Art. 292 Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Alla data e all'ora preventivamente fissate nell'invito, i concorrenti presentano per via elettronica le offerte migliorative con i nuovi prezzi o i nuovi valori in ordine agli elementi e secondo le modalità e condizioni indicati nel bando o nel capitolato.

2. L'invito all'asta indica oltre alla durata massima dell'asta elettronica, il “tempo base” ovvero quel periodo di tempo a partire dal recepimento dell'ultima offerta migliorativa, entro il quale, se non sono effettuate ulteriori offerte migliorative da parte di almeno uno dei partecipanti all'asta, la stessa si ritiene conclusa prima del raggiungimento della durata massima stabilita.

3. Nel caso vengano effettuate delle offerte migliorative entro il tempo base, l'asta continua fino a cinque minuti prima della fine del tempo stabilito dall'invito per la durata massima dell'asta. Raggiunto questo termine, i concorrenti sono avvisati dal sistema della possibilità di effettuare, da quel momento ed entro la durata massima dell'asta, soltanto un eventuale ultimo rilancio.

4. Durante la fase dell'ultimo rilancio, i concorrenti non sono in grado di visualizzare la propria posizione in classifica e le offerte degli altri operatori economici. Tali informazioni sono visualizzate al termine dell'asta.

5. Nel caso di gara suddivisa in più lotti, ovvero nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, qualora le caratteristiche della gara lo richiedano anche in ragione della presenza di un rilevante numero di parametri di offerta e di una conseguente maggiore complessità nella formulazione dell'offerta, la stazione appaltante può prevedere nel bando, in luogo di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, che la seduta dell'asta elettronica si svolga secondo intervalli temporali successivi in ciascuno dei quali può essere presentata una sola offerta. La durata ed il numero massimo degli intervalli temporali sono definiti secondo le modalità previamente fissate nell'invito.

6. Le stazioni appaltanti possono prevedere, in considerazione delle caratteristiche della procedura di gara, delle variazioni secondo intervalli minimi e massimi per i nuovi prezzi o per i nuovi valori da presentare con le offerte migliorative. ]
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Giurisprudenza e Prassi

ASTA ELETTRONICA – PREVISIONE DEL PERIODO DI BLACK-OUT FASE ULTIMO RILANCIO

ANAC PARERE 2014

Secondo il parere n. 85/2013 dell’AVCP dovrebbe essere privilegiata un’interpretazione dell’art. 56, paragrafo 6, direttiva 2004/17/CE ‹‹che imponga inderogabilmente alle stazioni appaltanti, per tutto lo svolgimento delle aste elettroniche e dopo ogni rilancio, di rendere conoscibili ai concorrenti le rispettive posizioni in classifica. […] Viceversa, la riferita disposizione dell’art. 292, comma 4, d.p.r. n. 207/2010 […] consente alle stazioni appaltanti di impedire “durante la fase dell’ultimo rilancio” che i concorrenti conoscano la propria posizione in classifica, cosi' limitando gli obblighi di trasparenza sanciti dalla normativa dell’Unione››.

La Commissione europea ha osservato come ‹‹il tenore letterale e la struttura del citato art. 56, paragrafo 6 della direttiva, indichino chiaramente che le informazioni che consentono agli offerenti di conoscere in tempo reale e in ogni momento la propria classificazione devono essere comunicate dagli enti aggiudicatori in ogni fase dell’asta elettronica, ivi inclusa la fase dell’ultimo rilancio. La Commissione nota, infatti, che la direttiva non prevede deroghe a tale obbligo per nessuna delle fasi dell’asta elettronica e che, sotto questo profilo, la circostanza che gli enti aggiudicatori (…) debbano indicare nel capitolato d’oneri le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica nonche', se del caso, il momento in cui tali informazioni saranno messe a disposizione, non conferisce loro la possibilita' di derogare all’obbligo di informazione di cui al primo periodo dell’art. 56, paragrafo 6, della direttiva, ma soltanto di stabilire quali eventuali altre informazioni saranno portate a conoscenza degli offerenti. In altri termini le informazioni che consentono agli offerenti di conoscere la loro classificazione costituiscono il livello minimo di informazione che gli enti aggiudicatori devono obbligatoriamente fornire in ogni fase della procedura dell’asta elettronica, al fine di garantire che questa si svolga nel pieno rispetto dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, cosi' come richiesto dal ventiduesimo considerando della direttiva. Di conseguenza la Commissione ritiene che regole, quali quelle di cui all’art. 292, comma 4, d.p.r. 207/2010 e alla clausola litigiosa contenuta nella lettera d’invio della A., che impediscono agli offerenti di visualizzare la rispettiva posizione in classifica nella fase dell’ultimo rilancio di un’asta elettronica confliggano con il disposto dell’art, 56, paragrafo 6, della direttiva 204/17/CE. La Commissione rileva, al contrario, che la direttiva non prevede un obbligo, ma soltanto la possibilita', che gli offerenti siano informati dagli enti aggiudicatori circa i prezzi o i valori presentati dagli altri concorrenti ovvero sul numero dei partecipanti alla fase dell’asta. Di conseguenza, regole, quali quelle di cui all’articolo 292, comma 4, del d.p.r. 207/2010 e clausole come quella contenuta nella lettera d’invito della A., che impediscono agli offerenti di visualizzare ‹‹le offerte degli altri operatori economici›› nella fase dell’ultimo rilancio di un’asta elettronica, non confliggono con il disposto dell’articolo 56, paragrafo 6, della direttiva 2004/17/CE, purche' l’obbligo minimo d’informazione degli offerenti sulla rispettiva classificazione sia soddisfatto››;

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata congiuntamente da A. spa e B. srl – Procedura ristretta da espletarsi mediante asta elettronica per la fornitura di ricambi di meccanica per la manutenzione di autobus – Importo a base d’asta: euro 4.900.000,00 – S.A.: A. S.p.A.

Asta elettronica – Previsione del periodo di “black-out” durante la fase dell’ultimo rilancio – Contrasto con il diritto comunitario

In caso di asta elettronica non è conforme alla disposizione dell’art. 56, paragrafo 6, direttiva 2004/17/CE la clausola della lex specialis che non consente a ciascun offerente di conoscere la propria classificazione in tempo reale ed in ogni fase della gara, ivi inclusa quella dell’ultimo rilancio

Art. 85, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Art. 292, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 – Art 56, paragrafo 6, direttiva 2004/17/CE

QUESTIONE PREGIUDIZIALE SULL'ULTIMO RILANCIO NELLE ASTE ELETTRONICHE

AVCP PARERE 2013

Per pronunciare sulla censura, l’Autorita' ritiene necessario sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Il punto di vista dell’Autorita' nella soluzione della questione pregiudiziale sottoposta, è che dovrebbe essere privilegiata un’interpretazione della Direttiva 2004/17/CE che imponga inderogabilmente alle stazioni appaltanti, per tutto lo svolgimento delle aste elettroniche e dopo ogni rilancio, di rendere conoscibili ai concorrenti le rispettive posizioni in classifica.

Secondo il dettato dell’art. 56, sesto comma, della Direttiva per i settori speciali, cio' sembra costituire il contenuto minimo dell’obbligo informativo gravante sulle stazioni appaltanti, per tutte le fasi in cui si articola l’asta elettronica.

Viceversa, la riferita disposizione dell’art. 292, quarto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010 (che integra la disciplina legislativa italiana delle aste elettroniche per l’affidamento di appalti pubblici, sulla base della previsione di cui all’art. 85, dodicesimo comma, del D.Lgs. n. 163 del 2006) consente alle stazioni appaltanti di impedire “durante la fase dell’ultimo rilancio” che i concorrenti conoscano la propria posizione in classifica, cosi' limitando gli obblighi di trasparenza sanciti dalla normativa dell’Unione.

La previsione di un black-out di cinque minuti nella fase finale dell’asta elettronica, ossia nella fase solitamente decisiva per l’aggiudicazione dell’appalto al migliore offerente, sembra porsi altresi' in contrasto con i principi di trasparenza e parita' di trattamento, dai quali discende l’esigenza che vi sia un’effettiva competizione tra i concorrenti, i quali tutti dovrebbero essere messi a conoscenza dell’effettivo valore del contratto attraverso l’osservazione dei comportamenti degli altri concorrenti, ed in particolare degli ultimi rilanci, fino alla conclusione dell’asta elettronica.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A e dalla B– “Fornitura di ricambi di meccanica per la manutenzione di autobus” – Importo a base d’asta: euro 4.900.000,00 – S.A.: B s.p.a.

Asta elettronica – Art. 85 del Codice – Art. 292 del Regolamento – Previsione del periodo di “black-out” nella fase finale – Contrasto con l’art. 56 della Direttiva 2004/17/CE – Rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE.