Giurisprudenza e Prassi

CRONOPROGAMMA ILLEGGIBILE - DOCUMENTO IRREGOLARE E INVALIDO - ESCLUSIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Il secondo motivo di appello (pur costruito come articolazione separata del primo), che si esamina nonostante il carattere assorbente, ai fini della decisione, del mezzo scrutinato, critica la statuizione di primo grado che ha respinto il motivo svolto avverso l’offerta temporale (sub-criterio di valutazione “D”) della società V., contenuta sempre nella busta “B”, priva del cronoprogramma, o comunque recante un documento illeggibile, prescritto a pena di esclusione dall’art. 15.B del disciplinare di gara, senza che possa desumersene il contenuto (relativo alla descrizione diacronica della distribuzione dei lavori) da altri elementi dell’offerta. Anche tale motivo è fondato. Il disciplinare, con riferimento al punto “D. Riduzione dei tempi di esecuzione”, sempre inserito all’art. 14.2, dispone, con riguardo al contenuto dell’offerta tecnica, che «il concorrente dovrà depositare un’offerta temporale in cui indica (espressa in giorni di esecuzione) il tempo di esecuzione offerto rispetto a quello del C.S.A., corredata da un cronoprogramma. Il tempo offerto dal concorrente diverrà, se aggiudicatario, il nuovo termine contrattuale a tutti gli effetti in sostituzione del termine indicato nel CSA» ed il «cronoprogramma aggiornato ai nuovi termini contrattuali proposti». Aggiunge, ancora una volta evidenziandolo in grassetto e sottolineato, che «la mancata presentazione di tutta o di parte della documentazione dell’offerta tecnica in relazione al parametro comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara». Il cronoprogramma era dunque previsto a pena di esclusione dalla lex specialis, che all’art. 15.B), già supra ricordato, sanzionava con l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata presentazione di tutta o parte della documentazione dell’offerta tecnica in relazione al parametro (oggetto di esame). La sentenza ha ritenuto che non si potesse formalmente parlare di mancata allegazione del cronoprogramma poiché il documento non leggibile, consistente in un diagramma di Gannt, non era l’unico contenente la descrizione temporale della distribuzione dei lavori, esistendo comunque la relazione descrittiva dell’offerta temporale dalla quale era evincibile il tempo di realizzazione dell’opera e le fasi di realizzazione della medesima. L’assunto non è condivisibile, in quanto dall’offerta tecnica della Vella è evincibile solamente il tempo di esecuzione (173 giorni) ed il modus procedendi in ordine all’allestimento del cantiere, difettando quelle informazioni, ritenute essenziali, sull’andamento complessivo dei lavori (suddiviso per fasi) commisurato ai tempi di realizzazione; difetta dunque, al di là di ogni inutile formalismo, l’elemento “quantitativo temporale” che costituisce il quid proprium del cronoprogramma. Né può utilmente distinguersi tra mancata allegazione del documento e sua illeggibilità, in quanto in una procedura informatizzata un documento illeggibile già nella creazione del file comporta l’esclusione dell’offerta, tanto più ove non sia contestato che il problema discenda dal mancato funzionamento del sistema; si tratta infatti di un documento tecnicamente irregolare (Cass., I, 16 dicembre 2020, n. 28721), ma sostanzialmente invalido (Cons. Stato, V, 21 giugno 2017, n. 3042).

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