Art. 16 (R) Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi

1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché' a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.

(articolo introdotto dal Il DLgs 196/2003 in vigore dal 01/01/2004)
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