Art. 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui all'articolo 91, comma 2, del codice e del presente articolo.

2. I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.

3. L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici é pubblicato con le modalità di cui all'articolo 124, comma 5, del codice. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco.

4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, é predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2.

5. Con l'avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco é richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

6. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale.

7. L'indagine di mercato é svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5.

8. Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.

9. La scelta dell'affidatario é resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'articolo 65, comma 1, del codice.

10. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo. comma così modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011]
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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO INTEGRATO - MANCATA INDICAZIONE POSSESSO REQUISITI PROGETTISTI - SOCCORSO ISTRUTTORIO

ANAC DELIBERA 2016

E’ conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante che ha attivato il soccorso istruttorio con applicazione della relativa sanzione pecuniaria all’ipotesi di omessa produzione della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità progettuale secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211, c.1 del d.lgs. 50/2016 presentata congiuntamente dalla Alvit srl e dalla Centrale di Committenza dell’Unione del Cusio e del Mottarone – Comune di Gravellona Toce – Affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva e realizzazione di nuovo asilo nido comunale previa demolizione di fabbricato esistente per il comune di Gravellona Toce – Importo a base di gara: euro 1.443.002, 43 - S.A. Centrale di Committenza dell’Unione del Cusio e del Mottarone – Comune di Gravellona Toce.

PROCEDURA NEGOZIATA CON URGENZA - URGENZA NELLA VARIANTE - ELUSIONE NORME DI EVIDENZA PUBBLICA

ANAC DELIBERAZIONE 2016

L’affidamento con procedura negoziata di un servizio di ingegneria e architettura è ammessa dall’art.267, comma 10, dPR 207/2010, sotto le condizioni di “urgenza” di cui alla lett.d), co.10, art.125, codice; ma questa deve essere legata a situazioni di pericolo per le persone o cose (anche di importanza storico artistica), cioè deve trattarsi di una urgenza cd. “qualificata” (v. Corte dei Conti). Circostanza che qui non sussiste. Le prestazioni sono state invece espletate in tempi non contenuti e cio' prova la genericita' dell’urgenza invocata. Forse l’urgenza cui si è fatto riferimento era quella di disporre dello studio e della perizia di variante senza le lungaggini delle procedure e da qui il frazionamento (v. pagg.9 e 53 della CRI). Ne' è condivisibile l’attribuzione ai lavori dell’aggettivazione di “altamente specialistici”. Si conferma pertanto che la progettazione della variante è stata suddivisa artificiosamente con l’elusione delle procedure di evidenza pubblica (art.262, co.4, dPR 207/2010).

INDAGINE DI MERCATO - CRITERIO DEL SORTEGGIO - LEGITTIMO

ANAC PARERE 2015

E’ legittimo, ai sensi dell’art. 267, DPR 207/2010, l’operato della Stazione appaltante che seleziona l’impresa aggiudicataria mediante il criterio del sorteggio dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai soggetti che hanno presentato le candidature in relazione all’indagine di mercato.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da S – Comune di A (CS ) Indagine di mercato ex art. 267 co. 7 dpr. 207/2010 per la selezione di concorrenti finalizzata all’affidamento tramite procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara della progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di riqualificazione e manutenzione strade nucleo urbano e spazi pubblici relazionati “Trasporti eco smart”.- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa.- Importo a base di gara € 52.195,00

SERVIZI DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - LIMITI REGOLAMENTARI

ANAC DELIBERA 2015

Per l'affidamento dell’incarico professionale è stata adottata una procedura ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. (Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia) e dell’art. 267, co. 8, del d.p.r. n. 207/2010 e s.m.

L’Autorita' ha rilevato che in merito alla questione dell’applicabilita' agli incarichi di progettazione dell’art 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., recante la disciplina di lavori, servizi e forniture "in economia", in linea generale difficilmente il servizio tecnico della progettazione in materia di lavori pubblici poteva essere ricompreso tout court tra i servizi in economia. Cio' sia perche' l'affidamento della progettazione è sottoposto a specifica ed autonoma disciplina, dove le regole si diversificano a seconda che l'importo stimato del compenso superi o meno la soglia di 100.000 euro, sia perche' l'acquisizione in economia deve essere preceduta dall’assunzione di specifico provvedimento interno da parte di ciascuna stazione appaltante con cui essa individui i singoli servizi da acquisire con lo speciale metodo dell’economia, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e in relazione all’oggetto ovvero in riferimento coerente alle categorie indicate dal comma 10 dell’art. 125 sopra richiamato. Non si puo', quindi, escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attivita', possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attivita' contrattuale, anche l'affidamento in economia del servizio della progettazione, a condizione che tale riconduzione avvenga ragionevolmente nel pieno rispetto degli ambiti applicativi delineati dal citato comma 10 dell’art. 125 (Cfr. Deliberazione AVCP n. 112 del 13/ 12/2006 - Determinazione AVCP n. 4 del 29/03/2007 - Deliberazione AVCP n. Il del 02/04/2008).

OGGETTO: Procedura di affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di Miglioramento sismico dell’edificio "Villa Comunale" (Uffici sala conferenze) ospitante il COM - Importo € 120.000,00. Esponente: Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di A. Stazione appaltante: Comune di B.

LIBERO PROFESSIONISTA - PARTECIPAZIONE IN TEAM - ILLEGITTIMA

ANAC PARERE 2015

Dopo aver premesso che l’affidamento di lavori pubblici mediante utilizzo di elenchi predisposti dalla stazione appaltante è vietato, salvo il caso degli affidamenti in economia o dell’applicabilita' della “procedura ristretta semplificata” (art. 40, comma 5, Codice), al fine di impedire il ricorso ai cosiddetti “albi speciali e di fiducia” mediante i quali le stazioni appaltanti si ricorreva ad affidamenti diretti senza alcuna forma di pubblicita', si deve osservare che la formazione di elenchi è, diversamente, ammessa per i servizi e le forniture. In particolare, l’articolo 267 del Regolamento detta una disciplina singolare per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di valore inferiore a 100.000 euro. Esso dispone che la stazione appaltante, per l’individuazione dei soggetti da invitare alla gara, puo' avvalersi di un apposito elenco, in ogni caso rispettando il criterio di rotazione. Inoltre, l’articolo 267 prescrive le forme di pubblicita' che l’avviso dell’istituzione dell’elenco deve avere ed il contenuto minimo dell’avviso stesso, tra cui figurano anche le modalita' di individuazione degli operatori economici da invitare (Determinazione 2/2011).

Cio' premesso, il soggetto richiedente, iscrittosi all’elenco dei professionisti da consultare in caso di affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, lamenta di esser stato escluso in quanto – dopo esser stato iscritto in tale elenco quale libero professionista – a seguito di lettera di invito presenta la propria candidatura in forma di Raggruppamento temporaneo di professionisti. L’art. 90, comma 1, lett. d) e lett. g) rende evidente che – alla stessa stregua dei soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici ex art. 34 - il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è soggetto sostanzialmente diverso dal professionista individuale, contemplandosi in due distinte categorie “i liberi professionisti singoli e associati” (lett. d) e i “raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lett. d), e), f) f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 in quanto compatibili” (lett. g).

Nel caso di specie, non si verifica alcun tipo di modifica soggettiva ai sensi dell’art. 51, ne' si puo' parlare di modifica soggettiva, atteso che cio' che risulta è che sia stata presentata l’offerta da parte di un soggetto non invitato a partecipare e non iscritto nell’elenco, pertanto non coinvolto nella procedura di gara. Il raggruppamento temporaneo consiste, infatti, in un soggetto collettivamente organizzato, costituito per la partecipazione alle gare, sostanzialmente diverso dalle identita' soggettive di coloro che vi partecipano.

Oggetto: Libero professionista – Elenco presso amministrazione aggiudicatrice – Partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando – Esclusione - Legittimita'

CHIARIMENTI NORMATIVA APPALTI - CORRETTA APPLICAZIONE CODICE

MIN INFRASTRUTTURE CIRCOLARE 2012

Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

AFFIDAMENTI DIRETTI PROGETTAZIONE

COMMISS. AMBIENTE RISPOSTA 2012

Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell´ambito dei lavori pubblici.

PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO SOTTOSOGLIA

AVCP DETERMINAZIONE 2011

Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

SERVIZI DI PROGETTAZIONE INFERIORI A 40.000 EURO - PROCEDURA DI GARA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

Ai sensi dell’art. 62 d.P.R. n. 554/99 i servizi (di progettazione) di importo inferiore a 40.000 Euro sono "affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicita' dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale", dovendo l’avvenuto affidamento esser "reso noto con adeguate formalita', unitamente alle motivazioni della scelta effettuata" (l’art. 17, comma 12, l. n. 109/94, come modif. dalla l. n. 166/02, applicabile "ratione temporis" al caso di specie, sancisce che l’affidamento deve avvenire "nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza").

Viene in tal modo riconosciuta l’esistenza di una sfera di attribuzioni discrezionali, da esercitare attraverso l’esperimento di apposita procedura attivata con avviso pubblico, volta alla "verifica dell’esperienza e della capacita' professionale" di coloro che hanno ritenuto di dovervi rispondere e che sfocia in una scelta motivata del progetto da affidare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, n. 500), con la conseguenza che risulta ovviamente possibile sottoporre al consueto sindacato del giudice amministrativo la legittimita' dell’operato della stazione appaltante.

AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

AVCP PARERE 2008

Ai sensi del citato articolo 63, comma 1, lettera o) del d.P.R. 554/99, il bando deve stabilire l'importo minimo (da fissare tra tre e cinque volte l'importo complessivo o gli importi parziali dell'intervento) della somma degli importi di tutti i lavori, appartenenti alle classi e categorie dell'intervento cui si riferisce il bando, per i quali, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del suddetto bando, ha svolto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata: non si pone differenza fra gli affidamenti eseguiti per enti pubblici ovvero per privati. Ne deriva che ai fini del requisito dell’esperienza pregressa, non si pone differenza fra gli affidamenti di attività di progettazione eseguiti per enti pubblici ovvero per privati.

Nel caso in specie la commissione di gara, prima dell’apertura dei plichi, ha deciso di specificare ulteriormente il criterio di affinità dei lavori, previsto dal bando per la valutazione dell’esperienza pregressa, ritenendo di considerare come opere similari quelle relative al restauro e recupero di beni culturali, riconducibili alla categoria Id, aventi come committente un ente pubblico.

L’operato della S.A. non è conforme alla normativa del settore, in merito si fa presente che, con parere n. 90/2008, l’Autorità, richiamando la posizione del giudice comunitario e nazionale, ha espresso l’avviso secondo il quale la commissione aggiudicatrice non può modificare i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel bando di gara, o introdurre elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione, ovvero adottare criteri che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.

Infatti, tutti i criteri presi in considerazione ai fini dell’aggiudicazione devono essere espressamente menzionati nel bando di gara, affinché i concorrenti siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata, a garanzia del rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla E. s.a.s. di M.C. V.& C. – licitazione privata per l’affidamento progettazione, direzione lavori nonché redazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori “Completamento restauro Palazzo Corrado”. S.A. Comune di L..

PROGETTAZIONE - VALUTAZIONE SERVIZI INGEGNERIA

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 63, comma 7, del d.P.R. 554/1999, i servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando: si deve evidenziare che, ai fini della valutazione, è inconferente la realizzazione o meno dei lavori relativi all’attività di progettazione espletata.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 dalla S s.r.l. – affidamento di incarico relativo all’espletamento di servizi tecnici.

INCARICO DI PROGETTAZIONE - GIOVANE PROFESSIONISTA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

Nel sistema di cui al DPR n. 554/1999 (applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sugli appalti pubblici, esecutivo del D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo per i professionisti/r.t.p. che concorrono nelle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di associare almeno un giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse (art. 51 del DPR) e non anche per i concorsi di idee (artt. 57 e 58 del DPR), atteso che l’art. 50 limita il campo di applicazione del capo I del titolo IV (che comprende l’art. 51) all’affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse

La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che un’adeguata esperienza curriculare in capo al professionista è richiesta solo nel caso dell’affidamento di incarichi di progettazione, costituendo essa una condizione indispensabile ai fini della partecipazione (vedasi l’art. 63, let o) del DPR e allegato D). In tal caso, quindi, il giovane professionista che non abbia al suo attivo alcun incarico riferito a lavori analoghi a quello a cui si riferisce la gara non può partecipare alla gara stessa, e comunque, laddove risulti ammesso in ragione degli incarichi pregressi non ha molte chances di aggiudicarsi l’appalto se il valore degli incarichi pregressi è quello minimo previsto dal bando.

Al contrario, nel caso del concorso di idee la partecipazione è libera per tutti i professionisti iscritti all’Albo professionale di riferimento, essendo importante in questo caso solo l’idea progettuale, che deve essere valutata a prescindere dal curriculum del o dei proponenti.

SERVIZI DI INGEGNERIA INFERIORI A EURO 100.000

AUTORITA LLPP DETERMINAZIONE 2006

Affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100. 000 euro.

I servizi di ingegneria di importo inferiore a 100. 000 euro devono essere affidati dalle stazioni appaltanti previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato con modalità adeguate alla rilevanza dell’affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano le stazioni appaltanti, quali ad esempio l’Albo pretorio, il sito internet (ove disponibile), ovvero l’Albo della stazione appaltante e diffuso ai rispettivi Ordini professionali, al fine di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all’affidamento. Gli avvisi per l’affidamento dei servizi di ingegneria devono contenere gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico, il termine di ricezione delle offerte non inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso ed ogni altro ulteriore elemento di cui all’articolo 63 del D. P. R. 554/1999 ritenuto utile, nonché i criteri che verranno utilizzati per l’affidamento. I requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione dovranno essere proporzionali all’incarico da affidare, con ciò escludendosi la possibilità di richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce superiori di importo. Il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell’offerta dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti che l’offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all’opera da progettare per tipologia ed importo.

AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

Per stabilire la normativa applicabile all’affidamento di incarichi di progettazione è necessario tenere in considerazione se gli stessi siano o meno riferiti sempre ad un medesimo intervento. In tale circostanza l’importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto, e devono essere applicate le procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare (art. 62, comma 10, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e determinazione Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 8 del 1999, richiamata anche dalla determinazione n. 2/2002).

Di contro, l’artificioso frazionamento degli incarichi in più lotti ed il conseguente loro affidamento a trattativa privata comporta l’elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente, che nel caso di specie sarebbero dovute essere la licitazione privata o il pubblico incanto (artt. 65 e ss. del citato D.P.R. n. 554/99).



Peraltro, non ottemperare alle suddette prescrizioni comporterebbe anche una manifesta violazione della normativa comunitaria, che dispone esplicitamente: “..nessun insieme di servizi da appaltare può essere frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione..” e, con riferimento agli incarichi di progettazione, stabilisce che “in caso di ripartizione del servizio in più lotti ai fini della determinazione degli onorari si deve tener conto della somma del valore dei singoli lotti” (cfr. Direttiva 92/50/CEE, recepita con D.Lgs. n. 157/95 e determinazione dell’Autorità n. 8/99 citata).

PUBBLICITA' PER AFFIDAMENTI FIDUCIARI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2005

L’Albo dei professionisti di cui il Comune ritiene di dotarsi per l’affidamento di incarichi professionali di progettazione e direzione lavori di importo inferiore a 40. 000 Euro, costituisce indubbiamente un valido ed efficace serbatoio di provvista dei professionisti di volta in volta necessari per la realizzazione delle varie opere pubbliche, ma non è ex se idoneo a dar contezza della precisa osservanza degli obblighi previsti dalla normativa regolamentare (art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. ), che impone di dare adeguata pubblicità in ciascuna evenienza in cui debba procedersi all’affidamento dei servizi in argomento, vale a dire in occasione di ogni singolo affidamento. In effetti, la tenuta di un albo vale ad offrire, in via continuativa, all’Amministrazione una vasta platea di probabili aspiranti agli incarichi da conferire, ma non esaurisce il novero dei professionisti che possano eventualmente manifestare un precipuo interesse a candidarsi per l’affidamento di ogni specifico incarico. Trattasi, poi, di pubblicità ex ante ed ex post, giacché la norma si riferisce sia alla fase anteriore all’affidamento dell'incarico sia a quella successiva all’intervenuto affidamento. Pertanto, poiché l’affidamento di un incarico non può prescindere da un’adeguata pubblicizzazione e dal vaglio dei curricula degli aspiranti, è necessario pubblicare, nelle forme più idonee, non soltanto un avviso recante la comunicazione dell’incarico di progettazione, che l’Amministrazione intende affidare direttamente ad un professionista di fiducia, ma anche la determinazione dirigenziale con cui la redazione del progetto preliminare per la realizzazione dell’opera è affidata.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

L’art. 8 della L. R. n. 27/2003, utilizzando il verbo “possono” non ha obbligato le stazioni appaltanti all’affidamento fiduciario tout court (affidamento diretto), ma ha dato la possibilità alternativa di promuovere una procedura concorsuale, in analogia alla normativa di cui all’art. 62 e seguenti del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , per corrispettivi tra euro 100. 000 e la soglia comunitaria (art. 17, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. ).

L’utilizzo delle procedure concorsuali consegue il vantaggio di limitare la discrezionalità nella scelta del professionista e di favorire invece la libera concorrenza dei soggetti interessati; né in tale condotta si rilevano motivi di contrasto con la normativa nazionale bensì, al contrario, si può cogliere la piena aderenza alle indicazioni dell’Autorità, la quale con determinazione n. 30 del 13. 11. 2002 (terzo comma, u. p. delle “valutazioni”) ha chiarito che gli appalti (di servizi di progettazione) appartenenti alla prima fascia (leggasi incarico fiduciario o diretto) possono essere affidati anche con le procedure previste per la seconda fascia (leggasi procedura concorsuale).

Quanto alla reclamata illegittimità, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 26 gennaio 1999, n. 64, di utilizzare negli affidamenti fiduciari criteri diversi e aggiuntivi a quello di valutazione del solo “curriculum”, si rileva che la suddetta sentenza precede l’entrata in vigore del citato Regolamento n. 554/99 (28 luglio 2000), il quale con il cennato art. 62 e seguenti ha puntualmente disciplinato le procedure entro l’ampia fascia di incarichi il cui corrispettivo è inferiore alla soglia comunitaria di 200. 000 DSP, contemplando anche la valutazione dei ribassi (cfr. lett. c) art. 64, del D. P. R. n. 554/99).

Per quanto riguarda, infine, il rilievo relativo alla previsione di più valori di ribasso, contenuta nello schema allegato al bando, invece che di un solo valore, in aderenza all’art. 64 del D. P. R. n. 554/99, valgono le considerazioni espresse circa la facoltà di apportare da parte del legislatore regionale anche semplificazioni alla normativa di cui al D. P. R. n. 554/99, da applicarsi strettamente, come noto, dopo la riforma dell’art. 117 della Costituzione avvenuta con legge costituzionale n. 3 del 2001, per le opere propriamente statali.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

La possibilità di costituire gruppi di progettazione misti, formati da dipendenti di più amministrazioni, non è consentita dall’articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. , essendo prevista, peraltro, (dallo stesso comma 1, lett. b) la possibilità che l’attività di progettazione sia espletata da “uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori” costituiti con le modalità stabilite dagli artt. 24 e s. s. della legge n. 142/90, ora disciplinate dagli artt. 30 e s. s. del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

La procedura, adottata dalla stazione appaltante per l’affidamento degli incarichi di consulenza e supporto alla progettazione, mancante di qualsiasi confronto concorrenziale appare non conforme alle norme della legge quadro sui lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione.

Con particolare riferimento all’affidamento di incarichi di importo compreso tra 100. 000 e 200. 000 euro, la stazione appaltante avrebbe dovuto ricorrere alla licitazione privata, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dagli artt. 62 ss. del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , nel rispetto dei principi generali della trasparenza e del buon andamento richiamati dall’art. 17, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m.

L’incentivo ex art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. assolve alla funzione di compensare i progettisti dipendenti dell’amministrazione che abbiano in concreto effettuato la redazione degli elaborati progettuali. Pertanto, la previsione, da parte di un regolamento interno di un ente, della corresponsione dell’incentivo in questione anche nell’ipotesi di progettazione nella sostanza redatta da professionisti esterni, risulta in contrasto con la portata e la ratio della disposizione legislativa richiamata e si pone quale erogazione non dovuta e duplicazione di compensi.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Contrasta con il combinato disposto dell’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dell’art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , - anche alla luce delle determinazioni di questa Autorità n. 18/2001 e 30/2002 - l’affidamento a professionisti esterni di incarichi professionali senza fornire alcuna motivazione e senza dare “adeguata pubblicità” dell’esigenza di acquisire la prestazione professionale, pubblicità che, seppure semplificata, deve essere funzionale, ossia idonea allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entità ed all’importanza dell’incarico, ciò al fine di garantire procedure improntate a trasparenza e correttezza e nel rispetto della libera concorrenza tra gli operatori, come sancito dall’art. 1 della citata legge quadro.

In considerazione di quanto sopra deve osservarsi che la pubblicazione dell’avviso pubblico all’albo pretorio del Comune per un numero limitato di giorni (nel caso di specie 15 giorni, di cui uno festivo) non è idonea ad assicurare l’adeguata pubblicità degli affidamenti in conformità al dettato normativo, quando in riscontro all’avviso pervenga un’unica domanda.

Sotto il profilo della frammentazione degli incarichi va rilevato, in generale, che contrasta con l’art. 17, comma 14, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. - anche alla luce della determinazione n. 30/2002 di questa Autorità - l’operato dalla stazione appaltante che non stima preventivamente ed in via unitaria l’importo totale degli incarichi di progettazione e direzione lavori, venendo in tal modo ad operare un frazionamento ingiustificato degli stessi. La stima in via separata degli incarichi di progettazione è, invece, giustificata in caso di differente tempistica dei finanziamenti.

PUBBLICITA' IN INTERNET PROGETTAZIONI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

Ai sensi dell’art 62, comma 1, del DPR. n. 554 del 1999, secondo il quale i servizi di cui all'articolo 50 (attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione) di importo inferiore a 40. 000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa “adeguata pubblicità” dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale (adeguatezza che presupporrebbe almeno la pubblicazione su un quotidiano locale).

Ed invero, in disparte il rilievo che non appare consentito inferire, da una norma diretta a garantire la (diversa) finalità della pluralità della partecipazione alla gara, il superamento di un termine processuale di impugnazione espressamente posto a pena di decadenza, appare decisiva la considerazione che il primo comma dell’art. 62 del DPR n. 554/1999, con il sottrarre gli affidamenti degli incarichi di progettazione, di valore inferiore alla soglia di 40. 000 Euro, al previo svolgimento della licitazione privata e alle connesse forme di pubblicità disposte dall’art. 80 dello stesso decreto, ha inteso rimettere alla discrezionalità della stazione appaltante l’individuazione della forma di pubblicità ritenuta più congrua.

Ne consegue che non appare irragionevole la scelta della pubblica amministrazione che, pur avendo deciso di effettuare una selezione per il conferimento dell’incarico, ha considerato sufficiente, stante il non elevato valore di esso, la pubblicazione dell’avviso al proprio Albo ed all’Albo pretorio del Comune, sia perché tale era l’iter procedurale suggerito dalla circolare ministeriale 7 ottobre 1996 n. 4488/UL per gli incarichi di siffatto importo, sia perché, oltre tutto, a tali forme tradizionali di pubblicità risulta affiancata, nella fattispecie, anche la contestuale pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda (come si evince dalla nota n. 3295 del 17 ottobre 2001, versata in atti); adempimento, questo, sotto il profilo logico della “adeguatezza”, quanto meno equivalente, se non superiore, per capacità diffusiva, alla (genericamente) propugnata pubblicazione su un quotidiano locale di non predeterminata tiratura e penetrazione.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

L'art. 21 L. n. 1034/1971, come modificato dall'art. 1 L. n. 205/2000, prevede che "il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento". Poiché nel caso di specie, la pubblicazione dell'avviso di selezione, adottato dal Direttore Generale della A.S.L., nell'albo dell'Azienda, era espressamente prevista dall'art. 35, comma 5, della L.R. Liguria n. 42/1994, in base al quale "tutti gli atti adottati dai Direttori generali delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere sono affissi in apposito albo istituito presso i predetti enti", ne consegue che, dal combinato disposto delle due norme, emerge l'idoneità della pubblicazione a far decorrere il termine per l'impugnazione, non essendo, evidentemente, l'avviso di gara atto di cui sia richiesta la notifica individuale.

Il primo comma dell'art. 62 del D.P.R. n. 554/1999, con il sottrarre gli affidamenti degli incarichi di progettazione, di valore inferiore alla soglia di 40.000 Euro, al previo svolgimento della licitazione privata e alle connesse forme di pubblicità disposte dall'art. 80 dello stesso decreto, ha inteso rimettere alla discrezionalità della stazione appaltante l'individuazione della forma di pubblicità ritenuta più congrua.

Non si può parlare apoditticamente di inadeguatezza della pubblicità (in relazione ad una selezione per l'affidamento di incarichi di progettazione di valore inferiore ai 40.0000 Euro), nel caso in cui tale pubblicità non ricomprenda almeno un quotidiano a tiratura locale, dovendosi aver riguardo, invece, alle singole fattispecie concrete.

Non appare irragionevole la scelta della A.S.L., che, pur avendo deciso di effettuare una selezione per il conferimento di un incarico di progettazione, ha considerato sufficiente, stante il non elevato valore di esso (32.510,46 Euro), la pubblicazione dell'avviso al proprio Albo ed all'Albo pretorio del Comune; sia perché tale era l'iter procedurale suggerito dalla circolare ministeriale 7 ottobre 1996 n. 4488/UL per gli incarichi di siffatto importo, sia perché a tali forme tradizionali di pubblicità risulta affiancata, nella fattispecie, anche la contestuale pubblicazione sul sito Internet dell'Azienda. Tale adempimento, sotto il profilo logico della "adeguatezza", risulta quanto meno equivalente, se non superiore, per capacità diffusiva, alla (genericamente) propugnata pubblicazione su un quotidiano locale di non predeterminata tiratura e penetrazione.

ONERE DI MOTIVAZIONE NELLE PROGETTAZIONI

TAR SICILIA PA SENTENZA 2005

Nell’affidamento di incarichi di progettazione sussiste onere di motivazione che, oltre ad inquadrarsi simmetricamente con il principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dalla legge n. 241/1990, non può logicamente che vertere sulle “qualità” del contraente che si ritiene di prescegliere (non essendo, altrimenti, dato comprendere a qual parametro la motivazione pretesa ex lege debba rapportarsi). Tale assunto è stato fatto proprio dalla costante giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di affermare che, negli appalti di opere pubbliche, l’art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. rende applicabile anche agli incarichi di direzione lavori, l’art. 17, comma 12, della 11 febbraio 1994, n. 109 (come sostituito dall’art. 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415), il quale stabilisce che per gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 40. 000 euro le stazioni appaltanti devono verificare l’esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare, e quindi attraverso un sia pur sintetico confronto tra i curricula dei vari concorrenti.

E’, pertanto, illegittimo il provvedimento che si limita ad affermare che tutti gli aspiranti possedevano i requisiti per l’affidamento dell’incarico, procedendo di seguito a prescegliere uno di essi senza chiarire, sia pur in modo sintetico e conciso, le ragioni di tale convincimento.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Contrasta con il combinato disposto dell’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dell’art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , l’affidamento a professionisti esterni di incarichi professionali senza dare “adeguata pubblicità” dell’esigenza di acquisire la prestazione professionale, pubblicità che, seppure semplificata, deve essere funzionale, ossia idonea allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entità ed all’importanza dell’incarico.

La fissazione di un termine incongruo per l’espletamento della prestazione professionale contrasta, inoltre, con l’art. 16 della legge n. 109/94 e s. m. . Al riguardo l’Autorità ha chiarito che la fissazione di un termine ristretto contrasta con il principio generale di garantire la massima partecipazione e la concorrenza.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Contrasta con l’art. 13, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. , come richiamato dall’art. 17, comma 1, lett. g) della citata legge, l’operato della stazione appaltante che, nell’affidare l’incarico di progettazione generale, non esclude dalla gara un concorrente che ha partecipato alla procedura di selezione sia in forma individuale sia come APT.

Contrasta, altresì, con il combinato disposto dell’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dell’art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , l’affidamento a professionisti esterni di incarichi professionali senza: a) dare “adeguata pubblicità” dell’esigenza di acquisire la prestazione professionale, pubblicità che, seppure semplificata, deve essere funzionale, ossia idonea allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entità ed all’importanza dell’incarico; b) indicare nell’avviso di selezione l’importo stimato della prestazione professionale.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Contrasta con il combinato disposto dell’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dell’art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , la procedura di affidamento a professionisti esterni di incarichi professionali adottata da una stazione appaltante che: a) omette di dare “adeguata pubblicità” dell’esigenza di acquisire la prestazione professionale, non effettuando alcun avviso di selezione in merito; b) omette di indicare nelle proprie determine - che non possono in alcun modo tener luogo dell’avviso - l’importo stimato della prestazione professionale; c) omette di fornire una congrua e adeguata motivazione delle scelte effettuate, limitandosi ad esporre elementi generici che non danno conto della scelta operata.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Contrasta con il combinato disposto dell’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dell’art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , l’affidamento a professionisti esterni di incarichi professionali senza: a) dare “adeguata pubblicità” dell’esigenza di acquisire la prestazione professionale, pubblicità che, seppure semplificata, deve essere funzionale, ossia idonea allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entità ed all’importanza dell’incarico; b) indicare nell’avviso di selezione l’importo stimato della prestazione professionale.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Contrasta con il combinato disposto dell’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dell’art. 62, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , - anche alla luce delle determinazioni di questa Autorità n. 18/2001 e 30/2002 - l’affidamento a professionisti esterni di incarichi professionali senza: a) dare “adeguata pubblicità” dell’esigenza di acquisire la prestazione professionale, pubblicità che, seppure semplificata, deve essere funzionale, ossia idonea allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entità ed all’importanza dell’incarico; b) indicare nell’avviso di selezione l’importo stimato della prestazione professionale.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 02/11/2011 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

Fatto salvo quanto previsto dal vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi in economia", si chiede quale sia il limite (40.000 o 20.000 euro) entro cui poter procedere all'affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura, alla luce del combinato disposto dell'art. 267, comma 10, del d.P.R. 207/2010 e dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs.163/2006 (così come modificato con L.106/2011).


QUESITO del 12/04/2010 - AFFIDAMENTI INCARICHI PROGETTAZIONE: LIMITI DEL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 3.

E' corretto prevedere nel bando la possibilità del ricorso al subappalto nel limite del 30% delle attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni,picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche per la sola redazione grafica di elaborati progettuali?


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;