Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, IN VIGORE DAL 19/04/2016

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica, quali il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), da indicarsi nel bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito.

Metodo aggregativo-compensatore

La valutazione dell ’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n   = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a) i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione, attraverso il metodo indicato nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito scelto fra uno dei seguenti:

1.- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida sottoriportate;

2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida sottoriportate;

3. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie;

4. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, previsto dal bando o nell ’avviso di gara o nella lettera di invito.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i “confronti a coppie ”, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i “confronti a coppie ”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i “confronti a coppie” o la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l’applicazione del metodo del “confronto a coppie”, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

Metodo electre

L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente procedura:

a) si indicano con:

aki = il valore della prestazione dell’offerta i con riferimento all’ elemento di valutazione k;

akj = il valore della prestazione dell’offerta j con riferimento all’ elemento di valutazione k;

sk = il massimo scarto dell’intera gamma di valori con riferimento all’elemento di valutazione k;

pk = il peso attribuito all’elemento di valutazione k;

n = il numero degli elementi di valutazione k;

r = il numero delle offerte da valutare;

Σn k=1 = sommatoria per k da 1 ad n;

b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, gli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:

fkij = aki - akj per aki > akj nonché i ≠ j ;

gkji = akj - aki per akj > aki nonché i ≠ j ;

c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:

cij = Σnk=1 (fkij / sk) *pk (indice di concordanza ) con i ≠ j;

dij =Znk=1(gkij / sk) *pk (indice di discordanza ) con i ≠ j;

(qualora dij = 0 l’offerta i domina l’offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell ’offerta j);

d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule:

qij = cij / dij (indicatore unico di dominanza ) con i ≠ j;

qij = 1 + (qij / qij max)* 99 (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da 1 a 100) con i ≠ j;

e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:

Pi = Σnk=1 qij

Pi = Σnk=1 q*ij

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ……, N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

 

B

C

D

E

F

……..

N

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

N-1

 

preferenza massima      = 6

preferenza grande         = 5

preferenza media          = 4

preferenza piccola         = 3

preferenza minima        = 2

parità                           = 1

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Giurisprudenza e Prassi

OEPV - ALL. G DPR 207/2010 - PUNTEGGI INTERMEDI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

Nelle linee guida relative all’applicazione del metodo del confronto a coppie (contenute nell’Allegato G al d.P.R. n.207 del 2010) viene espressamente chiarito che “in caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi” (senza escludere alcun coefficiente da tale regola), con la conseguenza che l’attribuzione del punteggio contestato (si ricorda: 1,2 per i criteri 16.1.1 e 16.1.2) si rivela del tutto coerente con l’istruzione operativa richiamata.

Né tale modus procedendi può ritenersi affetto da profili di irragionevolezza, come ritenuto dal TAR, essendo logicamente concepibile una valutazione comparativa compresa tra il giudizio di parità e quello di preferenza minima, che non risulta esattamente soddisfatta dall’attribuzione di un coefficiente pieno (di 1 o di 2) e che, invece, esige l’uso di un punteggio intermedio.

CONFRONTO A COPPIE - RATIO ED EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

Il criterio d’aggiudicazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa è stato mediato dal sistema del confronto a coppie.

Vale a dire mediante una metodologia (cfr. Allegato G del d.P.R. 207/2010) che non permette di individuare la migliore offerta in assoluto ma soltanto quella che in confronto con le altre si rileva essere la migliore.

La valutazione, afferendo ad un giudizio di valore relativo, ha ad oggetto la qualita' dell’opera.

A corollario consegue che al confronto a coppie non è applicabile alcun automatismo procedimentale (cfr. la c.d. proprieta' transitiva) e, per quel che qui piu' rileva, non è consentito scindere le valutazioni dall’ambito (relativo e specifico) del confronto entro cui esse sono espresse.

Viceversa il nucleo fondante l’appello, dedotto nel secondo motivo, trascura il criterio di valutazione.

Lamenta che l’offerta migliorativa presentata dall’aggiudicataria avrebbe avuto ad oggetto solo due dei tre tratti di rete fognaria indicati nel disciplinare, postulandone l’esclusione dalla gara o, in alternativa, la mancata attribuzione di alcun punteggio per l’offerta tecnica.

In realta' il completamento della rete fognaria è solo uno dei quattro sub-criteri in cui si articola l’attribuzione di 45 punti previsti dal disciplinare per (la voce unitaria) “messa in sicurezza di strade, opere complementari fornitura di mezzi”.

Voce che – va sottolineato – inerendo ad un parametro unitario del confronto a coppie, riguardante la qualita' progettuale complessiva, non è suscettibile di essere frazionata nei singoli addendi che la compongono.

A sua volta, la valutazione sottesa all’attribuzione del relativo punteggio non puo' essere contestata e sindacata in assoluto, prescindendo dall’ambito proprio del confronto a coppie entro cui è espressa in termini (necessariamente) relativi sulla qualita' complessiva dell’offerta migliorativa.

FORMULA DA UTILIZZARE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA

ANAC PARERE 2015

La determinazione 24 novembre 2011, n. 7 par. 5, precisa che «le procedure e le formule stabilite nel Regolamento consentono di attribuire il punteggio stabilito nel bando di gara in tutti i suoi valori. In ogni caso, al valore più favorevole (nel caso del prezzo: ribasso massimo o prezzo minimo) deve corrispondere il coefficiente pari ad uno ed al valore meno favorevole (nel caso del prezzo: ribasso zero o prezzo posto a base di gara) deve corrispondere il coefficiente pari a zero. La giurisprudenza ha, in diverse occasioni, confermato che le formule devono essere tali da rendere possibile l’attribuzione dell’intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando. Al riguardo, le formule previste nel Regolamento garantiscono il rispetto di tali principi: si tratta di formule di tipo lineare che garantiscono l’equilibrio tra i criteri di valutazione»; la giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato sez. V 23/2/2015 n. 856) ha rimarcato che «il coefficiente deve essere ottenuto mediante il rapporto tra i ribassi e non già i prezzi offerti in valore assoluto. Deve sottolinearsi al riguardo che solo questo metodo consente di rispettare la dovuta proporzionalità tra le offerte presentate in relazione all’elemento che ne consente la discriminante dal punto di vista valutativo, e cioè appunto il ribasso sulla base d’asta» (v. anche Consiglio di Stato sez. V 25/6/2014 n. 3203).

Nel caso di specie la formula prevista nel disciplinare e utilizzata dalla Commissione di gara non è conforme alla normativa di settore in quanto non è proporzionale e non consente di attribuire l’intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dalla S.A. Comune di A. – Lavori di riqualificazione del campo comunale “San Ciro” sito in via Farina, con l’adeguamento normativo del manto di gioco con erba artificiale – Importo a base di gara: euro 603.103,15 - S.A. Comune di A. (NA)

METODI AGGREGATIVO-COMPENSATORE ED ELECTRE - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

L'art. 83, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che le stazioni appaltanti debbono utilizzare metodologie di calcolo che consentono di determinare tale offerta con un unico parametro numerico finale e precisa che tali metodologie sono fissate dal Regolamento di attuazione al Codice dei Contratti Pubblici.

Le metodologie di calcolo sono state disciplinate negli Allegati al d.P.R. n. 207 del 2010 (ad es. All. P o All. G), ove sono elencati, seppure non tassativamente, alcuni metodi tra cui quello «aggregativo compensatore», richiamato dalle stazione appaltante nella gara in esame.

Se sussistono talune circostanze concomitanti, le stesse formule previste dal metodo «aggregativo compensatore», certamente coerenti con i principi comunitari come esplicitati dalla giurisprudenza interna, possono, tuttavia, determinare un effetto tale da far pesare di fatto nell'aggiudicazione l'elemento prezzo in modo relativamente piu' elevato rispetto agli altri elementi di valutazione di natura qualitativa, diversamente da quanto previsto dalla stessa lex specialis.

Cio' si puo' verificare quando sono previsti nel bando criteri di valutazione quantitativi, quindi misurabili, e criteri qualitativi, quindi non misurabili, suddivisi in sub-criteri, e quando la graduatoria delle offerte va determinata con il metodo «aggregativo compensatore» ed i coefficienti relativi agli elementi qualitativi sono individuati mediante la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente nel range tra 0 ed 1 da ciascun componente della Commissione di gara.

In tal caso, qualora i ribassi siano molto contenuti, puo' risultare che l'aspetto economico, fondato sul ribasso offerto, pesi di fatto in misura relativamente piu' consistente nella determinazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, anche se, in assoluto, cioè in entita' di euro risparmiati, i vantaggi per la stazione appaltante sono poco elevati.

In altri termini, quando sussistono le circostanze prima evidenziate, nel caso in cui vi siano ribassi non elevati e vicini tra di loro, le differenze tra i punteggi possono risultare molto consistenti, ma non rispecchiare le differenze tra le offerte in termini di prezzo.

La conseguenza pratica è che puo' vincere la gara un'offerta di un concorrente che, in termini assoluti, offre un prezzo di poco piu' basso, ma che per effetto della situazione sopra descritta riceve un punteggio molto elevato per il prezzo, ribaltando cosi' nei fatti la proporzione tra il peso dell'offerta tecnica e il peso dell'offerta economica stabilito dalla lex specialis.

In casi come questi, la migliore soluzione sarebbe quella di non applicare il metodo «aggregativo compensatore», ma il «metodo Electre», che (come dimostrato anche nel Quaderno «Il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa», pubblicato sul sito dell'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici), non presenta l'anomalia rilevata e, pertanto, il peso del prezzo non rischia di diventare determinante in modo irrazionale (cfr. determinazione AVCP n. 7-2011 paragrafo 5.3.1. e di recente nel parere sulla normativa REG 8-12 del 22 marzo 2012).

Quanto alla parte della formula relativa all'individuazione di un coefficiente variabile tra 0 e 1, sulla base di tale formula il punteggio dei singoli elementi si ottiene moltiplicando il peso specifico attribuito all'elemento per il coefficiente ottenuto, con l'effetto per cui piu' il coefficiente si avvicinera' ad 1, maggiore sara' il concreto punteggio.

La richiamata formula si applica nella fase finale, quando gia' la commissione ha determinato i coefficienti concreti di tutti gli elementi, come a loro volta singolarmente calcolati - elemento per elemento - in base ai concreti metodi indicati nel bando.

È quest'ultima la sola riparametrazione prevista dalla legge per l'attribuzione dei punteggi.

Una riparametrazione, per cosi' dire, praeter legem è stata ritenuta ammissibile da questo Consiglio (peraltro in un caso che risulta isolato) nella sola ipotesi in cui la lex specialis preveda due (o piu') criteri autonomi per la valutazione dell'offerta tecnica, ove occorre rispettare due diverse proporzioni: la prima, "interna" alla valutazione dell'elemento qualitativo, consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha attribuito a ciascuna sub componente al fine di valutare l'offerta tecnicamente migliore, la seconda, "esterna" alla valutazione della componente tecnica, consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha assegnato rispettivamente all'elemento qualita' tecnica e all'elemento prezzo al fine di individuare quella che nel complesso risulta l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5754).

Illegittimamente si effettua una riparametrazione dei punteggi, pertanto assegnando sempre il punteggio massimo al primo classificato nell'ambito della valutazione degli elementi tecnico-valutativi, introducendo una metodologia di calcolo non solo non prevista dalla legge (il che potrebbe ammettersi, atteso come detto che l'elencazione di tali metodologie non è tassativa), ma nemmeno in concreto dalla lex specialis, in quanto cio' comporta evidenti effetti discorsivi, applicati giudizialmente a posteriori con lesione dei principi di trasparenza e di prevedibilita'.

RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGIO DOPO IL CONFRONTO COMPARATIVO TRA OFFERTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Se ad un’offerta viene assegnato il punteggio massimo, questo non vuol dire che la stessa costituisce la migliore offerta in assoluto presente sul mercato, ma significa che detta offerta è la migliore offerta presentata in una data procedura di gara e valutata da una data commissione. Quell’offerta, pertanto, anche se singolarmente considerata non meriterebbe il massimo punteggio, deve, tuttavia, ricevere il massimo dei punti una volta che, all’esito del confronto comparativo, sia risultata la migliore sotto il profilo tecnico, in quanto, se cosi' non fosse, si attribuirebbe all’elemento prezzo un peso proporzionalmente superiore rispetto all’elemento qualitativo, in violazione di quanto stabilito nella lex specialis.

Infatti, per i criteri di valutazione riguardanti aspetti dell’offerta aventi natura quantitativa (appunto il prezzo), all’offerta piu' conveniente per la stazione appaltante (per esempio ribasso piu' alto), è sempre attribuito il coefficiente uno e, quindi, nel metodo aggregativo compensatore, il punteggio massimo previsto nel bando. Qualora non si procedesse nello stesso modo, attribuendo all’offerta tecnica e qualitativa piu' favorevole il coefficiente uno e, quindi, il massimo punteggio previsto nel bando, verrebbe indebitamente alterato il rapporto numerico prezzo/qualita', vale a dire il rapporto proporzionale fondamentale che concretizza, secondo l’apprezzamento di base dell’amministrazione, il prescelto criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa e che la stessa stazione appaltante ha manifestato nel bando.

In sostanza, se alla migliore offerta sul piano della qualita' non venisse attribuito il coefficiente uno, aumenterebbe, nel giudizio, il peso del prezzo, con una conseguente alterazione dell’obiettivo prefissato dalla stazione appaltante (in questi termini, cfr. ancora le condivisibili considerazioni dell’Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici determinazione n. 7 del 2011).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 22/11/2012 - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - PREZZO

Negli appalti di “lavori”, l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento “prezzo”, secondo quanto previsto dall’allegato “G” del DPR 207/2010 viene effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica, quali il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), da indicarsi nel bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito. Si chiede pertanto se in alternativa ai metodi sopra indicati, l’attribuzione di tale punteggio possa avvenire tramite “proporzionalità inversa degli importi offerti”, considerando tale metodo come rientrante in uno degli “altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica”, il cui utilizzo rimane comunque possibile anche alla luce di quanto riportato nelle determinazioni n. 4 del 20.05.2009 e n. 7 del 24.11.2011 dell’AVCP? Con applicazione della proporzionalità inversa, all’importo minore viene assegnato il punteggio massimo, mentre agli altri importi il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula: importo minore --------------------- x punteggio massimo prezzo importo in esame Nelle offerte a ribasso percentuale il calcolo viene effettuato sulla base degli importi ribassati.