Art. 171 Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Nell'istanza di compensazione presentata ai sensi dell'articolo 133, comma 6-bis, del codice, l'esecutore indica i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni.

2. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che il direttore dei lavori individui i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore, il direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.

3. La compensazione é determinata dal direttore dei lavori secondo la seguente procedura:

fase a) le variazioni percentuali annuali, per effetto di circostanze eccezionali di cui all'articolo 133, comma 4, del codice, che eccedono il dieci per cento sono applicate al prezzo, del singolo materiale da costruzione, rilevato nei decreti ministeriali annuali nell'anno solare di presentazione dell'offerta;

fase b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla fase a) é applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente.

4. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità del singolo materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui al comma 3, fase a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo e a determinare l'ammontare della compensazione secondo la procedura di cui al comma 3, fase b).

5. Il direttore dei lavori individua la quantità del singolo materiale da costruzione, ove detto materiale risulti presente come tale in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità, per le opere contabilizzate a misura, le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla base delle previsioni progettuali. Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.

6. La stazione appaltante verifica, tramite il direttore dei lavori, l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale annuale, la compensazione é riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione per la parte eccedente il dieci per cento. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione é riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto ministeriale annuale, di cui all'articolo 133, comma 6, del codice, per la parte eccedente il dieci per cento.

7. I prezzi riportati nei decreti ministeriali annuali di cui all'articolo 133, comma 6, del codice assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi contrattuali dei singoli contratti. Qualora il prezzo di un singolo materiale da costruzione non risulti essere stato rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, in quanto non sono state rilevate le circostanze eccezionali di cui all'articolo 133, comma 4, del codice, il direttore dei lavori fa riferimento al prezzo rilevato nel primo decreto ministeriale annuale, di cui all'articolo 133, comma 6, del codice, disponibile, successivo all'anno di presentazione dell'offerta. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore all'anno solare, diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione di prezzo riportata nei decreti ministeriali annuali di cui all'articolo 133, comma 6, del codice.

8. La compensazione non é soggetta al ribasso d'asta ed é al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva.

9. Nel termine di quarantacinque giorni decorrente dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 2 da parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo preposto, provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento per la finalità di cui all'articolo 133, comma 4, del codice, nonché a richiedere alla stazione appaltante l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 133, comma 7, secondo periodo, del codice, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali. Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.

10 La procedura é avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in presenza di materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione, entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale annuale di cui all'articolo 133, comma 6, del codice. In tal caso il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

11. Dall'emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento é causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.

12. Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all'articolo 40, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'esecutore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l'anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma. ]
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Giurisprudenza e Prassi

COMPENSAZIONE PREZZI - COMPETENZA DEL RUP

TAR CAMPANIA SENTENZA 2013

Spetta al Responsabile del procedimento la competenza a pronunciarsi in ordine alla richiesta dell’appaltatore di compensazione per l’incremento dei prezzi contrattuali tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- art. 171 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 che, con riferimento alle istanze di compensazione avanzate ai sensi dell’art. 133 comma 6 bis, nel recepire la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2005 prevede al secondo comma che “Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che il direttore dei lavori individui i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni…”;

- art. 1, terzo e quarto comma del D.L. 162/2008 secondo cui “La compensazione è determinata applicando alle quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 …Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi”.

CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;