Art. 3 Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Ai fini del presente articolo, l'impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi del regolamento dell'Autorità e' esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare, all'atto della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 all'amministrazione pubblica alla quale la stessa chiede il finanziamento, di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare all'amministrazione medesima l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo. Le amministrazioni concedenti i finanziamenti sono tenute ad effettuare, prima dell'erogazione del contributo, un controllo sull'elenco, di cui al predetto articolo 8, pubblicato sul sito dell'Autorità, circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché i bandi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:

a) preferenza in graduatoria;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

4. Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.

5. Le amministrazioni concedenti provvedono a dare applicazione alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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