Art. 70 Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;

c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;

d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo;

e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;

f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78;

g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato.

3. Per l'espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.

4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C - parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività é ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività é ridotto del venti per cento.

5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario é nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.

6. Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 7.

7. Le SOA comunicano all'Autorità, entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-ter, del codice.

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Giurisprudenza e Prassi

ATTESTAZIONE SOA - PRESENTAZIONE FALSI DOCUMENTI - ANNULLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Al riguardo, va confermato il consolidato principio secondo cui l’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all’impresa che ha conseguito l’attestazione (ex multis, Cons. Stato, V, 28 ottobre 2010, n. 7646), al fine di consentire al sistema SOA di funzionare nel modo più rispondente agli interessi generali cui esso è preordinato, onde garantire che le attestazioni rilasciate alle imprese siano fondate su dati oggettivi ed incontrovertibili.

Invero, ciò che rileva per l’annullamento dell’attestazione di qualificazione è il fatto oggettivo della non veridicità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita (ex multis, Cons. Stato, VI, 22 novembre 2012, n. 5917; VI, 8 luglio 2010, n. 4442; VI, 15 novembre 2010, n. 8054).

L’art. 86, comma 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 prevedeva, in ordine ai criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi ai fini SOA, che “Per i lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente regolamento […] le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;

b) copia del contratto stipulato;

c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori”.

In base alla norma applicabile ratione temporis, i certificati di esecuzione lavori dovevano essere esibiti dalle imprese per la dimostrazione del requisito speciale di cui all’art. 79, comma 1, lettera b) del medesimo decreto (“adeguata idoneità tecnica e organizzativa”).

Nel caso di specie risulta che xxx aveva esibito, ai fini di conseguire l’attestazione SOA, tre fatture a corredo di un certificato di esecuzione per lavori privati, attestanti un importo totale di euro 846.754,00.

Peraltro, confrontando i dati di dette fatture con quelli trascritti sul registro IVA dell’anno 2011 della xxx era emerso che le prime due (in ordine cronologico) risultavano emesse in favore di soggetti diversi ed attestavano un importo totale pari ad appena 762,00 euro, mentre la terza riportava un numero di registrazione successivo all’ultimo progressivo annotato per quell’anno (di talché, in pratica, non era stata trascritta negli atti contabili).

Del tutto correttamente, dunque, l’ANAC aveva segnalato tali circostanze alla Soa …..in quanto proprio le fatture rivelatesi false (o falsificate) erano state prodotte a corredo del certificato che attestava l’esecuzione dei lavori necessario per la dimostrazione del requisito speciale di cui all’art. 79, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 207 del 2010.

Da parte sua, legittimamente la SOA.. perveniva, sulla base di tali obiettivi riscontri, a dichiarare la decadenza delle attestazioni precedentemente rilasciate, dal momento che le conclusioni originariamente raggiunte in ordine al procedimento di accertamento dei requisiti di qualificazione nei confronti della società xxx erano state determinate anche dalle risultanze contabili poi risultate falsificate.

In questi termini, dunque, non è coerente con le risultanze in atti la premessa su cui la sentenza impugnata fonda la decisione di annullamento dei provvedimenti di revoca impugnati, ossia che gli stessi fossero stati adottati sulla sola base di una riscontrata irregolarità fiscale, laddove la nota della SOA…….è chiara nell’indicare, a fondamento della revoca, l’esibizione di documenti privi di autenticità risultati a suo tempo determinanti nell’ottenimento delle attestazioni.

Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque accolto.

ATTESTAZIONE SOA - REVISIONE - PAGAMENTO CORRISPETTIVO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2012

L'AVCP, con il comunicato n. 69 del 14 dicembre 2011 ha "distinto l'attivita' delle SOA secondo che si tratti di attivita' svolta in base a titolo negoziale che sfoci in atti "migliorativi" per l'impresa interessata (rilascio di attestazione ovvero ampliamento di essa mediante riconoscimento di nuove categorie o di una maggior classifica) ovvero si tratti dell'attivita' di verifica della permanenza dei requisiti ex articolo 40, comma 9-ter, d.lg. n. 163, sfociante in atti "peggiorativi" (decadenza dell'attestazione o perdita di una o piu' categorie o riduzione di classifica); nel primo caso, che non crea alcun particolare problema dato che l'interessata ha un evidente interesse a conseguire il rilascio della SOA (aggiornata), l'AVCP, conformemente al disposto del quinto comma del citato articolo 70- del DPR 207 del 2010-, ha ritenuto che il rilascio dell'attestazione possa essere subordinato al pagamento del corrispettivo dovuto all'organismo di attestazione per l'attivita' svolta". Il comunicato AVCP n. 69 del 14 dicembre 2011 "si riferisce al secondo caso; quando ricorre quest'ultimo, indipendentemente dal fatto che l'organismo si sia attivato su segnalazione dell'interessata ovvero d'ufficio (e in questa prospettiva il riferimento da parte del comunicato a un'attivita' ufficiosa appare equivoco), l'AVCP si è limitata ad affermare che il perfezionamento del procedimento e quindi la decadenza, variazione o modifica non possa essere subordinata al pagamento del corrispettivo ma debba avvenire senza indugio al fine di evitare che l'impresa possa, sottraendosi o ritardando il pagamento, continuare ad avvalersi di una attestazione che non rispecchia la sua realta'. In sostanza il corrispettivo è comunque dovuto; del resto gli organismi di attestazione, pur svolgendo un'attivita' a carattere pubblicistico, sono pur sempre societa' di capitali a fini di lucro e la loro attivita' ha sempre un rilievo pubblicistico per cui quest'ultimo non puo' rilevare ai fini del riconoscimento del corrispettivo.

SOA: SCONTI SUI CORRISPETTIVI PREVISTI DAL DPR 34/00

TAR LAZIO RM SENTENZA 2011

L'art. 2 del D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), convertito nella L. n. 248/2006, dispone che "In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali: l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti". La citata disposizione stante la genericita' con cui è stata formulata si applica anche nel caso di specie, riguardante l'applicazione di sconti sui corrispettivi di qualificazione da parte della Soa, atteso che non puo' essere contestato che l'attivita' espletata dalle Soa ben puo' essere considerata un'attivita' intellettuale, espletata inoltre in un sistema concorrenziale, e, pertanto, non si vede in base a quale corretto fondamento la disposizione della Bersani, finalizzata ad incentivare la concorrenza, non possa applicarsi al sistema tariffario in questione.

TARIFFE SOA

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato SEGNALAZIONE 2010

Corrispettivi dei servizi di attestazione per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...