Art. 101 (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione

1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza é divenuta irrevocabile o il decreto é diventato esecutivo.
Condividi questo contenuto: