Art. 67 Lavori effettuati a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di truppa

1. I lavori effettuati direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da apposite unità che vi provvedono operando in amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purché questi ultimi siano già previsti nei progetti approvati, utilizzando le procedure di cui agli articoli 65 e 66, applicate anche contemporaneamente e senza i limiti di importo ivi previsti.

2. I lavori effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti sotto la responsabilità di un unico responsabile del procedimento che, di norma, è il comandante del reparto, il quale si avvale di personale di adeguata professionalità, militare e civile, della Difesa. Il personale militare può essere costituito anche da militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione.

Per l'esecuzione dei lavori è, altresì, possibile assumere personale occasionale la cui assunzione è sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. I materiali e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione, o qualora non disponibili, acquistati o noleggiati su piazza con procedure in economia, senza limiti di importo, nei quantitativi strettamente necessari.

3. Nell'espletamento delle procedure di affidamento in economia necessarie per l'esecuzione dei lavori da eseguire a mezzo dei reparti del Genio sono adottate idonee forme di pubblicità, purché compatibili con le esigenze di urgenza e riservatezza.
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