Art. 83 Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

3. L'importo dei lavori é costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dell'allegato B.

4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità dello schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13, deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'Osservatorio con le modalità previste dall'articolo 8, comma 7.

6. Le SOA trasmettono all'Osservatorio, secondo le modalità stabilite dall'Autorità, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 86, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del presente regolamento, o eseguiti in proprio. L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

7. Qualora le SOA nella attività di attestazione, di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 8, provvedono a darne comunicazione ai soggetti interessati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non é utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non é altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

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Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICATI DI ESECUZIONE - POSSONO ESSERE EMESSI AD ESECUZIONE ANCORA IN CORSO

TAR VENETO VE SENTENZA 2023

L’art. 83, comma 4, d.P.R. n. 207 cit., poi, prevede che: “I certificati di esecuzione lavori sono redatti in conformità dello schema di cui all’allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se fanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria, ne viene indicato l’esito”.

Alla luce di tali disposizioni la giurisprudenza amministrativa ha quindi chiarito che “Il certificato di esecuzione lavori costituisce, dunque, una certificazione richiesta dall’impresa al committente (anche privato, cfr. art. 84 comma 2, d.P.R. n. 201 cit.) per la dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica – organizzativa, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria in quanto la committenza certifica l’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché se risultano, e con quale esito, le contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori.

Non v’è ragione per ritenere che l’impresa possa richiedere alla committenza (pubblica o privata) il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d’appalto sia stato integralmente concluso, nel senso che non residuano più prestazioni dovute a carico di entrambe le parti.

Il certificato di esecuzione lavori può essere rilasciato anche qualora il contratto d’appalto non sia ancora concluso, ovvero, detto altrimenti, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, per quella parte di lavori che il R.u.p. attesti completata con buon esito e contabilizzata.

Rileva, in tal senso, il dato normativo: l’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 210 cit. in precedenza riportato ammette la possibilità che la SOA sia chiamata a valutare lavori ‘in corso di esecuzione alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA’; e, d’altra parte, non è un caso che lo schema di certificato fornito dall’Allegato B al regolamento (al Quadro 6.1.) preveda si dia risposta alla domanda se ‘I lavori sono in corso …SI/NO’” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1320).

E ancora, è stato precisato che “la lettura sistematica delle disposizioni normative sul Certificato di esecuzione lavori induce a ritenere che solamente l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito [di esecuzione dei lavori], poiché solo quell’impresa è in grado di comprovarlo” ed ancora che: “Le citate disposizioni [id est. gli artt. 86, comma 5, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50; 79, comma 6, e 83, comma 4, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 210], lette in combinato tra loro, conducono ad affermare che l’impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, col rilascio del Certificato di esecuzione lavori poiché in esso si dà atto dell’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori” (cfr. per entrambi i passaggi riportati Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6135, nonché più recentemente, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8024)” (Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2021, n. 7302).

OMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI - LEGTTIMA L'AZIONE CONTRO IL SILENZIO INADEMPIMENTO (102)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

L’art. 2 della deliberazione A.n.a.c. n. 24 del 23.05.2013 stabilisce che <<l'emissione [del Certificato di esecuzione dei lavori] deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'impresa esecutrice. La stazione appaltante rilascia all'impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica>> e, parimenti, le linee guida A.n.a.c. n. 3, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, prevedono -al punto 6 relativo tra i compiti del r.u.p. per i lavori nella fase di esecuzione, lett. x)- che il rilascio del C.E.L. avvenga <<entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'ANAC>>.

Come evidenziato dalla giurisprudenza <<la funzione dell'azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è quella di ottenere l'accertamento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull'istanza del privato, quindi, in definitiva, l'adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale>> (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273).

Nella fattispecie, il RUP, lungi dal concludere il procedimento innescato dalla istanza della ricorrente, si è limitato a evidenziare la sussistenza di problemi tecnici interni senza assumere alcuna determinazione.

Osserva il Collegio che essendo decorso il termine sopra indicato e perdurando l’inerzia del Comune il ricorso deve essere accolto.

L'amministrazione intimata dovrà pertanto provvedere in maniera espressa sull'istanza di rilascio del certificato presentata dalla ricorrente entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.


CEL - LAVORI ANALOGHI - POSSEDUTO AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE (86)

ANAC DELIBERA 2020

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Concordia Appalti di Rizzo Domenico – Procedura negoziata per affidamento lavori di adeguamento funzionale dell’edificio sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria B. Croce di Oristano – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 147.220,05 – S.A.: Provincia di Oristano.

ll collegio ha chiarito che:

- in assenza del Certificato di esecuzione dei lavori al momento della presentazione della domanda di partecipazione il concorrente non può in alcun altro modo comprovare il possesso del requisito richiesto, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria;

- il costo sostenuto dall’operatore economico per il personale in distacco presso lo stesso non può essere computato ai fini del raggiungimento del requisito di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori oggetto di affidamento;

- ai fini della valutazione del requisito dell’importo dei lavori analoghi, il calcolo del quinquennio antecedente decorre dalla data di pubblicazione del bando.

EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI

AVCP DELIBERAZIONE 2013

Integrazioni alla Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 concernente “Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori”

CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI - DICHIARAZIONE BUON ESITO

AVCP DETERMINAZIONE 2008

La facolta' di non apporre sul certificato dei lavori la dichiarazione di "buon esito" costituisce una indubbia prerogativa della stazione appaltante; tuttavia, il corretto esercizio di detta facolta' presuppone l'adozione di una serie di misure e provvedimenti tra loro consequenziali, ben definiti dalla normativa vigente, finalizzati a registrare il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa, allorche' tale inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori.

L'attestazione di "buon esito" prevista dall'art.22, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n.34l00, resa dagli organi preposti alla tutela dei beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, in esito all'esecuzione di lavori su tali beni, ha la finalita' di garantire la necessaria selezione delle imprese che intendono partecipare alle procedure di appalto per le quali è richiesto il possesso della qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25. Pertanto, il rilascio di detta attestazione da parte dell'organo preposto alla tutela - relativamente ad un procedimento d'appalto gestito da altri soggetti – non implica responsabilita' di altro genere, le quali restano in capo al soggetto appaltante.

Oggetto: Dichiarazione di "buon esito" contenuta nel certificato di esecuzione dei lavori (art.22, comma 7, del D.P.R. n.34l00)

REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

TAR LAZIO SENTENZA 2007

Le clausole dei bandi che concernono i requisiti soggettivi di carattere tecnico-economico devono essere immediatamente impugnate, in quanto, condizionando o limitando la possibilità di partecipazione delle diverse imprese, implicano una grave alterazione della par condicio, la quale non si manifesta per la prima volta con l'esclusione dalla gara, bensì nel momento anteriore nel quale sono assunte come norma agendi della stazione appaltante. Ed è per questo che inficiano ab origine la legittimità dell’intero procedimento di gara.

Nel caso di specie la ricorrente era stata esclusa dalla gara per difetto del possesso dei requisiti di partecipazione, in seguito al procedimento di controllo a campione dei requisiti di capacità tecnico-economica dei partecipanti prevista dall’art. 10, comma 1 quater, della legge 109/1994. La clausola del bando che imponeva come requisito soggettivo di partecipazione l’esecuzione dei lavori analoghi svoltisi in un preciso riferimento temporale, era, come tale, immediatamente lesiva dell'interesse di tutti i possibili aspiranti, e per questo avrebbe dovuto essere immediatamente ed autonomamente impugnata, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, quando –come nel caso in esame - siano decorsi i termini per il ricorso contro il bando stesso.

REQUISITI TECNICI-PROFESSIONALI

TAR SICILIA PA SENTENZA 2007

Come emerge dalle previsioni dell’art. 22 del D.P.R. n. 34/2000 e dell’art. 189 del D.P.R. n. 186/2006, ai fini della valutazione della pregressa esperienza tecnica in relazione allo specifico oggetto dell’appalto, nel sistema di qualificazione normativamente previsto, appare corretto fare riferimento al complesso dei compensi ricevuti dal soggetto partecipante alla gara, indipendentemente dal fatto che tali compensi fossero già previsti nell’originario contratto ovvero dovuti in conseguenza della revisione prezzi.

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2001

D.P.R. n.34/2000, il cui art.22.7 stabilisce che i certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all’allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito.

Detta norma, relativa agli appalti di lavori di importo superiore ai 150.000 euro, contiene un principio che non può non ritenersi, in tutta evidenza, di carattere generale, in quanto teso in ogni caso a dimostrate la serietà e la capacità tecnica specifica della Ditta aspirante all’appalto di lavoro e quindi ad ingenerare un ragionevole affidamento nella stazione appaltante circa la corretta esecuzione dei lavori da eseguire; in tal caso, ovviamente, non è necessario che il certificato di esecuzione dei lavori sia redatto in conformità allo schema di cui all’allegato D in quanto tale prescrizione vale per appalti di lavoro di importo superiore a 150.000 euro, come già detto, ma è pur sempre necessario che il documento attesti la regolare esecuzione dei lavori.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 23/01/2018 - OBBLIGO DELLE STAZIONI APPALTANTI DI RILASCIARE I CEL (COD. QUESITO 170) (84.4.B)

Vorrei sapere se la Stazione appaltante, ai fini del rilascio del CEL, deve valutare, ai sensi dell'art. 83 del DPR 207/2010, esclusivamente i lavori iniziati ed ultimati nei 5 anni precedenti alla data di sottoscrizione con la SOA. A tal fine vorrei sapere se sussiste l'obbligo di rilascio dei CEl nei confronti di ditte che non hanno sottoscritto il contratto con una SOA e se si può richiedere copia del contratto con la SOA ai fini della determinazione del periodo temporale di riferimento per l'emissione dei CEL.


QUESITO del 13/12/2017 - INFO CIRCA POSSIBILE DINIEGO ALLA RICHIESTA DI EMISSIONE DI CEL CHE SI RIFERISCE A LAVORI CONTABILIZZATI IL 05/12/2011 (COD. QUESITO 129)

E' possibile, oggi, negare la richiesta dell'emissione di un Certificato di esecuzione dei lavori atteso che i lavori di riferimento sono stati ultimati in data 12/07/2010 e che il certificato di pagamento della rata di saldo è stato emesso in data 05/12/2011 a seguito della emissione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo in data 07/11/2011?


CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...