Art. 70 Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori relativamente a prelievi di materiali dai magazzini dell'Amministrazione.

2. Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a firma del direttore dei lavori, trascritte in apposito registro e conservate complete dei riscontri di quietanza.

3. A corredo di ogni singola fattura sono conservate le copie degli atti concorsuali che hanno portato alla scelta del fornitore per l'acquisto dei materiali e i certificati di collaudo dei materiali, ove previsto, o i buoni di acquisto di cui al comma 5.

4. L'acquisto dei materiali è regolato da lettera ordinativo fino all'importo di 3.500 euro e da scrittura privata per importi superiori.

5. Nel caso di piccole provviste e di noli per importi non superiori a 1.500 euro, la fornitura è attuata con buoni di acquisto emessi dal direttore dei lavori o da suo delegato nei confronti dei fornitori. Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro è di durata inferiore, il fornitore emette fattura con riferimento ai buoni di acquisto emessi durante il mese.
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