sulle norme degli art. 106, comma 12, 106, comma 1 lett. e) e 63 del d.lgs. n. 50 del 2016: la fattispecie disciplinata dalla prima non ricorre in caso di estensione al di sopra del c.d. quinto d’obbligo (come nel caso di specie) e comunque (…) la norma – pur se ritenuta applicabile in caso di errore della stazione appaltante, non quindi necessariamente in caso di sopravvenienze straordinarie e imprevedibili – presuppone sempre che l’esigenza di aumento o di diminuzione delle prestazioni contrattuali emerga “in corso di esecuzione”, non essendo consentita una previsione di modifica ex art. 106, comma 12, a monte della stipulazione del contratto, quando cioè vi sia un vizio genetico e noto della legge di gara che renda certa l’inadeguatezza delle prestazioni contrattuali cui parametrare le offerte, come nel caso di specie; a sua volta, invece, l’art. 106, comma 1, lett. e), consente la previsione di modifiche in estensione già nei documenti di gara, ma solo se si tratti di modifiche non essenziali ai sensi di tale norma e del richiamato comma 4 dell’art. 106, e non sono tali le modifiche che, come nel caso di specie, alterano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; infine, è vero che la legge di gara prevedeva, per l’affidamento de quo, l’applicazione dell’art. 63, ma soltanto per l’eventuale ripetizione dei servizi analoghi e per l’eventuale proroga, vale a dire per le ipotesi consentite dalla norma di legge, di stretta interpretazione (cfr. Cons. Stato, III, 26 aprile 2019, n. 2687) cui è estranea la fattispecie delle modifiche in estensione, alla quale va ascritta quella che comporta l’aumento delle prestazioni oggetto del contratto a base di gara.

COSTO MANODOPERA - TABELLE MINISTERIALI – VALUTAZIONE PA DELLO SCOSTAMENTO (23.16)

ANAC DELIBERA 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da CGM di Montesano Francesco – Lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Briganti” sito in Contrada Rondinelle – Matera - Importo a base d’asta: euro 357.127,29 -S.A.: Provincia di Matera

Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che: - in relazione al costo della manodopera, la S.A. è tenuta a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16; - la S.A. non aveva l’obbligo, nel caso di specie, di procedere alla valutazione dell’anomalia dell’offerta, non essendo entrambi i punteggi ottenuti dall’aggiudicataria pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara; - nelle proposte migliorative possono rientrare tutte le precisazioni, integrazioni e migliorie attuate allo scopo di rendere il progetto prescelto meglio rispondente alle esigenze della stazione appaltante, a condizione che non vengano modificati e alterati i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. Le valutazioni dell’Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale

OMESSA IMPUGNAZIONE LIVELLO PROGETTUALE– NON INAMISSIBILE IMPUGNAZIONE LIVELLI PROGETTUALI SUCCESSIVI

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2020

La disciplina dell’attività di progettazione si articola, sul piano della sequenza procedimentale, in tre successivi livelli di progressivo approfondimento tecnico: il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo, in modo che le scelte operate nella fase precedente condizionino quelle della fase successiva, sotto i profili sia della legittimità che del merito. Poiché il nesso procedimentale che avvince le progettazioni è di natura funzionale, mirando a realizzare un approfondimento di tipo tecnico che assicuri: a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Ne consegue che l’omessa impugnazione del livello progettuale precedente non rende inammissibile l’impugnazione del livello progettuale successivo, trattandosi di atto che non costituisce mera esecuzione del livello precedente. Tale conclusione vale anche per le opere strategiche, in quanto l’art 165, comma 5, del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163, qualificando l’approvazione del progetto preliminare come valevole “ai fini dell’intesa sulla localizzazione, ne determina l’intangibilità limitatamente alla localizzazione e alle caratteristiche essenziali delle opere”.

COSTI MEDI DELLA MANODOPERA, INDICATI NELLE TABELLE MINISTERIALI-FUNZIONE INDICATIVA- MINIMI SALARIALI- SONO INDEROGABILI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

L’offerta che contempli un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla Stazione appaltante (ancorchè con dati ricavati dalle Tabelle Ministeriali), non si può ritenere di per se in violazione delle retribuzioni minime, né solo per questo anomala, tenuto conto che di regola siffatte tabelle – redatte dal Ministero competente – esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia (Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 501; altresì, sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609; III, 21 luglio 2017 n. 3623; 25 novembre 2016, n. 4989).

I costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle (ministeriali), del resto, svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, laddove si riesca, in relazione alle peculiarità dell’organizzazione produttiva, a giustificare la sostenibilità di costi inferiori, fungendo gli stessi da esclusivo parametro di riferimento da cui è possibile discostarsi, in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 19 giugno 2018, n. 6869). Ciò che invece non può essere derogato in peius – e non risulta dimostrato essersi verificato nella specie – sono i minimi salariali della contrattazione collettiva nazionale, sui quali non sono ammesse giustificazioni (T.A.R. Aosta, 09.08.2019 n. 44; T.A.R. Veneto, I, 19 luglio 2018, n. 774).

COSTO DELLA MANODOPERA - TABELLE MINISTERIALI - LEGITTIMO SCOSTAMENTO IN FASE DI GIUSTIFICAZIONI (97.5.D)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

Le tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, evocate ai fini delle giustificazioni da rendere in sede di verifica dell’anomalia dall’art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo decreto, esprimono soltanto il costo medio della manodopera quale parametro di riferimento né assoluto né inderogabile e che, svolgendo esso una funzione meramente indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità dei costi inferiori, è ben possibile discostarsi da tali valori, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 30 dicembre 2016, n. 12873 )”, laddove “l’unico valore non modificabile è costituito invece dai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 50/2016” …omissis…. “la previsione dell’esclusione dalla gara del concorrente che avesse offerto un «costo medio orario del lavoro» inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di riferimento e quindi alle tabelle ministeriali di riferimento contenuta nel disciplinare della gara oggi in esame e ribadita nel chiarimento somministrato dalla s.a., integra un’ipotesi di prescrizione della lex specialis «a pena di esclusione » ulteriore rispetto a quelle tassativamente previste dal codice dei lavori pubblici, in quanto tale sanzionata di nullità rilevabile d’ufficio dal giudice ai sensi degli artt. 83, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 e 31, comma 4, secondo periodo, c.p.a.” (Cons. Stato, Sez. III, 21 settembre 2018, n. 5492).

COSTO DEL LAVORO - OFFERTE ANOMALE - SCOSTAMENTO DEL COSTO DEL LAVORO RISPETTO AI VALORI RICAVABILI DALLE TABELLE MINISTERIALI O DAI CONTRATTI COLLETTIVI –COSTI MEDI ORARI (97)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2019

Per giurisprudenza costante, lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi – che rappresentano costi medi orari del lavoro e non costi effettivi, costituendo, pertanto, un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta – non può ex se comportare un automatico giudizio di inattendibilità, essendo, invece, necessarie discordanze considerevoli e ingiustificate rispetto a tali valori (Cons. Stato Sez. V, 18/02/2019, n. 1097;TAR Lazio, sez. Terza-quater, 12 febbraio 2019, n. 1842; Cons. St., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4912; id., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2580; id., sez. III, 14 maggio 2018, n. 2867 e 18 settembre 2018, n. 5444).

TITOLO LIBERI PROFESSIONISTI E COSTO DEL LAVORO SECONDO TABELLARI MINISTERIALI (23.16)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Nel caso in esame l’appellante torna a sostenere che l’inadeguatezza dei compensi dei liberi professionisti (direttore dei lavori, direttore operativo e ispettori di cantiere), per un importo complessivo per la direzione lavori di € 144.931,00, avrebbe dovuto indurre a concludere per “l’inaffidabilità dell’offerta”.

La sentenza motiva nel senso che “il riferimento alla tariffe di cui al DM 143/13 non coglie nel segno: trattandosi di “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria” individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria ma non prevede il compenso che un professionista offre per lo svolgimento di un servizio”.

L’appellante obietta che non potrebbe non considerarsi indice di anomalia un notevole scostamento da tali parametri, come si ha nel caso di specie, pur non essendo previsto per legge un compenso professionale minimo per i liberi professionisti.

Il motivo è infondato.

Il riferimento alle tabelle di cui all’art. 23, comma 16, contenuto nell’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, ne comporta l’inapplicabilità ai liberi professionisti; ciò non determina “la sostanziale totale non verificabilità delle offerte nell’ambito di un appalto di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, in cui è fisiologico che molte prestazioni vengano svolte da liberi professionisti”, come sostenuto dall’appellante; piuttosto, la verifica di congruità va svolta alla stregua degli ulteriori parametri di riferimento dettati dallo stesso art. 97. Escluso che rilevi, come già ritenuto dalla sentenza, il D.M. n. 143 del 2013, va dato atto che per tutti i professionisti l’aggiudicataria ha fornito i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante circa le fonti contrattuali regolanti le rispettive prestazioni e che, in mancanza di ulteriori deduzioni dell’appellante atte a dimostrare l’insostenibilità economica complessiva dell’offerta, il giudizio di congruità non presenta profili di macroscopica illogicità o erroneità fattuale tale da rendere palese una siffatta insostenibilità.

COSTI SICUREZZA QUANTIFICATI DALLA STAZIONE APPALTANTE – RIBASSO OFFERTO (23.16)

ANAC DELIBERA 2019

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d. lgs. 50/2016, la definizione dei costi della sicurezza c.d. “esterni” spetta alla stazione appaltante, chiamata a fissarli a monte della procedura, e che su di essi i concorrenti non dispongono di alcun potere dispositivo, sicché anche una loro eventuale indicazione sul punto sarebbe solo pedissequamente riproduttiva di quella posta a base della procedura. Infatti, non vi è alcuna norma che imponga ai concorrenti, tanto meno a pena di esclusione, di riprodurre nell’offerta la quantificazione dei costi da interferenza già effettuata dalla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. III, 22. Dicembre 2015 n. 5815).

Siccome è la lex specialis a quantificare tali costi e il valore economico rispetto al quale, di riflesso, i ribassi di gara verranno ammessi, non è possibile dubitare (di regola almeno) che i ribassi presentati in concreto senza precisazioni debbano essere riferiti proprio all’ammontare ammesso a ribasso dalla stessa legge di gara (Cons. Stato, Sez. V, 6 novembre 2015, n. 5070).

Nel caso in esame non sembra dubbio che i costi della sicurezza esterni quantificati dalla stazione appaltante siano stati conosciuti e considerati dal concorrente ai fini della formulazione dell’offerta economica, dal momento che, nell’intestazione dell’offerta stessa, il concorrente dichiara espressamente che tali costi ammontano, correttamente, a € 36.636,00.

L’art. 17 del disciplinare di gara statuisce che l’offerta economica deve essere formulata indicando il ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, al netto dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, nonché la stima degli oneri aziendali della sicurezza e dei costi della manodopera. Così ha fatto il concorrente (salvo poi incorrere nell’errore nella quantificazione del prezzo corrispondente al ribasso). Posto che non è il ribasso che si calcola dal prezzo, ma è il prezzo che deriva dal ribasso, occorre dare prevalenza al ribasso percentuale offerto, proprio perché è il dato centrale dell’offerta, in cui viene resa palese la volontà del dichiarante (TAR Sicilia, Sez. III, 14 aprile 2017, n. 1025). L’attività interpretativa della commissione di gara integra, di conseguenza, un mero esercizio del potere-dovere di interpretazione dell’offerta alla luce degli elementi oggettivi in essa contenuti e si riconduce ad una mera operazione matematica, escludendo ogni intervento additivo o integrativo sull’offerta economica del concorrente (per un caso analogo, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113).

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione triennale dei canili comunali Muratella e Ponte Marconi e delle attività volte al contenimento del randagismo - Importo a base di gara: euro 5.403.456,54 - S.A.: Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale.

LINEE GUIDA N. 1 - SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

ANAC DELIBERA 2019

Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

IL RISPETTO DEI MINIMI SALARIALI VA SEMPRE VERIFICATO (97.5)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2019

L’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, come sostituito dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, testualmente prescrive che “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera (…) Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.

A sua volta, l’art. 97, comma 5, lett. d), nella parte precettiva cui rinvia il citato art. 95, comma 10, dispone che “5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se (…) ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”.

L’art. 23, comma 16, prevede, poi che “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”.

Orbene, va in via liminare rimarcato che dall’ordito normativo sopra richiamato chiaramente discende l’obbligo per la stazione appaltante di procedere, prima della aggiudicazione –sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia della offerta operata attraverso i meccanismi contemplati all’art. 97- alla verifica del rispetto della congruità del corso della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi.

In altre parole, si tratta di una autonoma condicio causam dans del provvedimento di aggiudicazione, che deve indefettibilmente essere condizionato da tale attività di certazione.

COSTI DELLA MANODOPERA RIBASSABILI (23.16)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2019

Gli atti della gara per cui è causa non prevedono il divieto di ribassare il costo della manodopera, peraltro in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Anche diversamente opinando, non potrebbe che prendersi atto dell’illegittimità degli atti di gara, espressamente impugnati dal ricorrente, nella parte in cui precludono il ribasso dei costi della manodopera, in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, e segnatamente dall’ultimo comma dell’art. 23.

APPALTO INTEGRATO - ALLEGAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL PROGETTO ESECUTIVO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

La più recente giurisprudenza di questa Sezione, superando il precedente contrario orientamento interpretativo, ha affermato che, i concorrenti ad una procedura di appalto integrato di progettazione e lavori devono allegare al progetto esecutivo presentato in sede di gara la relazione geologica solo se contenente integrazioni o modifiche alla corrispondente relazione facente parte del progetto definitivo posto a base di gara. Solo in tal caso, l’esclusione conseguente alla mancata allegazione della relazione specialistica è determinata dalla carenza di un elemento essenziale dell’offerta (cfr. Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 65; Cons. St., sez. V, 28 agosto 2017, n. 4080; Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2016, n. 4553; Cons. St. sez. V, 17 febbraio 2016, n. 630).

L’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, quindi, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed in tal caso l’esclusione conseguente alla mancata allegazione della relazione specialistica è determinata dalla carenza di un elemento essenziale dell’offerta (non dalla mera carenza formale della relazione).

COSTO DEL LAVORO – SCELTA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE – LIBERTA’ SCELTA IMPRENDITORIALE (95.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

La giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di affermare che «la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto» (Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2016, n. 1901; Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 589).

Sul piano di analisi della fattispecie concreta, alla luce del riportato quadro normativo e giurisprudenziale, risulta come l’appellante non abbia violato le disposizioni di disciplina del settore, in quanto ha applicato un contratto collettivo congruente con l’oggetto dell’appalto, che si discosta in minima parte dalle voci di costo indicate nella tabelle ministeriali.

Né, per pervenire ad una diversa conclusione, è rilevante l’affermazione difensiva dell’amministrazione resistente secondo cui la giurisprudenza, sopra riportata, si sarebbe formata nel diverso contesto del giudizio di anomalia dell’offerta. Questo Collegio ritiene, infatti, che le argomentazioni inerenti alla libertà di scelta imprenditoriale, con il rispetto dei limiti suindicati, valga anche in relazione alla fattispecie in esame. Non si ravvedono ragioni per una applicazione differenziata.

In definitiva, non può essere esclusa dalla partecipazione alla gara l’impresa che ha rispettato il contenuto del contratto collettivo che legittimamente regola la sua attività.

COSTO MANODOPERA – LAVORATORI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE – TABELLE MINISTERIALI (95 – 95.10 – 97.5.D – 23.16)

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2018

Quelle di cui si parla sono prestazioni di natura professionale/intellettuale, in relazione alle quali non può fondatamente ipotizzarsi la necessità di un’indicazione dei costi di manodopera, espressione con cui l’art. 95 del Codice dei contratti pubblici si riferisce ai lavoratori dipendenti, inquadrati nella struttura imprenditoriale dell’appaltatore e impiegati nell’esecuzione della prestazione; nel caso ora in esame, invece, tutti i soggetti coinvolti sono -non già dipendenti dell’aggiudicataria, bensì- professionisti intellettuali, come tali estranei alla struttura aziendale dell’aggiudicataria.

Tale impostazione trova conferma nel tenore testuale dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, contemplante l’obbligo di indicazione dei costi di manodopera, giacché la stessa norma precisa, all’ultimo periodo, che “Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”, laddove quest’ultima disposizione indica tra gli indici di anomalia dell’offerta la circostanza che “d) il costo del personale é inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”: poiché quest’ultima disposizione normativa si riferisce alle tabelle ministeriali relative ai salari minimi del personale dipendente, l’art. 95, comma 10 sui costi di manodopera, nel richiamarla, conferma implicitamente, ma univocamente, la volontà del legislatore di riferire l’obbligo di indicazione dei relativi costi ai soli dipendenti in senso stretto dell’appaltatore.

COSTI MANODOPERA – SILENZIO LEX SPECIALIS – VERIFICA OBBLIGATORIA RISPETTO MINIMI SALARIALI (95.10 – 97.5 – 23.16)

ANAC DELIBERA 2018

Fornendo una lettura coordinata degli artt. 95, comma 10, 97, comma 5, e 23 comma 16, del Codice, prediligendo una logica sostanzialistica, la giurisprudenza ha ritenuto (con riferimento alle ordinanze della Corte di giustizia dell’UE, 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16) che, in difetto di un’indicazione specifica del bando, l’omesso scorporo dei costi della manodopera non rende automaticamente inammissibile l’offerta ma tali costi rilevano per la stazione appaltante in funzione dell’eventuale controllo dell’anomalia dell’offerta (vd. Cons. di Stato in Adunanza Plenaria, n. 19/2016 e n. 20/2016);

Nel caso di specie, la lex specialis non prevedeva espressamente l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, e quindi essa deve ritenersi eterointegrata dal disposto normativo di carattere imperativo di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016;

Tuttavia, ai sensi dell’art. 95, comma 10, 2° per., resta l’onere della stazione appaltante di verificare la congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali, oltre che la natura formale o sostanziale della carenza dell’indicazione dei predetti costi nelle offerte presentate, chiedendo specifici chiarimenti agli operatori economici;

Tale verifica può essere effettuata, pur nel rispetto del principio generale di immodificabilità dell’offerta economica, in modo da non incorrere nella violazione del principio di soccorso istruttorio e della par condicio dei concorrenti.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da ... “Lavori di manutenzione edile dei plessi scolastici comunali – accordo quadro 2017”. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 104.000,00 euro.

PREC. 210/18/L

LEX SPECIALIS - MANCATA ESPRESSA INDICAZIONE COSTO DEL LAVORO - AMMESSO (23.16)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2018

Osserva il Collegio che la norma invocata- art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50 del 2016- , secondo la quale “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso” costituisce una previsione accessoria all’obbligo, chiaramente scandito dal resto del comma 16, di porre a base delle previsioni di gara il costo effettivo del lavoro, che è una voce soggetta a ribasso in quanto dipendente dall’organizzazione aziendale che la norma considera quindi migliorabile dal concorrente (a differenza dei costi di sicurezza che sono incomprimibili e che, infatti, opportunamente il comma distingue).

Alla luce della natura del precetto che pone l’art. 23 d.lgs. 50/2016, comma 16 ultimo inciso, non è annullabile il bando che non indichi espressamente, nell’ambito del prezzo a base d’asta o dell’affidamento, l’importo separato del costo della manodopera in generale, salvo che tale omissione non implichi un oggettivo impedimento o a formulare l’offerta, oppure a valutarne l’attendibilità in sede di gara.

Più precisamente, osserva innanzitutto il Collegio che la norma è precettiva per le amministrazioni, i cui uffici, nell’essere tenuti ad inserire nei documenti “posti a base di gara i costi della manodopera” sono tenuti a svolgere, nella progettazione del servizio da affidare in appalto, una specifica analisi fondata su quanto meglio indicato nello stesso comma, così da perseguire l’interesse a consentire, tramite l’esposizione di valori di riferimento corretti, l’effettivo confronto concorrenziale ed al contempo la tutela del lavoratore.

Tuttavia, ai fini della regolarità della procedura di gara, non è possibile predicare la rilevanza astratta di una violazione solo formale di detta previsione.

L’obbligo di porre a base d’asta prezzi comprensivi di una corretta analisi dei costi della manodopera implica che la violazione della norma diverrà rilevante solo dove incida in concreto sulla regolarità della gara, ovvero quando le analisi dei costi siano sostanzialmente carenti sotto il profilo considerato della manodopera; e tale carenza si rifletta quindi, necessariamente, sulla possibilità di formulazione delle offerte (ed in questo caso potrà discutersi se il bando vada o meno impugnato immediatamente, a seconda della violazione della norma e cioè se essa comporti o meno una clausola immediatamente escludente); oppure se la mancata o erronea indicazione del costo della manodopera incida sulla regolare ed attendibile valutazione delle offerte presentate (ma in questo caso le relative concorrenti andranno escluse non in quanto sussiste la violazione dell’art. 23 comma 16 cit., bensì in quanto le offerte siano intrinsecamente viziate; per ulteriori approfondimenti sul tema, si rinvia alla sentenza di questa Sezione nr. 08327/2018 del 23 luglio 2018, pubblicata nelle more della redazione della presente decisione, nonché ai richiami di giurisprudenza ivi contenuti).

COSTI MEDI DELLA MANODOPERA, INDICATI NELLE TABELLE MINISTERIALI- NON ASSUMONO VALORE DI PARAMETRO ASSOLUTO ED INDEROGABILE (97)

TAR VENETO SENTENZA 2018

Il Collegio intende ribadire l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia ma solo l’avvio della procedura finalizzata alla verifica di congruità della singola offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2691), occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018, n. 3921; Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2580), richiedendosi, invero, all’offerente la dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2018, n. 2540).

Secondo un orientamento che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, il fatto che l’indicato art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 delinei un procedimento semplificato rispetto a quello ex art. 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non esclude l’esperibilità di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale prima di addivenire all’esclusione. La normativa del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, infatti, stante la sua diretta derivazione dalle norme comunitarie, deve essere interpretata in coerenza con i superiori principi di riferimento e, in particolare per quanto di interesse, con l’art. 69 (Offerte anormalmente basse) della Direttiva n. 2014/24/UE secondo cui “l'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente”, quindi garantendo il pieno contraddittorio anche, all’occorrenza (ove necessario), mediante più passaggi procedimentali, nella forma ritenuta più opportuna, volti a chiarire i profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 5 marzo 2018, n. 1406; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 15 gennaio 2018, n. 18). Inoltre, non sussiste in linea di principio una rigida immutabilità delle giustificazioni offerte dagli operatori all’uopo interpellati; in particolare, può ritenersi ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui a fronte dell’immodificabilità dell’offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2018, n. 3480; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 5 marzo 2018, n. 1406).

La giurisprudenza afferma in modo costante che per il costo orario del personale da dimostrare in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta non va assunto a criterio di calcolo il “monte-ore teorico”, comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, malattia, formazione, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutte l’anno, ma va considerato il “costo reale” (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni). Il costo tabellare medio, infatti, è indicativo di quello “effettivo”, che include i costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 19 dicembre 2017, n. 854).

ACCORDO QUADRO AGLI APPALTI DI LAVORI DI NUOVE OPERE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (23.3BIS - 54 - 216.4)

ANAC DELIBERA 2018

L’art. 23 comma 3-bis del codice, introdotto dal decreto correttivo ha previsto la progettazione semplificata - da definirsi mediante decreto del Ministero - per i soli casi di interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Lo stesso correttivo ha anche previsto - all’art. 216 comma 4 del codice - che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, i soli contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, solo qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere.

Nel caso di specie, trattandosi di nuove opere e di manutenzione straordinaria, la stazione appaltante, pur non avendo fornito alcuna indicazione sul punto nell’ambito della documentazione di gara, non potrà esimersi dal predisporre una progettazione esecutiva prima dell’esecuzione dei lavori.

Pertanto, è necessario che l’aggiudicazione di nuove opere ed interventi di manutenzione straordinaria avvenga nel rispetto della disciplina sulla progettazione, anche in caso di ricorso allo strumento dell’accordo quadro; ciò, in quanto, ove pure si ritenga che le modifiche apportate dal nuovo codice alla disciplina dell’accordo quadro abbiano l’effetto di estenderne l’ambito di applicazione alla manutenzione straordinaria ed ai lavori, restano fermi gli obblighi di progettazione previsti dallo stesso codice.

OGGETTO: Pubblicazione del riscontro alla richiesta di parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di Gabinetto 0025730.27-06-2017, in merito all’applicazione dell’accordo-quadro, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, agli appalti di lavori di nuove opere e di manutenzione straordinaria.

SCOSTAMENTO DEL COSTO DEL LAVORO RISPETTO AI VALORI RICAVABILI DALLE TABELLE MINISTERIALI O DAI CONTRATTI COLLETTIVI - É RIVELATORE DI INATTENDIBILITÀ E ANTI-ECONOMICITÀ SE SIA CONSISTENTE E RILEVANTE (97.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

Se lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, non può comportare, di regola e di per sé, un giudizio di inattendibilità - esso è, tuttavia, rivelatore di inattendibilità e anti-economicità se sia consistente e rilevante, riscontrandosi, cioè, una divergenza quantitativamente significativa. Nello stesso alveo interpretativo si colloca la costante giurisprudenza di questo Consiglio (richiamata anche nella sentenza appellata), della quale è sufficiente menzionare gli arresti successivi alla pubblicazione (25 ottobre 2017) della medesima sentenza e a loro volta contenenti richiami a ulteriori precedenti; e cioè:

- per la sez. V, 7/02/2018, n. 811, secondo cui gli scostamenti del costo del lavoro rispetto ai valori medi delle tabelle ministeriali possono essere ritenuti anomali se eccessivi e tali da compromettere l'affidabilità dell'offerta; e 18/12/2017, n. 5939, per la quale “in sostanza devono considerarsi anormalmente basse solo le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva”;

- per questa Sezione, 15/01/2018, n. 188, che riprende la stessa locuzione della sentenza n. 811/2018;

e 13/03/2018, n. 1609, secondo cui “perché possa dubitarsi della (…) congruità” di un’offerta “occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate”.

Alla stregua di tali principi, la sentenza n. 1609/2018 da ultimo citata non ha ad. es. ritenuto considerevole uno scostamento dello 0,80%.

VERIFICA COSTO DELLA MANODOPERA - VALORI DELLE TABELLE MINISTERIALI - COSTITUISCONO SEMPLICE PARAMETRO DI RIFERIMENTO (97.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

Secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio (da ultimo, sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501, ribadita da Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4989, 2 marzo 2015, n. 1020; Sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 854; Sez. V, 24 luglio 2014, n. 3937), nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia; ma solo l’avvio della procedura finalizzata alla verifica di congruità della singola offerta.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO QUALE ELEMENTO ESSENZIALE DELL'OFFERTA (23.8)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2018

Il computo metrico offerto in sede di gara […] rientra a pieno titolo tra gli elementi essenziali dell’offerta, che deve contenere, con la massima precisione, ogni lavorazione e fornitura offerta e i relativi elementi identificativi (dimensioni, quantità, etc.) con il medesimo grado di dettaglio che il Legislatore ha accordato per la redazione del progetto esecutivo che, a mente dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, “...deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione...”.

Ed infatti, nella specie, la Stazione appaltante, con l’art. 16 del Disciplinare di gara, ha previsto che, a pena di esclusione, il computo metrico doveva specificare, in termini quantitativi e qualitativi, tutte le migliorie indicate negli elaborati tecnici, necessarie per la loro valutazione, nonché al fine di integrare il Capitolato Speciale di appalto, così come previsto dallo stesso Disciplinare di gara, ove precisa che “...Le “proposte migliorative” costituiranno parte integrante del Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto...”.

Da quanto detto discende che l’art. 16 del Disciplinare di gara non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, posto che l’incompletezza dell’offerta tecnica, ove difetti di un elemento essenziale, è tale da ingenerare un’incertezza assoluta del suo contenuto, che deve necessariamente comportare l’esclusione dalla gara.

SCORPORO COSTO MANODOPERA DALL'IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO - NON NECESSARIO (23.16)

ANAC DELIBERA 2018

In base a quanto previsto all’art. 23, comma 16,d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stabilito che: ”Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”.

Quindi l’attuale quadro normativo di riferimento non prevede più lo scorporo della manodopera dagli importi non assoggettabili a ribasso, rinviando il necessario vaglio del rispetto dei minimi salariali alla fase di valutazione dell’offerta risultata anormalmente bassa, secondo quanto stabilito all’art. 97, comma 5, lettera d), d.lgs. 50/2016. Rimangono così scorporati dall’importo assoggettato a ribasso i soli costi della sicurezza come sopra specificato

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società ……. – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della viabilità urbana finalizzata al miglioramento della fruibilità del centro storico. Importo a base di gara euro: 192.010,79. S.A.: …..

COSTO MANODOPERA - TABELLE MINISTERIALI - NON SONO VALORI ASSOLUTI (23.16 - 97.5.D)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2018

La giurisprudenza ha chiarito che le tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, evocate ai fini della giustificazioni da rendere in sede di verifica dell’anomalia dall’art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo decreto, esprimono soltanto il costo medio della manodopera quale parametro di riferimento né assoluto né inderogabile e che, svolgendo esso una funzione meramente indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità dei costi inferiori, è ben possibile discostarsi da tali valori, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (ex multis, Tar Lazio, Roma, I 30 dicembre 2016, n. 12873). L’unico valore non modificabile è costituito invece dai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 50/2016. Ciò posto, la previsione dell’esclusione dalla gara del concorrente che avesse offerto un «costo medio orario del lavoro» inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di riferimento e quindi alle tabelle ministeriali di riferimento (..) contenuta nel disciplinare della gara oggi in esame (..) integra un’ipotesi di prescrizione della lex specialis «a pena di esclusione» ulteriore rispetto a quelle tassativamente previste dal codice dei lavori pubblici, in quanto tale sanzionata di nullità rilevabile d’ufficio dal giudice ai sensi degli artt. 83, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 e 31, comma 4, secondo periodo, c.p.a.

RILIEVO PUNTEGGIO ECONOMICO SUPERIORE AL 30% - ANNULLAMENTO BANDO (95.10BIS)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2018

Annullabile il bando ove l’Amministrazione intimata ha previsto di attribuire al punteggio economico un rilievo del 40% in violazione dell’art. 10-bis dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, introdotto dall’art. 60 del decreto legislativo n. 56/2017, che impone alla stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% .

Osservato, inoltre, che, in violazione dell’art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50/2016, la stazione appaltante non ha individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto dalla citata disposizione normativa, e cioè in base al costo del lavoro annualmente determinato dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali a mezzo di apposite tabelle, in mancanza della quali trova applicazione l’art. 216, quarto comma, del citato decreto, secondo cui, sino all’adozione delle menzionate tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriale già emanati in materia.

PROGETTAZIONE LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA (23.2)

ANAC DELIBERA 2018

E’ compito della stazione appaltante valutare, nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa e tecnica, se l’affidamento per gli incarichi e i servizi di progettazione sia ricompreso o meno nelle fattispecie contemplate dall’articolo 23, comma 2, afferenti alla progettazione di lavori di particolare rilevanza, con la conseguente corretta individuazione della procedura da seguire (cfr., in tal senso, delibera n. 1027 dell’11 ottobre 2017).

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata DA … - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici e di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della relazione geologica e relative indagini per la costruzione di un asilo nido e di una scuola dell’infanzia ad … - CIG 6960861C34- Importo a base d’asta: 270.000,00 euro – S.A.: Comune di …

DECRETO BIM - INTRODUZIONE STRUMENTI DI MODELLAZIONE PER L'EDILIZIA (23.13)

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2017

Cosiddetto “Decreto BIM” (Building Information Modeling) che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (titolo non ufficiale)

LIVELLO DI PROGETTAZIONE - COMPETE ALLA PA LA SCELTA (23.2)

ANAC DELIBERA 2017

È compito della stazione appaltante, valutare nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa e tecnica, se l’affidamento per gli incarichi e i servizi di progettazione sia ricompreso o meno nelle fattispecie contemplate dall’art. 23, comma 2 afferenti alla progettazione di lavori di particolare rilevanza, con la conseguente corretta individuazione della procedura da seguire.

È infatti il Responsabile del procedimento soggetto deputato all’individuazione dei lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico, che accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l’eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche: 1. utilizzo di materiali e componenti innovativi; 2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale; e qualitativa; 3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 4. complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 5. esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni; 6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi; 8. necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica. (cfr. Linee guida n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, al punto 5.1.3.).

Nel caso in esame, secondo quanto rappresentato dalla stazione appaltante, la scelta di ricorrere alle procedure ordinarie di cui al d.lgs. 50/2016 per l’affidamento de quo, come meglio sopra descritto, risulta essere stata dettata tenuto conto della tipologia e dell’entità del servizio. La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha sottolineato, infatti, come gli aspetti già vagliati in sede di affidamento dell’incarico di elaborazione dello studio di fattibilità (anno 2004) sotto la vigenza dell’art. 17, comma 13, della l. 109/1994 siano rimasti immutati anche con l’entrata in vigore dell’art. 23, comma 2 d.lgs. 50/2016.

Risulta che la scelta operata dalla stazione appaltante di procedere mediante procedura ordinaria all’affidamento dei servizi di progettazione e fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativo al progetto integrato rete cultura e turismo per la competitività – valorizzazione del comparto cittadino denominato “Aosta Est, piuttosto che procedere secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 50/2016, sia stata motivata attraverso il richiamo allo studio di fattibilità e piano operativo per la riqualificazione del settore nord-orientale della città di Aosta, approvato nel 2008.

Siffatta scelta non appare adeguatamente motivata dalla stazione appaltante in considerazione che il documento relativo allo studio di fattibilità sopra citato non sembra costituire un documento progettuale, ma piuttosto un documento propedeutico di carattere ricognitivo e di indirizzo del successivo sviluppo progettuale (Relazione preliminare di inquadramento dei beni presenti nell’area; Linee guida di salvaguardia e valorizzazione).

Oggetto: istanza congiunta di parere per la soluzione delle questioni controverse ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta e dalla Regione autonoma Valle d’Aosta – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 dei servizi di progettazione e fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativo al progetto integrato rete cultura e turismo per la competitività – valorizzazione del comparto cittadino denominato “Aosta Est”. Importo a base di gara euro: 979.614,39. S.A.: Regione autonoma Valle d’Aosta.

REGOLAMENTO APPALTI PUBBLICI DI LAVORI SU BENI CULTURALI (23.3 - 146.4)

MIN BENI CULTURALI DM 2017

Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

BANDO DI GARA – DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA LAVORI – COMPETENZA DEL PROGETTISTA - CHIARIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE – LIMITI

ANAC DELIBERA 2017

È specifico compito del progettista procedere alla corretta individuazione delle lavorazioni di cui l’intervento è composto e alla loro esatta qualificazione in categorie e classifiche; tale attività non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Le indicazioni fornite dalla stazione appaltante alle richieste di chiarimenti avanzate dai concorrenti assumono una funzione esplicativa delle regole già formate e predisposte nella disciplina di gara, non potendo riconoscere ad esse alcuna portata modificativa delle condizioni di gara previste.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla A – Procedura aperta per interventi di verifica della funzionalità e di manutenzione degli impianti antincendio dei porti di interesse regionale (Accordo quadro suddiviso in tre lotti). Importo complessivo pari a euro: 407.972,15. S.A.: Giunta Regionale della Campania.

VALUTAZIONE ANOMALIA DELL'OFFERTA - COSTO DEL LAVORO SOTTO I LIVELLI SALARIALI (23.16 - 97.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

L’Amministrazione, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, deve effettuare una valutazione sulla congruità complessiva dell’offerta ritenuta migliore in presenza di determinati indicatori di possibile anomalia dell’offerta, e procedere ad un approfondimento sulla possibile anomalia anche in assenza di tali indicatori.

In particolare, tenuto conto della esigenza indefettibile di tutela dei lavoratori, l’art. 97 del d.lgs. 50 del 2016 stabilisce che “La stazione appaltante … esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: … … d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 (comma 5). Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (comma 6)”.

Per effetto di tale disposizione il costo del lavoro è ritenuto indice di anomalia dell’offerta quando non risultino rispettati i livelli salariali che la normativa vigente rende obbligatori.

In linea di continuità con la previsione contenuta nell’art. 86, comma 3 bis, dell’abrogato codice dei contratti pubblici, l’art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 in materia dispone che “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.

Ai sensi della disciplina vigente, una determinazione complessiva dei costi basata su un costo del lavoro inferiore ai livelli economici minimi per i lavoratori del settore costituisce, per ciò solo, indice di inattendibilità economica dell’offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare.

NUOVO CODICE APPALTI - LIVELLI PROGETTAZIONE (23.3)

CONSIGLIO DI STATO PARERE 2017

Parere sullo schema di decreto sulla definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli progettuali, ai sensi dell'art. 23, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

LINEA GUIDA N 1 DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI - SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA (23 - 24 - 157)

ANAC DELIBERA 2016

Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 29/05/2017 - OBBLIGO DI UTILIZZO DEI PREZZARI REGIONALI NEI LAVORI PUBBLICI

Un Ente Appaltante malgrado la presenza di un prezziario regionale può applicare ad una lavorazione un prezzo diverso scaturente da un analisi prezzo ed inferiore alla tariffa regionale?


QUESITO del 30/05/2017 - RIBASSO DEL COSTO DELLA MANODOPERA

In merito all'art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 il costo della manodopera è o no soggetto a ribasso, atteso che il predetto art. precisa che solo i costi della sicurezza, una volta scorporati dal costo complessivo, non sono assoggettati al ribasso d'asta? Quale deve essere, pertanto, il comportamento della S.A.?


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 15/02/2023 - SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE E MANODOPERA

Con la presente si richiede il parere di codesta Amministrazione in ordine alla compatibilità della disciplina dei servizi di natura intellettuale con quella dei servizi ad alta intensità di manodopera. In particolare, si richiede se trovi applicazione ai servizi di natura intellettuale, la disciplina dell’art. 23, c. 16, quinto periodo del Codice, secondo cui “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma”, nonché dell’art. 105, c. 1, secondo cui “[…]. A pena di nullità, […] non può essere affidata a terzi […] la prevalente esecuzione […] dei contratti ad alta intensità di manodopera.”


QUESITO del 07/02/2023 - APPALTO INTEGRATO PNRR SU PROGETTO DI FATTIBILITÀ CON OMISSIONE DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Nell’ambito di una gara PNRR, è previsto l’ affidamento congiunto di progettazione ed  esecuzione dei relativi lavori sulla base  del progetto  di fattibilità tecnica ed economica. È possibile, ai sensi dell’art. 23, co. 4 del Codice, omettere la redazione del progetto definitivo e far redigere dall’aggiudicatario direttamente il progetto esecutivo contenente tutti gli elementi previsti per il livello omesso? Cordiali saluti


QUESITO del 06/07/2022 - GEOMETRA DIPENDENTE COMUNALE: CAPACITÀ PROFESSIONALE

Buonasera, un geometra dipendente comunale che non ha sostenuto esame di abilitazione può: 1) Firmare i progetti inerenti opere appartenenti al demanio comunale e/o patrimonio disponibile e/o indisponibile comunale? 2) Essere Direttore Lavori per interventi di ristrutturazione/riqualificazione/manutenzione inerenti opere appartenenti al demanio comunale e/o patrimonio disponibile e/o indisponibile Comunale? Grazie e cordiali saluti Maura Galli


QUESITO del 30/11/2021 - EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Come è noto per effetto del D.L. n. 32/2019, cvt. nella legge n. 55/2019 (art. 1, c.1, lettera b), e delle successive proroghe, è stato sospeso fino al 30/06/2023 il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori contenuto nell' art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, ad esclusione dei casi ivi previsti. L' art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 cvt. nella legge. n. 108/2021 ha poi previsto, solo per gli appalti di lavori finanziati con fondi PNRR e PNC, la possibilità di bandire un appalto integrato derogante di progettazione ed esecuzione lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Si chiede quindi, se per effetto della sospensione del divieto dell' art. 59, c. 1, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere banditi, in via generale, anche senza il finanziamento di fondi PNRR e PNC, e al di fuori delle tipologie contrattuali escluse dal divieto dal medesimo art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, appalti congiunti di progettazione ed esecuzione lavori mettendo a base di gara il PFTE, o se, invece, la sospensione del divieto di cui sopra comporta soltanto la possibilità di bandire fino al 30/06/2023, appalti integrati mettendo a base di gara il progetto definitivo. Il Coordinatore del Servizio Gare e degli Acquisti dell' Università di Pisa (Dott. Gabriele Tabacco) e-mail: gabriele.tabacco@unipi.it oppure g.tabacco@adm.unipi.it


QUESITO del 17/09/2021 - PREZZIARI REGIONALI

ESSENDO I PREZZIARI REGIONALI DETERMINATI IN CONCERTO CON PROVV. OO.PP, DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO, E' LEGITTIMO CON RELATIVA MOTIVAZIONE, DEROGARE AD ESSI SULLA BASE DELLE EFFTTIVO ANDAMENTO DEL MERCATO (PER ESEMPIO ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE) E SOPRATTUTTO QUALORA UN PRECEDENTE STRALCIO DELLA STESSA OPERA SIA STATO APPALTATO SULLA BASE DI UN COMPUTO METRICO FACENTE RIFERIMENTO A PREZZIARI VIGENTI PRECEDENTI?


QUESITO del 09/07/2021 - CONCESSIONE DI SERVIZI A TITOLO NON ONEROSO PER LA PA DI DURATA QUINQUENNALE PER LA GESTIONE DI BOUVETTE E MULTISERVIZI.

Si chiede se i medesimi ragionamenti di cui al parere n. 945, col relativa possibilità all'espletamento di gare quinquennali, possano essere applicati anche alle ricerche di mercato effettuate per la concessione di servizi, sempre a titolo non oneroso per l'amministrazione, quali la gestione di bar/bouvette e/o pizzerie oppure di strutture molto più articolate che necessitano di una gestione multiservizi. Nello specifico, nell'ambito di quest'ultima tipologia, si dovrebbe poter garantire, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il servizio di reception, la gestione di foresteria con pensione completa e mezza pensione, la ristorazione con servizio al tavolo e/o self service, la gestione di attrezzature da spiaggia, ulteriori servizi ausiliari a vario titolo necessari. Una gara quinquennale, rispetto alla triennale indicata in alcune disposizioni interne probabilmente superate dal D.lgs. 50/2016 e smi, oltre ai vantaggi già analizzati nel predetto parere parrebbe, ai sensi dell'art. 168 co. 2 del nuovo Codice, essere oggetto in una modalità d'affidamento meno complessa, in ragione del mancato obbligo di presentazione del piano economico-finanziario da parte degli operatori economici partecipanti. Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 29/10/2020 - RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 133 DEL D.LGS.163/06

L’art. 23 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 216 comma 27-octies, si applica l’articolo 216 comma 4; l’art. 216 comma 4 suddetto stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; l’art. 32 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), tutt’ora in vigore, prevede che il computo metrico estimativo venga redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’art. 133, comma 8, del codice dei contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Si chiede se quanto disposto dall’art. 133 comma 8, che risulta abrogato ma che è richiamato nell’articolo 32 del Regolamento non abrogato, possa continuare ad essere applicato, secondo quanto disposto dall’art. 216 comma 4 del Codice.


QUESITO del 05/07/2020 - DISTINZIONE COSTI E ONERI SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19

Nel leggere il Protocollo per il contenimento della diffusione del covid19 sui cantieri, emesso dal MIT il 19.3.2020, si riscontra che gli oneri di sicurezza aumenteranno. Si chiede di chiarire se tali oneri siano da ritenersi a carico dell'impresa (quali oneri aziendali di sicurezza) o siano da riconoscersi quali oneri della sicurezza a carico della committenza. Laddove fosse da ricondursi a carico della Stazione appaltante committente si chiede, per i contratti in essere, se sia possibile procedere con una modifica ex art. 106 co. 1 "varianti in corso d'opera".


QUESITO del 20/10/2018 - APPALTO GESTIONE UFFICIO IAT. COSTO DEL PERSONALE (ART.23, C.16 CODICE CONTRATTI) (COD. QUESITO 386) (23.16)

Il Comune di Langhirano (PR) intende bandire una gara d’appalto per affidare ad un soggetto esterno la gestione dell’ufficio di informazione e accoglienza turistica. Ex art. 23 c. 16 Codice contratti, la stazione appaltante è tenuta ad individuare i costi della manodopera sulla base delle tabelle approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso articolo precisa che “in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”. Non risulta che il Ministero abbia definito il costo degli addetti all’informazione e all’accoglienza turistica: l’unica tabella riconducibile espressamente al settore turistico riguarda le aziende alberghiere (a nostro avviso fattispecie inapplicabile). Sappiamo che alcuni operatori turistici applicano il contratto del settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, per il quale il Ministero ha approvato specifiche tabelle. Nel merito si chiede parere in ordine alle seguenti questioni: 1) esiste un contratto collettivo applicabile agli addetti all’informazione e all’accoglienza turistica? 2) in assenza di un contratto specifico, quale contratto “assimilabile” si ritiene idoneo per la quantificazione del costo della manodopera?


QUESITO del 03/10/2018 - PARAMETRO A) PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DESUNTA DA MAX 3 SERVIZI PER APPALTO SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (COD. QUESITO 373)

In caso di gara di appalto avente ad oggetto progetti integrali,che prevedano cioè prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, la stessa linea guida Anac ci dice che il parametro di valutazione A) dovrebbe essere suddiviso in sub-criteri: piano architettonico, strutture e impianti.Poichè ci si pone nella prospettiva che la maggior parte dei concorrenti sia costituita in RTP, dove il mandatario fa architettonico e i mandanti strutture e impianti, ci chiediamo come sia posssibile con un servizio valutare i tre diversi profili che presupporrebbe che fossero svolti dallo stesso gruppo di lavoro (il che se possibile nelle grandi società strutturate che coprono tutte le figure per gli RTP il gruppo di lavoro che concorre può non coincidere con quello in gara).Pertanto per effettuare una valutazione ci chiediamo se sia possibile chiedere più di 3servizi (5 o più), ovvero: 2 servizi per profilo E.08, 1 servizio per S.03,1 per IA.02 e 1 per IA.03. Condizione di valutazione che il professionista che ha svolto il servizio sia lo stesso che progetta la categoria. Posso chiedere più di 3 servizi per professionalità?


QUESITO del 14/09/2018 - INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 16 DEL D.LGD. 50/2016 NEGLI ACCORDI QUADRO (COD. QUESITO 368) (23.16 - 54)

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'operatore, deve indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera. La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5. Si richiede se tale procedura deve essere applicata anche nel caso di gara per accordo quadro per lo svolgimento delle attività di manutezione ordinaria e pronto intervento di alloggi ERP, per la quale c'è incertezza sulla tipologia delle opere che le imprese andranno ad eseguire e quindi sulla determinazione dei relativi costi della manodopera. Nel caso in cui si ritenga indispensabile attuare ugualmente la procedura si richiedono le modalità di determinazione dei costi della manodopera mediante l'utilizzo del prezziario regionale.


QUESITO del 11/07/2018 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA (83)

Per l'affidamento di un servizio rientrante tra quelli architettonici e ingegneria come descritto in oggetto (CPV 71312000-8), di importo sotto soglia di € 219.000,00 Iva esclusa, si chiede se è possibile ricorrere a una RDO aperta sul MePA con i requisiti di partecipazione previsti per gli affidamenti superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, come indicato dalle linee Guida Anac n. 1 aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018.


QUESITO del 07/05/2018 - APPLICAZIONE PREZZIARIO PER VARIANTE LAVORI (COD. QUESITO 293)

ho un'opera pubblica il cui progetto definitivo è stato approvato nel 2010; alla data odierna (7 maggio 2018) il D.LL. sta predisponendo una variante in corso d'opera ove sono comprese lavorazioni diverse da quelle del progetto originario; premesso che la Regione xx ha approvato un prezziario nel 2010 e l'ultimo, tutt'ora vigente, nell'anno 2012, si chiede di sapere se oggi, per le lavorazioni non comprese nell'elenco prezzi del progetto definitivo approvato nel 2010 (dopo l'approvazione del prezziario 2010) debba essere utilizzato il prezziario 2010 o quello del 2012


QUESITO del 03/05/2018 - COSTO DELLA MANODOPERA (COD. QUESITO 232) (23.16 - 95.10)

Il problema del costo della manodopera ha generato alcune perplessità, successivamente all’entrata in vigore del decreto correttivo (d.lgs. n. 56/2017).Tutto nasce dall’inserimento nel comma 16 dell’articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, del Codice dei contratti.Ma la Delibera n. 1098 del 26 ottobre 2016 dell'ANAC è ancora vigente. In definitiva come dobbiamo comportarci in fase di determinazione dell'importo soggetto a ribasso. La Manodopera, così come gli oneri per la sicurezza, va scorporata?


QUESITO del 16/04/2018 - DECRETO L. 50/2016 - TIPO DI PROGETTAZIONE APPROVATA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO ANNUALE OK (COD. QUESITO 282) (21.3 - 23.3)

Per sapere come comportarsi, in attesa del decreto di cui all'art. 23 c. 3 del D.l. 50/2016, al fine dell'inserimento nell'elenco annuale in base al tipo di progettazione approvata. In pratica, per ora, devo continuare a tener conto di quanto indicato dall'ex art.128 c. 6 e 7 del D.lgs.163/2006 con i suoi livelli di progettazione e quando uscirà il predetto decreto applicare l'art. 21 c. 3 del D.l 50/2016? Cordiali saluti.


QUESITO del 12/04/2018 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - VERIFICA (COD. QUESITO 277) (23 - 26.9)

Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica va fatta la verifica preventiva?


QUESITO del 11/04/2018 - DECRETO 16/01/2018 N.14 - LIVELLI DI PROGETTAZIONE (COD. QUESITO 273) (23.3)

per sapere come comportarsi in attesa del decreto di cui all'art. 23 c. 3 del Dl 50/2016, per rispettare quanto indicato dal decreto in oggetto all'art.3 c. 8 lett. c. In pratica i vecchi livelli di progettazione come si rapportano con quelli futuri in questa situazione transitoria ?


QUESITO del 26/03/2018 - D. LGS. 50/2016 E SMI, ART. 113. (COD. QUESITO 253) (23.11 - 113.1)

Con il presente quesito si chiede se i costi per prestazioni tecniche ( progettazione, direzione lavori, sicurezza, ecc. ) fornite dal personale dipendente della stazione appaltante possano gravare o meno sul finanziamento con riferimento al D. Lgs. 50/2016 e smi, art. 113, comma 1, dove è previsto che: "1. Gli oneri inerenti alla progettazione, ……. alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti" Ed ancora all'art. 23, comma 11 statuisce: "11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ……., alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima". In estrema sintesi, si chiede se sia possibile riconoscere alla Stazione appaltante il costo del proprio personale, in termini di monte ore da computare sullo stipendio, utilizzato per la progettazione e/o direzione lavori ecc., tra le spese riconosciute per la realizzazione dell'opera finanziata. si resta in attesa di un cortese riscontro.


QUESITO del 12/03/2018 - SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CAUZIONE PROVVISORIA (23 - 93.10)

Dobbiamo procedere all'indizione di una gara, mediante procedura negoziata, relativa al servizio di progettazione urbanistica finalizzato alla redazione del nuovo Piano Strutturale e alla redazione del Piano Operativo Comunale, inquadrato come un appalto di servizi di architettura ed ingegneria. Il Rup ci ha indicato tra i requisiti di capacità economico-finanziaria da chiedere per la partecipazione alla procedura, il possesso da parte dei concorrenti di adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali. Pur trattandosi di un appalto il cui importo è inferiore ai 100.000 euro, abbiamo, per la disciplina dell'avvalimento, tratto indicazioni dal bando tipo n. 3 dell'ANAC. Dalla lettura dell'art. 93, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC (per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), al principio generale di cui all'art. 4.1, e del bando tipo n. 3, all'art. 8 (Avvalimento), si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti: 1) Su quali basi si concilia la previsione contenuta nell'art. 93 (rubricato "Garanzia per la partecipazione alla procedura"), comma 10 del Codice sopra detto, "Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile Unico del procedimento" e quanto previsto dall'art. 4.1. delle Linee Guida di cui sopra, in cui si scrive che, nelle procedure di affidamento richiamate dall'articolo 93, comma 10, suddetto "la stazione può chiedere soltanto la prestazione di una coperatura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi [...] ma non anche la c.d cauzione provvisoria" con quanto, viceversa, è previsto nel bando tipo n. 3, in cui, a proposito dell'avvalimento, si legge "Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice", dove la garanzia non può che essere quella cd "provvisoria" di cui all'art. 93 del Codice? 2) Nel caso in cui fosse confermato che per l'affidameno dei servizi di cui all'art. 93, comma 10 del Codice e all'art. 4.1. delle linee Guida n. 1 dell'ANAC, effettivamente non si debba richiedere la cauzione cd "provvisoria", si possono equiparare a tali servizi (che nella loro dizione sembrerebbero riferirsi alla progettazione di lavori pubblici) anche i servizi oggetto della nostra gara, funzionali non alla realizzazione di un'opera pubblica, bensì ad un intervento in materia urbanistica?


QUESITO del 25/01/2018 - PREZZARIO REGIONALE E CAM (COD. QUESITO 176)

L'art. 23, comma 7, del Dlgs 50 prescrive l'utilizzo dei Prezzari REgionali per l'individuazione dei prezzi unitari. Il DM 11 ottobre 2017 impone l'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi per le opere pubbliche e prevede, tra l'altro, l'impiego di materiali con caratteristiche ambientali diverse da quelle dei materiali considerati nei Prezzari. in particolare, il Prezzario 2018 della Toscana e, quasi certamente, anche quello del 2019, non saranno riferiti ai materiali CAM. si tratta, quindi, di render eimpossibile la verifica dei progetti ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50. di fronte a questa evidente aporia, una possibile soluzione potrebbe essere quella di applicare i prezzi del Prezzario, specificando, tuttavia, che i materiali impiegati, anche se non espressamente indicato nelle singole voci di elenco, dovranno comunque rispettare i CAM. Si chiede se questa soluzione può essere considerata lecita e legittima (dato che, ovviamente, non garantisce la congruità ed adeguatezza dei prezzi, come richiesto invece dall'art. 26 del Dlgs 50). Si chiede se, in alternativa, esistno altre soluzioni legittime e praticabili, in attesa che i futuri Prezzari recepiscano le indicazioni dei cam.


QUESITO del 16/01/2018 - DONAZIONE PROGETTO SERVIZI DI INGEGNERIA (COD. QUESITO 158) (23 - 157.3)

E’ possibile che un’associazione senza fini di lucro, in convenzione con il Comune (convenzione per la gestione degli spazi adibiti ad attività) proponga di: - incaricare lei stessa uno studio di progettazione per l’ingegneria al fine di redigere la progettazione per la riqualificazione degli spazi adibiti ad attività (di proprietà del Comune) e donare a titolo gratuito il progetto, secondo il quale il Comune bandirà la gara per i lavori, secondo i criteri del DLGS 50/2016? - trattandosi di associazione senza fini di lucro, può incaricare un progettista di sua fiducia indipendentemente dall’importo della progettazione? - il fatto che la prestazione, dunque il progetto, venga donato gratuitamente al comune, svincola dall’applicazione del Codice appalti?


QUESITO del 27/09/2017 - UFFICOO DEL R.U.P. POTERI DELIBERATORI (COD. QUESITO 28) (30 - 31.1 - 31.3 - 31.4 - 23.16)

Il Comune intende appaltare la gestione dei servizi educativo ed ausiliaro presso il nido d'infanzia comunale. Il valore dell'appalto, a base di gara, considerate le disponibilità finanziarie, è molto basso: da indagini di mercato, presumibilmente, in caso di aggiudicazione, il valore offerto non consentirebbe alla ditta appaltatrice di coprire tutti i costi gestionali. L'Amministrazione intende far pubblicare comunque il bando. In caso di parere tecnico negativo espresso dal responsabile del servizio sulla delibera di Giunta comunale di indirizzo, il responsabile stesso potrebbe essere costretto a diventare il R.U.P. e a firmare il bando? Il R.U.P. che emana un bando simile potrebbe incorrere in qualche responsabilità?


LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
MANUTENZIONE ORDINARIA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oo-quater) del Codice: fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e so...
QUADRO ESIGENZIALE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ggggg-nonies) del Codice: il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla...
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
CICLO DI VITA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. hhhh) del Codice: tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, del...
CONCORSI DI PROGETTAZIONE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ddd) del Codice: le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanisti...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...