Articolo 83 Norme applicabili al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

1. In considerazione del particolare status giuridico dello Stato della Città del Vaticano, il Governatorato opera sulla base di un proprio regolamento di attuazione conforme alla presente normativa da emanarsi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni speciali devono essere approvate e modificate con il procedimento di cui agli artt. 3 e 4 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano.

3. Nella individuazione delle funzioni e gli uffici di cui alla presente normativa, si fa riferimento alle disposizioni organizzative proprie del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nel rispetto dei principi di separazione delle funzioni, specializzazione, rotazione e non predeterminazione.
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