Art. 248 Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM BENI CULTURALI N.154/2017, IN VIGORE DAL 11/11/2017

[1. In relazione all'articolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.

4. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo é affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice.]
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Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 16/03/2017 - REQUISITI PER LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO E REQUISITI DIREZIONE TECNICA

Vorrei sapere se per appalti inferiori a 150.000 €: - per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo rimane valido l'art.90 dpr 207/2010 - per l'apporto del direttore tecnico vale ancora il comma 14 art.18 dpr 34/2000 o ci sono state novità in merito con le linee guida ANAC????


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 10/10/2017 - REQUISITI PER ESECUZIONE LAVORI SU BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE (COD. QUESITO 33)

Buon giorno, in relazione all'art. 248, comma 4, del d.p.r. n. 207/2010 (tuttora vigente), si chiede se: - tale disposizione va rispettata ai soli fini della partecipazione del concorrente alla gara di lavori in questione, oppure se va rispettata anche al fine di rilasciare l'autorizzazione al subappalto per lavorazioni, di importo inferiore a 150.000 euro, su beni del patrimonio culturale. - nel caso vada rispettata anche ai fini del subappalto… il subappaltatore che eseguirà lavorazioni marginali seppure funzionali all'intervento di restauro nel suo complesso (ad esempio impermeabilizzazione del tetto, realizzazione di massetti in cemento o altro) dovrà necessariamente essere in possesso dell’attestato di buon esito di lavori rilasciato dall’autorità preposta alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti? Si segnala la difficoltà per le piccole imprese che operano in subappalto per lavori di importo marginale di acquisire l’attestazione suddetta. Si accettano indicazioni e suggerimenti.... Grazie


QUESITO del 03/08/2011 - QUALIFICAZIONE

Per lavori su beni vincolati inferiori ad €150.000,00 l'art.90 del dpr 207/2010 non prevede più l'obbligo di lavori analoghi con attestato sovrintendenza. Abbiamo compreso correttamente?


CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...