Art. 12 Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture

1. Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano l'azione di vigilanza sui lavori di minuto mantenimento e di manutenzione ordinaria.

2. Particolari azioni di verifica sono comunque svolte da Geniodife sull'esercizio di impianti speciali, in relazione a specifiche norme di prevenzione antinfortunistica e igiene sul lavoro, ferme restando le competenze degli organismi specificatamente costituiti dall'amministrazione della Difesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 13, comma 1-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare.

3. La mancata osservanza delle norme comporta la sospensione dell'esercizio dell'impianto. Eventuali autorizzazioni per l'esercizio in deroga possono essere concesse esclusivamente da Geniodife, che ne determina altresì i limiti e le condizioni.
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