Art. 17 Verifica di conformità degli aeromobili e prove di controllo militare

1. Anche in caso di esito favorevole della verifica di conformità, l'organo di verifica può prevedere una ulteriore prova di controllo militare sugli aeromobili, prima dell'accettazione, volta ad accertare il perfetto funzionamento degli apparati e delle loro parti nonché la piena rispondenza alle prescrizioni contrattuali di tutte le installazioni di bordo.

2. La decisione dell'organo di verifica in ordine alla esecuzione o meno della prova di cui al comma l é annotata in calce ai verbali di verifica.

3. In caso di esito non favorevole della prova di cui al comma 1, l'organo di verifica può sospendere l'accettazione dell'aeromobile. L'accettazione può essere rifiutata se, in una seconda prova di controllo, risultano confermati gli inconvenienti riscontrati in occasione della prima.

4. Se é presente idonea professionalità nell'ambito dell'organo di verifica, essa, ai fini dell'espletamento delle prove in volo, può far parte dell'equipaggio come osservatore ovvero come pilota.
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