Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. comma introdotto dal DL 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

2. comma abrogato dal DLgs 104/2010 in vigore dal 16/09/2010

Articolo introdotto dalla Legge 69/2009 in vigore dal 04/07/09
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Giurisprudenza e Prassi

RITARDO CONCLUSIONE PROCEDIMENTO - RISARCIMENTO DANNI

CGA SICILIA SENTENZA 2015

Per quanto riguarda specificamente il ritardo nella conclusione della procedura, questo Collegio aderisce all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui anche se l'art. 2-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle Pubbliche amministrazioni, stabilendo che esse sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, la domanda deve essere comunque ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c., per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilita'; di conseguenza l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante). ( ad es. V Sez. n. 1182 del 2015).

INOSSERVANZA TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO - RESPONSABILITÀ DELLA P.A.

TAR CAMPANIA SENTENZA 2014

La risarcibilita' del c.d. danno da ritardo "puro", vale a dire del pregiudizio derivante dal solo fatto dell'inerzia dell'amministrazione e a prescindere dalla spettanza del "bene della vita", oggetto del procedimento (ovvero a prescindere dalla conclusione della procedura concorsuale e dall’effettivo inquadramento quali vincitori), implica l'allegazione e prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilita', compresa l'esistenza del danno, che non è in re ipsa” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 22 gennaio 2014, n. 138). Occorre, cioè, dimostrare che la situazione d’incertezza ingenerata dall'inosservanza del termine di durata del procedimento abbia prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale; nessun seguito puo', allora, avere la pretesa azionata dai ricorrenti, i quali non hanno assolto agli oneri processuali, limitandosi a rivendicare il diritto al risarcimento sulla scorta di una non meglio precisata situazione di precarieta' e incertezza, senza neppure accennare alla natura del pregiudizio che ne sarebbe derivato e senza fornire al riguardo alcun principio di prova.

Secondo orientamento giurisprudenziale condiviso: - “se è vero che l'art. 2 bis della l. n. 241/1990 rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle Pubbliche amministrazioni, stabilendo che esse e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, tuttavia, la richiesta di accertamento del danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento legittimo e favorevole, se, da un lato, deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi per l'ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall'altro, in ossequio al principio dell'atipicita' dell'illecito civile, costituisce una fattispecie "sui generis", di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilita'. Di conseguenza l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi "iuris tantum", in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante)” (Cons. di St., sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63); - cio' significa che, “l’art. 2-bis, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, nel prevedere il danno per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento, non collega, pero', l'ipotesi risarcitoria al mero superamento del termine procedimentale (senza che sia intervenuta l'emanazione del provvedimento finale), ma pone l'inosservanza del termine normativamente previsto come presupposto causale del danno ingiusto eventualmente cagionato "in conseguenza" dell'inosservanza dolosa o colposa di detto termine” (Cons. di St., sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2543). In altri termini, la sola violazione del termine di durata del procedimento, di per se', non dimostra l'imputabilita' del ritardo, potendo la particolare complessita' delle attivita' prescritte o il sopraggiungere di evenienza non imputabili all'Amministrazione escludere la sussistenza della colpa.

INOSSERVANZA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO - RISARCIMENTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2014

L’art. 2-bis l. 7agosto 1990 n. 241, afferma (comma 1) che le pubbliche amministrazioni (e gli altri soggetti indicati) “sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto, cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.

Il successivo comma 1-bis, introdotto dall’art. 28 d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013, prevede, nei soli procedimenti ad istanza di parte, e con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, il riconoscimento di un indennizzo, nei modi e alle condizioni successivamente stabiliti, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento.

Come appare evidente, la norma di cui al comma 1 non collega l’ipotesi risarcitoria al mero superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo (senza che sia intervenuta l’emanazione del provvedimento finale), ma pone l’inosservanza del termine normativamente previsto come presupposto causale del danno ingiusto eventualmente cagionato “in conseguenza” dell’inosservanza dolosa o colposa di detto termine.

SILENZIO DELLA PA - AZIONE RISARCITORIA

TAR VENETO SENTENZA 2010

Per orientamento giurisprudenziale consolidato l’azione risarcitoria è inammissibile nel rito speciale ex art. 21 bis della l. n. 1034/1971 in quanto quest’ultimo, per la sua natura accelerata e semplificata, puo' riferirsi solo all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, e non consente l'esame di domande ulteriori, quale quella di risarcimento del danno, che devono trovare la loro collocazione nell'ambito del rito ordinario, in pubblica udienza, e non in camera di consiglio (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 28 aprile 2008, n. 1873; TAR Lazio, sez. II, 5 dicembre 2007, n. 12568; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 28 maggio 2007, n. 4696; TAR Campania, Salerno, sez. II, 16 giugno 2006, n. 847; TAR Lazio, Roma, sez. III, 18 maggio 2006, n. 3555; TAR Puglia, Bari, sez. III, 08 febbraio 2006, n. 399).

Tale orientamento non puo', ad avviso del Collegio, ritenersi superato alla luce della novellazione della legge fondamentale sul procedimento amministrativo e, segnatamente, dell’introduzione dell’art. 2 bis. La nuova previsione legislativa (che, come si vede, non modifica affatto il procedimento di cui all’art. 21 bis) non risponde alla ratio di riconoscere un ristoro per la riparazione di un danno da riconnettere, in re ipsa, alla scadenza del termine suddetto. Essa sembra piuttosto affermare il principio della risarcibilita' del danno prodotto dal ritardo o dall’inerzia dell’amministrazione in se' considerati, superando cosi' la prevalente giurisprudenza del giudice amministrativo, consolidata a partire dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2005, propensa al riconoscimento della risarcibilita' del danno da ritardo solo nel caso in cui infine sia stato conseguito il provvedimento richiesto, o, almeno, mediante un giudizio prognostico, si possa affermare la spettanza del bene della vita oggetto dell’istanza del privato medesimo.