Art. 52 Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 226 del regolamento generale, in caso di gravi discordanze l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce all'autorità che gli ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento per l'esecuzione, formulando le sue proposte.
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