Art. 127 Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione del contratto

1. Nel caso di accertata malafede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, salve le eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto pagando quanto già verificato e accettato e escutendo la cauzione, ovvero trattenendo, sugli eventuali crediti dell'esecutore, una somma pari all'importo della cauzione non versata.

2. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni concernenti l'esclusione dalle gare di cui all'art. 38, comma 1, lettera f), del codice.
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