Art. 93 Società tra concorrenti riuniti o consorziati

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

5 La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 8.
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

INTERPRETAZIONE ART.93 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI

AVCP SENTENZA 2014

In materia di contratti pubblici, vige il principio generale di incedibilita' dei contratti sancito dall’art. 118, comma 1, del D. lgs. n. 163/2006, a pena di nullita' della cessione, richiedendosi, in caso di deroga, la previsione espressa del legislatore. L’espressa esclusione che il subentro nella titolarita' della concessione costituisca cessione del contratto, ribadita nel terzo comma dell’art. 156 sembra quindi sottolineare che si tratta di un’ipotesi eccezionale e derogatoria rispetto a detto principio generale. Non puo' porsi un parallelo tra l’art. 93 del d. P.R. n. 207/2010 e l’art. 156 del D. Lgs. n. 163/2006, date le differenti finalita' delle societa' disciplinate dalle due norme; infatti, la norma di cui all’art. 93 prevede il subentro della societa' nell’esecuzione del contratto, mentre l’art. 156 del D.lgs. n. 163/2006, stabilisce che la societa' di progetto diventa la concessionaria a titolo originario; tutto cio', considerate le differenti finalita' dei soggetti societari che, nel caso della societa' tra concorrenti riuniti, sono pienamente raggiunte da una societa' intesa come mero strumento operativo dell’ATI, senza dover ricorrere a deroghe al principio di incedibilita' dei contratti, mentre, nel caso della societa' di progetto, richiedono la sostituzione dell’aggiudicatario con il nuovo soggetto giuridico a cui devono necessariamente essere corrisposti i flussi di cassa derivanti dalla gestione dell’opera, affinche' sia efficacemente prodotto l’effetto di ring fence (ossia la separazione giuridica ed economica tra l’attivita' da finanziare e la generalita' delle attivita' del promotore dell’iniziativa).

Oggetto: richiesta di parere circa l’interpretazione dell’art. 93 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti – problematiche operative connesse.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 23/11/2011 - FAQ AVCP: TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

A31. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nei raggruppamenti temporanei di imprese, nei consorzi ordinari e nelle società tra concorrenti riuniti o consorziati a valle dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 270?


QUESITO del 30/10/2007 - ATI

Appalto di lavori pubblici manutenzione infrastrutture stradali aggiudicato a raggruppamento temporaneo fra 2 consorzi ed uno studio tecnico associato. E' stata costituita una società consortile a responsabilità limitata ex art 96 dPR 554/99 fra le consorziate assegnatarie (designate dai consorzi facenti parte del raggruppamento)e lo studio. E' ammissibile che la società sia composta dalle consorziate designate per l'esecuzione (anziché dai consorzi facenti parte del raggruppamento aggiudicatario)? La società subentra al raggruppamento nel contratto d'appalto? I pagamenti (che per contratto dovevano essere fatti al mandatario ed ai singoli mandanti) vanno ora fatti alla società? Le quote di partecipazione alla società devono corrispondere alle quote di partecipazione al raggruppamento?L'eventuale trasferimento delle quote di partecipazione sociale contrasta con il divieto di modificazione della composizione dei raggruppamenti ex art 37, comma 9, d.lgs. 163/06?


QUESITO del 11/01/2007 - ATI - QUALIFICAZIONE

Un appalto pubblico di lavori per la costruzione della nuova scuola è stato aggiudicato all’ATI tra le imprese A e B che hanno costituito una associazione temporanea di imprese per l’esecuzione delle opere relative alla categoria principale OG1 rispettivamente per il 53% e 47%. Successivamente le due imprese hanno deciso di formare un consorzio per l’esecuzione unitaria dei lavori di cui alla categoria OG1 ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. 554/99 chiamato C in cui però non vengono rispettate le percentuali di partecipazione in quanto l'impresa A partecipa al 99% e la B all’ 1% Secondo le imprese questa nuova società è abilitata ad eseguire tutte le lavorazioni della categoria OG1 per cui di fatto al terme dei lavori, siccome per la qualificazione ci si riferisce alle percentuali di partecipazione, la A dovrebbe avere una certificazione sul 99% dei lavori della OG1 e la B dell’1%. E’ corretta tale interpretazione o cozza con il principio che ogni impresa riunita devono eseguire i lavori nella percentuale al raggruppamento e che quindi tale percentuale si riporta anche nelle eventuali società costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori. Anche ai fini fiscali l’impresa B ritiene che deve emettere fatture solo per l’1% dei lavori di cui alla OG1. Attendo una Vs risposta Saluti


AUTORIZZAZIONE: Nell'ambito disciplinato dalla parte II, titolo III, del Regolamento, si intende l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'Autorità abilita gli organismi di cui alla lettera ee) all'esercizio dell'attività di attestazione di cui all'art...
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;