Art. 10. (Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

1. Dopo l'articolo 353 del codice penale é inserito il seguente: «Art. 353-bis. - (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione é punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».
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