Art. 74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione

1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorità provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente, l'Autorità dispone la decadenza dell'attestazione.

3. L'Autorità revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Autorità; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

4. Per le finalità previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f), l'impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l'Autorità entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'Autorità avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.

5. Qualora l'impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'Autorità informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.

6. La mancata comunicazione da parte delle imprese all'Osservatorio delle variazioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all'articolo 87, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

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Giurisprudenza e Prassi

COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ALL'OSSERVATORIO

AVCP COMUNICATO 2014

Indicazioni sulle comunicazioni di cui all'articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, recante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"». (14A03804)

AVCP: INDICAZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ART. 74 COMMA 6 DEL DPR N. 207/2010

AVCP COMUNICATO 2014

Indicazioni sulle Comunicazioni di cui all’art. 74 comma 6 D.P.R. n. 207/2010.

DECADENZA ATTESTAZIONE SOA

AVCP COMUNICATO 2012

Oggetto: Art. 74, comma 4, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Commento: gli Organismi di Attestazione non possono adottare un provvedimento di decadenza dell’attestazione, dovendo, invece, deferire gli atti a questa Autorita', affinche' avvii il procedimento di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 74.

SANZIONI ALLE IMPRESE - CHIARIMENTI

AVCP DETERMINAZIONE 2011

Chiarimenti in ordine all’applicazione delle sanzioni alle imprese previste dall’articolo 74 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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