Art. 155. Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione

1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonché l'articolo 78.

2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.

4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:

a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;

b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;

c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;

d) assume le decisioni anche a maggioranza;

e) redige i verbali delle singole riunioni;

f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;

g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Relazione

L'articolo 156 (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione) determina la composizione della commissione giudicatrice. In particolare, prevede che la commissione giudicatrice sia composta...

Commento

L'articolo 155 recepisce l'articolo 81 della direttiva 2014/24/UE determinando la composizione della commissione giudicatrice ed innova quasi del tutto l’articolo 106 del previgente Codice dei contrat...
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Giurisprudenza e Prassi

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - ANONIMATO - SI DEVE VALUTARE L'ASTRATTA IDONEITA' DI UN SEGNO A IDENTIFICARE IL SOGGETTO OFFERENTE (155.4)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Con riguardo alla valutazione delle prove scritte nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale, come osservato anche dall’Adunanza plenaria (nella sentenza 20 novembre 2013, n. 26), in relazione alle quali la giurisprudenza afferma costantemente che la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto, tale da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento. In sostanza, in questi casi la riconoscibilità dell'autore dell’elaborato ne presuppone l'intenzionalità, desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell'elaborato stesso a un determinato soggetto (cfr. la citata sentenza dell’Ad. plen. n. 26 del 2013).

Nondimeno, le censure sono infondate anche se si aderisca a tali argomentazioni. In particolar modo, è dirimente la presenza (all’interno della c.d. “relazione di contesto”) del nominativo del consulente Enrico Alleva, idonea a rivelare la riconducibilità dell’offerta in capo a uno specifico concorrente (sia perché nella stessa relazione il consulente è indicato come «componente di questo gruppo di lavoro», sia perché il dato è confermato nel DGUE presentato dal raggruppamento Bollinger).

Ciò che occorre valutare, come anticipato, è la astratta idoneità del segno o dell’indicazione apposta dal concorrente a identificare il soggetto che ha predisposto l’offerta. E, nel caso di specie, non sembra dubbio che il nominativo del consulente sia particolarmente adeguato a consentire (in astratto, come precisato) la riconoscibilità dell’elaborato e la riconducibilità al suo autore (si veda in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137, secondo cui ciò che rileva non è nemmeno la identificabilità dell'autore dell'elaborato, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione).

A nulla rileva, pertanto, che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato (il che svaluta anche l’argomento dell’appellante secondo cui il contenuto del DGUE non avrebbe dovuto essere a conoscenza della commissione giudicatrice, che – quindi - non avrebbe potuto risalire all’offerente).

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - I NOMI DEI CONCORRENTI DEVONO ESSERE CONOSCIBILI PER VERIFICARE L'EVENTUALE CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMMISSARI (46)

ANAC DELIBERA 2023

Tenuto conto del disposto dell'art. 155 del d.lgs. 50/2016 e dell'avviso espresso dall'Autorità in ordine ai profili applicativi della norma, come sopra illustrato, sembra non contrastare con il dato normativo di riferimento, consentire la conoscibilità dei concorrenti da parte dei commissari già nella fase di accettazione dell'incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali da esaminare, applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici.

In tal modo i commissari all'atto dell'accettazione dell'incarico, sarebbero in grado di rendere la dichiarazione in ordine alla insussistenza di una situazione di incompatibilità/conflitti di interessi in maniera compiuta e consapevole, a garanzia dell'imparzialità di giudizio e della trasparenza dell'attività svolta, nel rispetto comunque del principio dell'anonimato sancito dalla disposizione dell'art. 155, comma 4 del Codice.

La regola dell'anonimato dei progetti sarebbe in tal modo comunque rispettata, garantendo l'imparzialità delle valutazioni della commissione giudicatrice, in quanto in grado di sottrarre l'esame delle proposte progettuali a possibili interferenze connesse alla conoscenza dell'identità dei concorrenti da cui le stesse provengono.

È appena il caso di aggiungere che la soluzione proposta appare in linea anche con le previsioni del nuovo Codice.

Il d.lgs. 36/2023, in vigore dal 1° luglio 2023, secondo le previsioni contenute negli articoli 226 e 229 dello stesso, contempla infatti all'art. 46 la nuova disciplina del concorso di progettazione, ribadendo per i profili in esame quanto già stabilito dall'art. 155, comma 4 del d.lgs. 50/2016, mediante rinvio espresso, contenuto al comma 1, alle direttive appalti e concessioni del 2014.

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - VIOLAZIONE DELL’ANONIMATO -PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ (155.4)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2021

La sanzione espulsiva deriva dal vincolo inderogabile scolpito a livello normativo (art. 155 Codice 50/2016), attuato dal Disciplinare che ha specificato, in modo opportuno, i segni/indicazioni da evitare. Con tutela del principio di uniformità del giudizio tecnico sulle proposte progettuali.

Nel caso di specie sono state innumerevoli le indicazioni apposte che possono suggerire l’identità del concorrente (date di fondazione, di laurea e di abilitazione) tassativamente e specificatamente inibite dalla norma del disciplinare.

L’Organigramma del gruppo è uno degli otto documenti che debbono, necessariamente, comparire all’interno della “busta tecnica” a pena di esclusione. Per la valutazione delle professionalità la Commissione poteva assegnare fino a un massimo di 10 punti.

In riferimento alla compilazione della tavola – organigramma del gruppo di lavoro, il disciplinare specificamente individuava, tra i vari casi di violazione della regola dell’anonimato, proprio le date di laurea, nonchè le altre indicazioni che possano suggerire l’identità del ricorrente.

In ordine all’organigramma del gruppo di lavoro il Disciplinare specifica che “devono essere illustrate le competenze e il ruolo dei componenti del gruppo, ma senza riportare notizie o fatti tali da poter svelare o suggerire l’identità dei concorrenti”.

Per poter considerare segni, simboli e indicazioni come finalizzati alla propria identificazione occorre che sussistano i presupposti dell’idoneità del segno di riconoscimento e dell’intenzionalità dell’utilizzo.

Il Consiglio di Stato, in merito all’ identificazione di tali requisiti ha affermato, con la sentenza n. 4331/2018, che “La giurisprudenza ha messo in luce, rispetto al primo elemento, che quel che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato; e che, quanto al secondo elemento, è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato” (cfr. Cons. Stato, IV, n. 5137/2015; V, n. 202/2014, n. 652/2018).

I segni contestati si trovano nell’Organigramma del gruppo di lavoro inserito all’interno della Busta B “Busta Tecnica”. L’organigramma del gruppo di lavoro costituisce documento essenziale dell’offerta tecnica “a pena di esclusione”( Disciplinare documento “e” al par. 8.2.

E la norma contenuta nel par. 8.2 punto e) del disciplinare individua le modalità redazionali dell’organigramma, disponendo espressamente che la composizione del gruppo di lavoro sia individuata in forma anonima e ribadisce ulteriormente l’esigenza dell’anonimato specificando che i ruoli e le competenze devono essere illustrate “senza riportare notizie o fatti tali da poter svelare o suggerire l’identità dei concorrenti”.

ANONIMATO - IDENTIFICABILITÀ DELL'AUTORE DELL'ELABORATO- ASTRATTA IDONEITÀ DEL SEGNO A FUNGERE DA ELEMENTO DI IDENTIFICAZIONE (155.4)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2019

Secondo la disposizione del disciplinare di gara (…) gli elaborati dell’offerta «dovranno essere anonimi e senza alcun segno di riconoscimento e dovranno essere redatti in lingua italiana. […] In tutti gli elaborati (compresi i relativi file) dell’offerta tecnica Busta B, pena l’esclusione dal concorso, dovranno essere omessi: nomi, proprietà, provenienza o indicazioni tali da svelare o suggerire l’identità del concorrente, come ad esempio date di nascita, date di laurea e similari […] l’impaginazione dei documenti deve essere priva di loghi, simboli, intestazioni a piè di pagina e si devono utilizzare esclusivamente caratteri di colore nero [...]. Si precisa ulteriormente che a garanzia dell’anonimato dovranno essere eliminate anche ai file tutte quelle proprietà che possano contenere indicazioni tali da svelare o suggerire l’identità del concorrente quali ad esempio percorso di archiviazione del file, nome del pc o dell’utente, intestatario delle licenze e segni di qualsiasi genere». La norma del disciplinare, in effetti, non si limita a ribadire la regola dell’anonimato racchiusa nei suoi termini generali nell’art. 155, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, ma stabilisce una serie di prescrizioni formali che (tipicizzando le ipotesi di violazione del principio di segretezza) tendono a circoscrivere i margini di opinabilità che inevitabilmente si presentano nell’applicazione concreta. Peraltro, nella stessa norma del disciplinare si ricorre a un criterio di ordine teleologico, quando si richiede che le indicazioni siano idonee a «svelare o suggerire l’identità del concorrente»; richiamando, quindi, quei criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di anonimato nelle prove scritte nei concorsi pubblici, secondo cui la regola dell’anonimato non può essere intesa in senso assoluto ma occorre verificare la presenza di almeno due elementi: l’astratta idoneità del segno di riconoscimento a fungere da elemento di identificazione; l’intenzionalità, nel senso che deve essere provata l’intenzione del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato. (..) E, nel caso di specie (…) non sussiste il requisito dell’idoneità (anche in astratto, come precisato) delle predette indicazioni, sia ai fini della riconoscibilità dell’elaborato, sia ai fini della riconducibilità al suo autore (si veda in tal senso anche Consiglio di Stato, sez. IV , 12 novembre 2015 , n. 5137, secondo cui ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato, attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta).

LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
COMMISSIONE GIUDICATRICE: Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è af...
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