Art. 347 Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione

ABROGATO DALL'ART. 25 DEL DM AFFARI ESTERI 192/2017, IN VIGORE DAL 04/01/2018

[1. Gli accordi di attuazione stipulati con i paesi beneficiari per gli specifici interventi possono prevedere che alle procedure di affidamento dei contratti pubblici possano partecipare soggetti dei paesi esteri che abbiano i requisiti per la qualificazione, economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti per gli operatori economici italiani, certificati secondo le normative vigenti in detti paesi.

2. Gli accordi di attuazione possono altresì prevedere che, per i contratti pubblici appaltati nei paesi beneficiari, siano seguite le procedure di aggiudicazione adottate nel paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi Internazionali di cui l'Italia è membro.

3. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per i quali l'amministrazione italiana opera come stazione appaltante possono essere nominati, come membri, tecnici italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata e documentata competenza professionale.]
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