Allegato P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invito:

I) uno dei metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, ad esempio, il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), metodi basati sull’utilizzo del punteggio assoluto.

II) la seguente formula:

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso:

1.- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell’allegato G;

2.-la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell’allegato G;

3. la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’auto vettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;

4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto nel bando di concorso o nella lettera di invito.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i “confronti a coppie” o la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l’applicazione del metodo del “confronto a coppie”, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, attraverso la seguente formula:

V(a)i = Ra/Rmax

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente a

Rmax = valore dell’offerta più conveniente

ovvero, per il solo elemento prezzo, attraverso la seguente formula:

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)]
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Giurisprudenza e Prassi

CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - METODI DI CALCOLO - ALL. P DPR 207/2010 - NON SONO VINCOLANTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

La stazione appaltante non é vincolata alla scelta di uno dei metodi di valutazione contemplati dall’allegato P al regolamento di cui al d.p.r. n. 207/2010.

Quest’ultimo, infatti, per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, enuncia delle formule ma, testualmente le indica “a titolo meramente esemplificativo”, ben potendo la stazione appaltante indicare nel bando o nella lettera di invito metodi differenti.

L'allegato P al d.P.R. n. 207/2010, in coerenza con le norme dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 283 del d.p.r. n. 207/2010, non impone affatto, a pena di illegittimità, un particolare tipo di metodologia per l'individuazione del miglior offerente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purché la metodologia adottata sia tale da "consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa" (art. 83, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006): l’elencazione delle formule di calcolo di cui all’allegato P del d.p.r. n. 207/2010 è esemplificativa e non tassativa (T.a.r Lazio, Roma, III, 4.3.2014, n. 2522).

Costituisce ius receptum che, nelle gare pubbliche, la formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica può essere scelta dall'amministrazione con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico amministrativa, può essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità (C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978; 27 giugno 2012, n. 3781; 22 marzo 2012, n. 1640; 1 marzo 2012, n. 1195; 18 ottobre 2011, n. 5583; sez. III, 22 novembre 2011, n. 6146; sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2795; Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175”.

Tale principio è stato riaffermato, anche recentemente, da questo Consiglio di Stato (Sez. V, 22 ottobre 2018 n. 6026).

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE - RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGI ELEMENTI QUALITATIVI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

L’utilizzo nella gara del metodo aggregativo compensatore, la scomposizione dell’elemento qualitativo in sub-criteri, la determinazione dei coefficienti di valutazione da attribuire a questi ultimi mediante media dei punteggi assegnati da ciascun componente della Commissione richiedono, al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra il peso dell’offerta economica e quello dell’offerta tecnica, la riparametrazione dei punteggi attribuiti a quest’ultima, secondo le modalità di calcolo già esemplificate dall’Autorità nelle determinazioni 7/2010 e 4/2009.

Precisamente, essendo stato utilizzato per l’assegnazione dei punteggi alla voce “capacità organizzativa” il metodo Saaty di cui all’allegato P del DPR n. 207/2010, che è un metodo compensativo aggregatore con matrice di confronto a coppie, non può eliminarsi dalla tabella di calcolo un concorrente con i relativi punteggi e al contempo mantenere invariati i punteggi tecnici dei restanti concorrenti in gara con mero ricomputo dei soli punteggi economici, ma occorre azzerare i punteggi tecnici assegnati a ciascun partecipante in ragione del confronto (a coppie) con il concorrente virtualmente escluso.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - METODI DI CALCOLO - ALL. P NON OBBLIGATORIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Come recentemente affermato dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 749) “…l'Allegato P -- in coerenza con le norme dell'art. 83 del d.lgs. n.163/2006 e dell'art. 283 del Regolamento di cui al d.p.r. n.207/2010, al predetto Regolamento -- non impone affatto a pena di illegittimita' un particolare tipo di metodologia per l'individuazione del miglior offerente con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa purche' la metodologia adottata sia tale da "..consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa..." (artt. 83, V° co. Cod. dei Contratti)”.

METODI AGGREGATIVO-COMPENSATORE ED ELECTRE - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

L'art. 83, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che le stazioni appaltanti debbono utilizzare metodologie di calcolo che consentono di determinare tale offerta con un unico parametro numerico finale e precisa che tali metodologie sono fissate dal Regolamento di attuazione al Codice dei Contratti Pubblici.

Le metodologie di calcolo sono state disciplinate negli Allegati al d.P.R. n. 207 del 2010 (ad es. All. P o All. G), ove sono elencati, seppure non tassativamente, alcuni metodi tra cui quello «aggregativo compensatore», richiamato dalle stazione appaltante nella gara in esame.

Se sussistono talune circostanze concomitanti, le stesse formule previste dal metodo «aggregativo compensatore», certamente coerenti con i principi comunitari come esplicitati dalla giurisprudenza interna, possono, tuttavia, determinare un effetto tale da far pesare di fatto nell'aggiudicazione l'elemento prezzo in modo relativamente piu' elevato rispetto agli altri elementi di valutazione di natura qualitativa, diversamente da quanto previsto dalla stessa lex specialis.

Cio' si puo' verificare quando sono previsti nel bando criteri di valutazione quantitativi, quindi misurabili, e criteri qualitativi, quindi non misurabili, suddivisi in sub-criteri, e quando la graduatoria delle offerte va determinata con il metodo «aggregativo compensatore» ed i coefficienti relativi agli elementi qualitativi sono individuati mediante la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente nel range tra 0 ed 1 da ciascun componente della Commissione di gara.

In tal caso, qualora i ribassi siano molto contenuti, puo' risultare che l'aspetto economico, fondato sul ribasso offerto, pesi di fatto in misura relativamente piu' consistente nella determinazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, anche se, in assoluto, cioè in entita' di euro risparmiati, i vantaggi per la stazione appaltante sono poco elevati.

In altri termini, quando sussistono le circostanze prima evidenziate, nel caso in cui vi siano ribassi non elevati e vicini tra di loro, le differenze tra i punteggi possono risultare molto consistenti, ma non rispecchiare le differenze tra le offerte in termini di prezzo.

La conseguenza pratica è che puo' vincere la gara un'offerta di un concorrente che, in termini assoluti, offre un prezzo di poco piu' basso, ma che per effetto della situazione sopra descritta riceve un punteggio molto elevato per il prezzo, ribaltando cosi' nei fatti la proporzione tra il peso dell'offerta tecnica e il peso dell'offerta economica stabilito dalla lex specialis.

In casi come questi, la migliore soluzione sarebbe quella di non applicare il metodo «aggregativo compensatore», ma il «metodo Electre», che (come dimostrato anche nel Quaderno «Il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa», pubblicato sul sito dell'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici), non presenta l'anomalia rilevata e, pertanto, il peso del prezzo non rischia di diventare determinante in modo irrazionale (cfr. determinazione AVCP n. 7-2011 paragrafo 5.3.1. e di recente nel parere sulla normativa REG 8-12 del 22 marzo 2012).

Quanto alla parte della formula relativa all'individuazione di un coefficiente variabile tra 0 e 1, sulla base di tale formula il punteggio dei singoli elementi si ottiene moltiplicando il peso specifico attribuito all'elemento per il coefficiente ottenuto, con l'effetto per cui piu' il coefficiente si avvicinera' ad 1, maggiore sara' il concreto punteggio.

La richiamata formula si applica nella fase finale, quando gia' la commissione ha determinato i coefficienti concreti di tutti gli elementi, come a loro volta singolarmente calcolati - elemento per elemento - in base ai concreti metodi indicati nel bando.

È quest'ultima la sola riparametrazione prevista dalla legge per l'attribuzione dei punteggi.

Una riparametrazione, per cosi' dire, praeter legem è stata ritenuta ammissibile da questo Consiglio (peraltro in un caso che risulta isolato) nella sola ipotesi in cui la lex specialis preveda due (o piu') criteri autonomi per la valutazione dell'offerta tecnica, ove occorre rispettare due diverse proporzioni: la prima, "interna" alla valutazione dell'elemento qualitativo, consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha attribuito a ciascuna sub componente al fine di valutare l'offerta tecnicamente migliore, la seconda, "esterna" alla valutazione della componente tecnica, consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha assegnato rispettivamente all'elemento qualita' tecnica e all'elemento prezzo al fine di individuare quella che nel complesso risulta l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5754).

Illegittimamente si effettua una riparametrazione dei punteggi, pertanto assegnando sempre il punteggio massimo al primo classificato nell'ambito della valutazione degli elementi tecnico-valutativi, introducendo una metodologia di calcolo non solo non prevista dalla legge (il che potrebbe ammettersi, atteso come detto che l'elencazione di tali metodologie non è tassativa), ma nemmeno in concreto dalla lex specialis, in quanto cio' comporta evidenti effetti discorsivi, applicati giudizialmente a posteriori con lesione dei principi di trasparenza e di prevedibilita'.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - CONFRONTO A COPPIE

TAR FRIULI SENTENZA 2013

A nulla rileva che, nel caso di specie, la s.a. abbia previsto di utilizzare, per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi "qualita'", "pregio tecnico" e "manutenzioni e assistenza tecnica/garanzia post collaudo", il metodo del confronto a coppie, dato che la previsione di siffatto metodo puo' valere, unicamente, ad attenuare l'onere di dettagliare i criteri motivazionali, ma non ad escluderlo del tutto.

Tale metodo non influisce, infatti, in alcun modo sulle regole proprie della motivazione in relazione alle valutazioni tecniche espresse dalla stazione appaltante (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 14 ottobre 2009, n. 6311; Consiglio di stato, sez. V, 31 agosto 2007, n. 4543; Consiglio di stato, sez. V, 06 maggio 2003, n. 2379; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 30 giugno 2008, n. 6460; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 14 gennaio 2009, n. 15).

Anzi, proprio la circostanza che nel confronto a coppie la discrezionalita' dell'amministrazione sia particolarmente ampia rafforza il dovere motivazionale della commissione giudicatrice, al fine sia di evitare che la discrezionalita' degradi in arbitrio, sia di garantire un efficace controllo anche giurisdizionale proprio in un caso in cui il potere valutativo risulta estremamente ampio.

Valgono, quindi, anche nel confronto a coppie le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza in ordine alla sufficienza sul piano motivazionale del punteggio numerico solo quando il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, con correlati punteggi e sub punteggi, in modo da formare una griglia di parametri valutativi capace di delimitare effettivamente la discrezionalita' della commissione giudicatrice.

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE - SCELTA DISCREZIONALE PA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Con specifico riguardo al metodo del confronto a coppie questo Consiglio di Stato ha di recente affermato (sez. III, sentenza 5 febbraio 2013 n. 688) che l’operazione valutativa condotta attraverso tale metodo non si sottrae al sindacato del giudice amministrativo; piu' precisamente, nel solco della tesi, costituente ormai ius receptum (a partire dalla sentenza della IV Sezione, 9 aprile 1999, n. 601), secondo cui è consentito in questa sede verificare la correttezza delle scelte amministrative espressive di discrezionalita' tecnica, ed essendo incontroverso che è proprio la preferenza attribuita ad una offerta sull’altra che si iscrive in questa manifestazione di discrezionalita' amministrativa, ne consegue, per chiudere il sillogismo, che tale preferenza ben puo' essere sindacata; detto altrimenti, non si discute qui il metodo di attribuzione dei punteggi ma il dato di base su cui tale attribuzione è in concreto avvenuta; su questa linea, con altra pronuncia, citata dalla stessa controinteressata (sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 341), si è statuito che “la motivazione aritmetica è ben sufficiente e non richiede alcun supplemento motivazionale in quanto emerge con chiarezza la preferenza accordata all’uno piuttosto che all’altro elemento”; il che, prosegue quest’ultima decisione, è dato “nel caso in cui un bando abbia indicato criteri valutativi dettagliati e adeguati rispetto allo specifico oggetto del contratto messo a gara, e qualora la commissione giudicatrice abbia previamente individuato correlativi criteri motivazionali, con successiva comparazione delle offerte segnalandone i pregi e i difetti”.

FORMULE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA DIVERSE DALL'ALLEGATO P DEL D.P.R. 207/2010

AVCP PARERE 2012

L’art. 283 del d.P.R. n. 207/2010, prevede, a proposito della “selezione delle offerte” secondo il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa che “…la commissione, costituita ai sensi dell’articolo 84 del codice, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato P”. Quest’ultimo, a sua volta prevede che “Il calcolo dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa puo' essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invito…”.

Ordunque, la disamina del testo normativo consente di escludere il carattere cogente delle prescrizioni normative, avendo il redattore della norma regolamentare utilizzato la forma verbale “puo'”, che eloquentemente depone nel senso di attribuire alla potesta' discrezionale della Stazione Appaltante di determinarsi al riguardo, e non solo in termini di facultas eligendi, tra le tre formule predisposte dall’allegato P (il metodo analityc hierarchy process, il metodo evamix e il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution), di guisa che non va escluso che la Stazione Appaltante possa utilizzare una formula matematica ancora diversa che riunisca i coefficienti dei pesi attribuiti ai diversi profili dell’offerta economica.

L’Autorita' ha pero' precisato sul punto che “l’eventuale adozione di formule diverse da quelle previste dal Regolamento, di tipo indipendente, deve seguire ad un’attenta analisi del mercato di riferimento, sulla base di quanto chiaramente affermato dalla giurisprudenza…; tali formule comportano infatti che la stazione appaltante debba effettuare una valutazione ex ante, fissando aprioristicamente un parametro di riferimento per lo sconto massimo realizzabile in gara, restringendo di fatto il range di oscillazione degli eventuali sconti”. Da tanto deve inferirsi che risvolti patologici possono derivare, non dalla semplice diversita' della formula utilizzata rispetto a quelle contemplate dalla norma regolamentare, quanto piuttosto dalla sua concreta inidoneita' a costituire corretto metodo di ponderazione degli elementi di valutazione dell’offerta.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da: A. Societa' Cooperativa – Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi per la Gestione del B. di C – Importo a base d’asta : € 24.820.000,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa – S.A.: Soggetto Attuatore per la Gestione del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (B.) di C

APPLICAZIONE ALLEGATO P - RIPARAMETRAZIONE

AVCP PARERE 2012

Per quanto concerne l’affidamento di forniture e servizi diversi da quelli attinenti all’ingegneria ed all’architettura, l’Allegato P al DPR 207/2010 elenca alcuni metodi tra cui quello “aggregativo compensatore”, generalmente impiegato dalle stazioni appaltanti, in quanto facilmente comprensibile ed utilizzabile. Quest’ultimo prevede che la migliore offerta sia quella del concorrente che consegua la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione il peso o punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al concorrente, secondo le formule indicate dal citato Allegato P. Tale coefficiente, con riferimento agli elementi qualitativi, puo' essere calcolato in maniera differente, tra cui: (a) media dei punteggi attribuiti discrezionalmente nel range tra 0 ed 1 da ciascun componente della Commissione di gara; (b) confronto a coppie.

L’Autorita' ha pero' rilevato che, al ricorrere di talune circostanze concomitanti, le stesse formule previste da predetto Allegato P, certamente coerenti con i principi comunitari come esplicitati dalla giurisprudenza interna, possono, tuttavia, determinare un effetto tale da far pesare di fatto nell’aggiudicazione l’elemento prezzo in modo relativamente piu' elevato rispetto agli altri elementi di valutazione di natura qualitativa, diversamente da quanto previsto dalla stessa lex specialis.

Cio' si puo' verificare quando sono previsti nel bando criteri di valutazione quantitativi, quindi misurabili, e criteri qualitativi, quindi non misurabili, suddivisi in sub-criteri e la graduatoria delle offerte va determinata con il metodo aggregativo compensatore ed i coefficienti relativi agli elementi qualitativi sono individuati mediante la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente nel range tra 0 ed 1 da ciascun componente della Commissione di gara (per maggiori dettagli sul punto si rinvia alla determinazione n.4 del 20.5.2009 pag. 25).

In tal caso qualora i ribassi siano molto contenuti, puo' risultare che l’aspetto economico, fondato sul ribasso offerto, pesi di fatto in misura relativamente piu' consistente nella determinazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, anche se, in assoluto, cioè in entita' di euro risparmiati, i vantaggi per la stazione appaltante sono poco elevati. In altri termini, quando sussistono le circostanze prima evidenziate, nel caso in cui vi siano ribassi non elevati e vicini tra di loro, le differenze tra i punteggi possono risultare molto consistenti ma non rispecchiare le differenze tra le offerte in termini di prezzo. La conseguenza pratica è che puo' vincere la gara un’offerta di un concorrente che, in termini assoluti, offre un prezzo di poco piu' basso, ma che per effetto della situazione sopra descritta riceve un punteggio per il prezzo molto elevato, ribaltando cosi' nei fatti la proporzione tra peso dell’offerta tecnica e peso dell’offerta economica stabilito dalla lex specialis. In casi come questi, la migliore soluzione sarebbe quella di non applicare il metodo aggregativo compensatore, ma il metodo electre che, come dimostrato nel Quaderno “Il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa” pubblicato sul sito dell’Autorita', non presenta l’anomalia rilevata e, pertanto, il peso del prezzo non rischia di diventare determinante in modo irrazionale (cosi' si è pronunciata l’Autorita' nella determinazione n.7/2011 paragrafo 5.3.1. e di recente nel parere sulla normativa REG 8/12 del 22.3.2012)

In alternativa è, comunque, possibile, in presenza delle circostanze di fatto sopra evidenziate, evitare il prodursi dell’effetto precedentemente descritto attraverso la c.d. “riparametrazione”, di cui agli Allegati M, G e P del DPR 207/201 (cfr. determinazione n.7/2011 paragrafo 5.2, parere sella normativa Reg.8/12 del 22.3.2012; Tar Lecce, Sez. III, n. 855 del 16.5.2012)

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A– Procedura aperta per del servizio di refezione - Importo a base d’asta € 4.240.800,00 - S.A.:Comune di Grottaferrata (RM) – Offerta economicamente piu' vantaggiosa: art. 83 D.Lgs 163/2006.