Articolo 82 Disposizione per la conclusione di contratti e negozi giuridici

1. L’approvazione ed i poteri di firma dei contratti e dei negozi giuridici sono regolati dalle norme sulle competenze ed attribuzioni di poteri di ciascun Ente.

2. In particolare, per gli Enti afferenti allo Stato della Città del Vaticano si fa riferimento alle norme attuative dell’art. 28 della Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018. Tutti i contratti ed i negozi giuridici devono essere registrati e dovranno pervenire alla Direzione dell’Economia e all’Ufficio Giuridico non appena stipulati.

3. Resta fermo ed impregiudicato quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
Condividi questo contenuto: