Art. 125 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. L'esecutore dei lavori é obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi é pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa é sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. ]
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Giurisprudenza e Prassi

GARANZIE CAUZIONALI ED ASSICURATIVE

AVCP PARERE 2010

La polizza assicurativa di cui all’art. 129 comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 costituisce garanzia specifica idonea a tenere indenne la stazione appaltante per tutti i rischi connessi all’esecuzione del contratto da qualsivoglia causa determinati, ovvero cagionati a terzi, con la sola esclusione di quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. La disciplina sul punto è integrata dall’art. 103 D.P.R. n. 554/99 “Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita' civile verso terzi”, secondo cui l’importo della polizza per danni provocati dalle lavorazioni è fissato dalla stazione appaltante in sede di lex specialis, mentre il massimale per l’assicurazione contro la responsabilita' civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata con riguardo alle opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori ed è efficace fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In virtu' degli artt. 129, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e 104 D.P.R. n. 554/1999 per i lavori superiori alla soglia determinata dal Ministero delle infrastrutture – ossia 12.484.056 euro (d.m. 1 dicembre 2000) – l’appaltatore deve stipulare anche una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei vizi derivanti da gravi difetti dell’opera, con limite di indennizzo non inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata e non superiore a 14.000.000,00 euro. A quest’ultima si aggiunge la polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con massimale non inferiore a 4.000.000,00 euro. Entrambe le polizze decorrono dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Dall’esame della predetta normativa è evidente che il legislatore ha inteso tutelare la stazione appaltante e, quindi l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione di un appalto, non soltanto per l’eventuale inadempimento dell’appaltatore, ma anche per eventuali ulteriori e distinti danni che la stessa dovesse subire, direttamente o indirettamente, a causa dell’esecuzione del contratto. Si giustifica in tal modo l’espressa previsione di una copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi.

Conseguentemente la fideiussione qui esaminata è irragionevole e non si giustifica ne' sotto il profilo soggettivo – è posta a favore di un soggetto terzo rispetto al contratto d’appalto e il D.Lgs. n. 163/2006 non prevede analoga polizza a favore della stazione appaltante – ne' sotto il profilo oggettivo – è posta a tutela di un interesse privato e l’evento garantito è gia' coperto dalla polizza ex art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006. Peraltro non si comprendono le ragioni giuridiche di una tutela cosi' favorevole per un terzo, i cui interessi sono gia' stati presi in considerazione dalla stazione appaltante nella fase anteriore alla procedura concorsuale in esame: dalla convenzione stipulata tra la S.A e un soggetto terzo, risulta, infatti, che il progetto definitivo è stato concordato tra le stesse, che quello esecutivo, per la parte direttamente interessante le opere del soggetto terzo dovra' essere approvato da quest’ultima (art. 4), che tale soggetto ha la facolta' durante il corso dei lavori di eseguire ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle proprie opere (art. 7).

In considerazione della particolare funzionalita' delle opere di un soggetto terzo e dell’interferenza tra queste ultime e i lavori da appaltare, la S.A. avrebbe potuto richiedere, tutto al piu', motivando idoneamente sul punto, la presentazione di una polizza assicurativa per la copertura del danno residuo eventualmente subito dalla societa' e non coperto dalla polizza per la responsabilita' civile di cui all’art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, stante il massimale della stessa indicato all’art. 103, comma 2, D.P.R. n. 554/99.

Parimenti appare irragionevole ed eccessivamente oneroso il rilascio “a ulteriore garanzia della regolare esecuzione dei lavori” di idonea polizza assicurativa, con durata non inferiore a 10 anni, con massimale di 13.000.000,00 euro, da rilasciare a favore del soggetto terzo per i motivi di seguito indicati.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. S.p.A. – Progettazione esecutiva ed esecuzione dell’opera: S.S. 51 “Alemagna” – Variante di Vittorio veneto (Tangenziale est) – Collegamento X. – Ospedale- primo Stralcio “X. – Y.” – Importo a base d’asta: € 52.210.231,67 – S.A.: B. S.p.A.

REVOCA AGGIUDICAZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE POLIZZA

CONSIGLIO DI STATO DECISIONE 2010

Per la giurisprudenza costante, la mancata presentazione di garanzie e coperture assicurative costituisce giusto motivo di esclusione o di revoca della aggiudicazione: il provvedimento di esclusione da una gara d'appalto costituisce atto vincolato rispetto alla clausola del disciplinare di gara, che prevede tra i documenti da presentare a pena di esclusione l'impegno di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una fideiussione di un istituto bancario o polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva ed una polizza di assicurazione di cui all'art. 103 del d.P.R. n. 554 del 1999 (in tal senso, Consiglio Stato , Sez. VI, 25 gennaio 2008; Sez. V, 21 aprile 2006 , n. 2267; per la irrilevanza della polizza sottoposta a condizione, Sez. V, 9 settembre 2005 , n. 4642).

Alla luce del principio della necessita' della produzione, da parte dell’aggiudicataria, delle polizze assicurative, risulta del tutto conforme al capitolato speciale (e ai principi del buon andamento) il comportamento del Ministero che ha ritenuto di non potere o dovere fornire ulteriori documenti o chiarimenti oltre quelli gia' messi a disposizione o in visione.

D’altronde, le cauzioni e le polizze fideiussorie (che garantiscono la corretta esecuzione del contratto o tengono indenne l’amministrazione aggiudicatrice dai danni che eventualmente dovessero derivare da qualsiasi causa per responsabilita' civile) sono contratti accessori, nel senso che seguono, quanto al contenuto del contratto da garantire, la determinatezza o determinabilita' del contratto garantito.

Ad avviso del collegio, l’appellata e le compagnie assicurative non avevano alcun titolo per chiedere fondatamente maggiori e ulteriori informazioni e documenti, che l’amministrazione non aveva e che neppure aveva posto a base di gara in relazione alle ulteriori indagini geologiche. Inoltre, esse neppure avevano titolo per chiedere fondatamente lo schema contrattuale richiesto, in quanto non ancora predisposto.

Nell’esaminare i fatti nella loro consecuzione, ritiene il collegio che non si possa considerare corretto il comportamento dell’appellata, la quale dapprima ha dichiarato formalmente di essere a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti, cio' che ha giustificato la sua offerta e la conseguente aggiudicazione, e poi ha chiesto (su sollecitazione delle compagnie assicurative cui si era rivolta) elementi ulteriori e la redazione di documenti di per se' irrilevanti in sede procedimentale.

POLIZZA ALL RISK E BANDO DI GARA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’art. 103 del DPR 554/1999 (intitolato: “Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi”) disciplina la c.d. polizza “ all risk” e dispone che "L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (1° comma)… La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (3° comma)… Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori "(4° comma).

Nel caso di specie l’appellante sosteneva l’illegittimità della clausola della lex specialis che richiedeva la presentazione della dichiarazione della polizza di assicurazione di cui all’art. 103 del DPR 554/1999, in quanto sosteneva che tale adempimento è riservato alla fase di esecuzione dell’appalto e non può essere anticipato alla fase concorsuale.

Il Collegio, nel confermare la decisione dei giudici di primo grado, ha osservato che la richiesta di tale dichiarazione deve ritenersi rientrare nell’ambito delle scelte discrezionali delle stazioni appaltanti, che possono anche richiedere in sede di gara oneri aggiuntivi ai concorrenti, purché tali oneri non siano irragionevoli o eccessivamente onerosi. Nel caso di specie, il disciplinare di gara non prevedeva l’obbligo di stipulare e presentare in sede di gara tale polizza, ma richiedeva solo una dichiarazione di impegno a rilasciare tale polizza da parte di un soggetto legittimato.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2007

E’ legittima la clausola del bando che preveda l’esclusione della concorrente per non aver presentato la dichiarazione di cui al punto 9) delle norme di partecipazione, e precisamente “dichiarazione di un istituto bancario…contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino al collaudo, nonché una polizza di assicurazione di cui all’art. 103 del DPR. n. 554/1999”.

L’art. 103 in parola, con la rubrica “ Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi”, dispone che “L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (1° comma)… La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (3° comma)… Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori “(4° comma).

Deve in contrario osservarsi che il disciplinare di gara prevedeva espressamente, a pena di esclusione, la presentazione della polizza di assicurazione di cui all’art. 103 del DPR. n. 554; ed è noto che, di fronte ad una clausola di bando inequivoca dettata a pena di esclusione, è interdetta qualunque attività ermeneutica o adeguatrice, dovendo i concorrenti prestare ossequio alla lex specialis.

CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale;