Articolo 7 Svolgimento dell’udienza – Poteri istruttori dell’Autorità Giudiziaria

1. L’udienza è pubblica e si svolge secondo le modalità ritenute più idonee dal Tribunale; le parti, ove necessario, discutono oralmente la causa, formulando le loro richieste.

2. Nel caso in cui il ricorrente non si presenti all’udienza all’uopo fissata, il Presidente fissa una nuova udienza entro i quindici giorni successivi; la cancelleria provvede alla comunicazione della nuova data. In caso di mancata partecipazione alla nuova udienza, il ricorso si intende rinunciato e il processo si estingue.

3. L’Autorità Giudiziaria, ai fini istruttori, esercita tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli Enti.

4. L’Autorità Giudiziaria, ove ritenuto necessariopuò richiedere apposite relazioni agli Organismi di vigilanza, ovvero disporre consulenza tecnica.

5. L’Autorità Giudiziaria, in ogni stato del giudizio, può ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione.

6. L’Autorità Giudiziaria, se ritiene illegittimo per contrasto alla normativa sui contratti pubbliciun regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica in relazione all’oggetto dedotto in giudizio e procede alle segnalazioni di cui all’art. 10.
Condividi questo contenuto: