Art. 80 Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e per l'incremento della protezione delle forze

1. In funzione dell'urgenza, dichiarata dal comandante del contingente o dell'organo di vertice sovraordinato, gli interventi sono disposti direttamente dal comandante delle forze dispiegate, sulla base dei fondi accreditati al comando stesso e delle capacità tecniche di cui dispone.

2. Degli interventi di cui al comma 1 è data immediata comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici di Forza armata, cui vanno, altresì, trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.
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