Art. 247 Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM BENI CULTURALI N.154/2017, IN VIGORE DAL 11/11/2017

[1. Per i progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo II, in quanto compatibili con le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, il responsabile del procedimento provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi:

a) nei casi di interventi su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate:

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di restauratore in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di architetto o ingegnere, laureato, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

c) nei casi di lavori di scavo archeologico:

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

3. Alle procedure di affidamento dell'attività di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo 202, comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresì, assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 2.

4. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.]
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