Art. 62-bis (Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640)

1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonchè le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.a. (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.

4. Le modalità con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a.. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonchè della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest'ultima.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed è stabilita la data entro la quale diviene effettiva l'operatività di Acquirente unico Spa e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.

6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;

c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.
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