SCHEMA TIPO 1.3 (D.M. ...........) - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE

ABROGATO DAL DM 31/2018 CON EFFETTO DAL 25-4-2018



Art. 1 - Oggetto della garanzia

II Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione erogata al Contraente, compresa la maggiorazione degli interessi legali di cui all'art. 102 del Regolamento, a seguito di risoluzione del contratto.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione;

b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e comunque alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenza di cui al precedente punto b), può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo di anticipazione concesso, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Detto importo viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 4 - Escussione della garanzia

II Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

II Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione.

Art. 7 - Premio o Commissione

II premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. Civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Condividi questo contenuto: