Giurisprudenza e Prassi

SELF-CLEANING - NECESSARIA VALUTAZIONE DELLA PA DELLE MISURE ADOTTATE - NO AUTOMATICA ESCLUSIONE (80.7)

TAR TOSCANA SENTENZA 2021

I fatti che emergono dalla richiesta di rinvio a giudizio dell’amministratore unico della ricorrente sono certamente suscettibili di incidere sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante. Egli è imputato per avere alterato fraudolentemente la regolarità di una procedura di affidamento inducendo una stazione appaltante ad invitare imprese di cui conosceva la mancanza di interesse per il contratto da aggiudicare, ma al quale era interessata la ricorrente che non avendo possibilità di eseguirlo, si era accordata per farli eseguire integralmente ad altra impresa. Inoltre è imputato della violazione della normativa sul subappalto.

Questi sono elementi suscettibili di spiegare influenza diretta sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e che per tale ragione ben possono essere negativamente apprezzati dalla stazione appaltante. È stato stabilito che anche il rinvio a giudizio, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dall’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, può incidere sulla moralità professionale dell’impresa (T.A.R. Toscana I, 14 febbraio 2020 n. 203). A fronte di tali circostanze non occorreva una motivazione particolare per disporre l’esclusione della ricorrente poiché le condotte ascritte al suo legale rappresentante, si ripete, sono suscettibili ictu oculi di incidere sulla trasparenza e l’imparzialità delle procedure di gara e, quindi, sull’affidabilità dell’impresa. In tale situazione spettava alla ricorrente dimostrare l’estraneità dell’interessato ai fatti ascrittigli, cosa che non è avvenuta.

Il primo motivo deve quindi essere respinto.

A fronte della richiesta di chiarimenti inoltrata dalla stazione appaltante, prima dell’esclusione, con nota -OMISSIS-, la ricorrente ha rappresentato di avere adottato misure di self cleaning (nota 10 febbraio 2021) le quali, però, non sono state prese in esame dalla stazione appaltante. Né nel verbale della seduta di gara in data -OMISSIS-, nel corso della quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente, né nella nota di comunicazione dell’esclusione -OMISSIS- inviata da Anas, la stazione appaltante prende posizione in ordine a tali misure, limitandosi unicamente a richiamare l’esistenza del rinvio a giudizio a carico dell’amministratore unico della ricorrente stessa. La sua esclusione è quindi illegittima per tale motivo.

La stazione appaltante avrebbe dovuto valutare le misure adottate al fine di prevenire successivi eventi in grado di incidere sulla sua affidabilità professionale ma a tanto non ha provveduto, se non in sede processuale con memoria depositata il 7 maggio 2021. Le argomentazioni in essa contenute, tuttavia, non possono essere prese in considerazione perché costituiscono inammissibile motivazione postuma del provvedimento amministrativo (sull’inammissibilità della motivazione postuma, ex multis, C.d.S. III, 29 settembre 2020 n. 5719; T.A.R. Lombardia-Milano II, 11 febbraio 2021 n. 388; T.A.R. Lazio-Roma III, 4 gennaio 2021 n. 98).

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, nei sensi sopra esposti, e deve essere annullato il provvedimento di esclusione pronunciato a carico della ricorrente.



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