Art. 228 Eccedenza su quanto é stato autorizzato ed approvato

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

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Giurisprudenza e Prassi

MEPA - ILLEGIBILITA' DOCUMENTI - RESPONSABILITA' PA - NO ESCLUSIONE

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2015

E' illegittima l'esclusione da procedura di gara su piattaforma MEPA laddove i “file” forniti risultano perfettamente leggibili e privi di qualsivoglia errore informatico che possa comprometterne la lettura e che eventuali problemi nella loro apertura e lettura sono da addebitarsi alla mancanza di conoscenze (di base) o strumentazioni informatiche (software di base) di chi era addetto alla ricezione di tali documenti, la sottoscrizione digitale degli stessi è stata effettuata nei termini di gara, e non era dunque modificabile in data successiva a quella riportata, e anche i file non firmati digitalmente, inviati a titolo di cortesia, risultano essere perfettamente leggibili.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 01/10/2009 - COLLAUDO

Nel seguente caso: 1.Il direttore lavori determina in contradditorio con l’impresa dei nuovi prezzi, e li ammette conseguentemente in contabilità, senza la successiva approvazione del responsabile del procedimento, come invece previsto dall’art. 132 c. 3 del DPR 554/99; 2.Il direttore dei lavori dispone l’esecuzione di ulteriori piccole lavorazioni di dettaglio, senza determinarne il prezzo in contradditorio con l’impresa né il responsabile del procedimento, ma desumendoli direttamente dal listino prezzi delle opere edili della Camera di Commercio; 3.nella determinazione dei prezzi di cui sopra (sia punto 1 che punto 2) il direttore dei lavori si è avvalso della medesima procedura applicata in sede di progettazione per la determinazione dei prezzi a base d’asta (applicazione listino prezzi ufficiale), cui ha applicato il ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria; 4.tali lavorazioni disposte dal direttore lavori non eccedono complessivamente la soglia del 10% contrattuale, trattandosi di opere di manutenzione, né comportano maggiore spesa in quanto altrimenti compensate da altre lavorazioni eseguite in meno. Pertanto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 non sono considerate varianti. 5.il responsabile del procedimento firma il successivo SAL, nel quale sono distintamente riportati anche i nuovi prezzi, benché da lui non previamente autorizzati, nonché emette il relativo certificato di pagamento e procede alla liquidazione al’impresa delle relative spettanze; 6.in sede di collaudo finale, il collaudatore accerta che le lavorazioni sono state eseguite a regola d’arte nella misura e qualità richiesta, ma accerta altresì la mancanza della previa autorizzazione del RUP; Si chiede di sapere se il certificato di collaudo può essere legittimamente emesso dal collaudatore, argomentando la subentrata (benché postuma) autorizzazione dei NP da parte del RUP in sede di liquidazione dei SAL.


QUESITO del 12/06/2009 - COLLAUDO

Nel caso di lavori di importo inferiore a €500.000#, potendo essere sostituito il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, è comunque obbligatorio nominare l'organo di collaudo? In caso non debba essere nominato nel caso specifico di cui sopra, dovendo applicare l'art. 198 del D.P.R. 554/1999, a chi è assimilabile la figura dell'organo di collaudo? Al Responsabile del Settore o al D.L. che stende il C.R.E.?