Art. 55 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

1. Ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del regolamento generale, per stazione appaltante si intende l'ente utente.

2. L'organo di collaudo, qualora costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 230 del regolamento generale ed effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti per l'Amministrazione e senza violare i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, e vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, con il quale riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni.

3. Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti l'importo di un milione di euro.
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